(Allegato A-art. 55)
                              Art. 55. 
 
               Allieve e allievi ordinari della Scuola 
 
    1. Sono allieve e allievi ordinarie/i della  Scuola  coloro  che,
essendo  risultati  vincitrici/vincitori  di  un  posto  interno  nei
concorsi di cui all'art. 8, sono  ammesse/i  e  frequentano  i  corsi
integrativi di I, di II livello e i corsi integrativi a ciclo unico e
sono in regola con gli obblighi previsti nel regolamento didattico. 
    2. In attuazione dell'art. 7, comma 1, lettere a), b) e c)  dello
statuto,  il  Senato  accademico,  verificata  la  consistenza  delle
risorse economiche inserite nel bilancio di previsione della  Scuola,
approva i bandi di concorso per l'assegnazione dei posti di allieva e
allievo ordinarie/i per l'anno accademico  successivo,  proposti  dai
consigli delle classi accademiche.