Art. 55. Allieve e allievi ordinari della Scuola 1. Sono allieve e allievi ordinarie/i della Scuola coloro che, essendo risultati vincitrici/vincitori di un posto interno nei concorsi di cui all'art. 8, sono ammesse/i e frequentano i corsi integrativi di I, di II livello e i corsi integrativi a ciclo unico e sono in regola con gli obblighi previsti nel regolamento didattico. 2. In attuazione dell'art. 7, comma 1, lettere a), b) e c) dello statuto, il Senato accademico, verificata la consistenza delle risorse economiche inserite nel bilancio di previsione della Scuola, approva i bandi di concorso per l'assegnazione dei posti di allieva e allievo ordinarie/i per l'anno accademico successivo, proposti dai consigli delle classi accademiche.