(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
 
                 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
          Direzione generale per gli incentivi alle imprese 
 
                        PROGRAMMI AMMISSIBILI 
 
 
Tabella 1A:  Programmi  realizzati  ai  sensi  dell'articolo  17  del
Regolamento GBER "Aiuti agli investimenti a favore delle PMI" 
    
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|Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 651/2014, l'investimento  |
|in attivi materiali e/o immateriali deve perseguire almeno uno dei |
|seguenti obiettivi:                                                |
|                                                                   |
|    a) la creazione di una nuova unita' produttiva;                |
|    b) l'ampliamento di una unita' produttiva esistente;           |
|    c) la diversificazione della produzione di un'unita' produttiva|
|       esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi;               |
|    d) il cambiamento radicale del processo produttivo complessivo |
|       di un'unita' produttiva esistente;                          |
|    e) l'acquisizione degli attivi direttamente connessi a una     |
|       unita' produttiva, nel caso in cui l'unita' produttiva sia  |
|       stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata |
|       acquisita e gli attivi vengano acquistati, a condizioni di  |
|       mercato, da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. |
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Tabella 2A:  Programmi  realizzati  ai  sensi  dell'articolo  14  del
Regolamento ABER  diretti  all'acquisizione  di  attivi  materiali  o
immateriali connessi alla produzione agricola primaria 
    
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|Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (UE) N. 702/2014 della       |
|Commissione del 25 giugno 2014 l'investimento deve perseguire      |
|almeno uno dei seguenti obiettivi:                                 |
|                                                                   |
|    a) migliorare le prestazioni globali e la sostenibilita'       |
|       dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione|
|       dei costi di produzione o il miglioramento e la             |
|       riconversione della produzione;                             |
|    b) migliorare l'ambiente naturale o le condizioni di igiene e  |
|       di benessere animale, purche' l'investimento in questione   |
|       vada oltre le vigenti norme dell'Unione Europea;            |
|    c) creare e migliorare l'infrastruttura connessa allo sviluppo,|
|       all'adeguamento e all'ammodernamento dell'agricoltura,      |
|       compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e |
|       il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio  |
|       energetico e idrico;                                        |
|    d) adempiere agli impegni agro-climatico-ambientali, con       |
|       particolare riguardo allo stato di conservazione della      |
|       biodiversita' delle specie e degli habitat, nonche'         |
|       valorizzare in termini di pubblica utilita' le zone Natura  |
|       2000 o altre zone di grande pregio naturale da definirsi nei|
|       programmi nazionali o regionali di sviluppo rurale purche'  |
|       si tratti di investimenti non produttivi;                   |
|    e) ripristinare il potenziale produttivo danneggiato da        |
|       calamita' naturali, avversita' atmosferiche assimilabili a  |
|       calamita' naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali|
|       nonche' prevenzione dei danni da essi arrecati.             |
|                                                                   |
|Agli investimenti si applicano, altresi', le limitazioni previste  |
|dall'articolo 14, paragrafo 4, del Regolamento.                    |
|                                                                   |
|Gli investimenti da realizzare devono risultare conformi alla      |
|legislazione dell'Unione europea e nazionale in materia di tutela  |
|ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione    |
|dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli   |
|aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento   |
|sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto             |
|l'autorizzazione prima della data di concessione dell'aiuto.       |
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Tabella 3A:  Programmi  realizzati  ai  sensi  dell'articolo  17  del
Regolamento    ABER    diretti    alla    trasformazione    e    alla
commercializzazione di prodotti agricoli 
    
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|Ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) N. 702/2014 della   |
|Commissione del 25 giugno 2014 gli investimenti devono riguardare  |
|la trasformazione di prodotti agricoli o la commercializzazione di |
|prodotti agricoli.                                                 |
|                                                                   |
|Non possono essere concessi aiuti per:                             |
|                                                                   |
|    a) investimenti realizzati per conformarsi alle norme          |
|       dell'Unione in vigore;                                      |
|    b) investimenti relativi alla produzione di biocarburanti      |
|       prodotti da colture alimentari;                             |
|    c) capitale circolante.                                        |
|                                                                   |
|Gli investimenti da realizzare devono risultare conformi alla      |
|legislazione dell'Unione europea e nazionale in materia di tutela  |
|ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione    |
|dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli   |
|aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento   |
|sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto             |
|l'autorizzazione prima della data di concessione dell'aiuto.       |
+-------------------------------------------------------------------+
    
 
Tabella 4A: Programmi  realizzati  ai  sensi  del  Regolamento  FIBER
diretti alla produzione,  trasformazione  e  commercializzazione  dei
prodotti della pesca e dell'acquacoltura 
    
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|Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, le|
|agevolazioni possono essere concesse alle piccole e medie imprese  |
|(PMI) attive nel settore della produzione, trasformazione e        |
|commercializzazione dei prodotti della pesca.                      |
|                                                                   |
|Fatto salvo i divieti e le limitazioni di cui al Capo I, il        |
|regolamento FIBER non si applica nei casi previsti dall'articolo 1,|
|paragrafi 3 e 4.                                                   |
|                                                                   |
|Gli investimenti da realizzare devono perseguire gli obiettivi     |
|previsti dai seguenti articoli del Regolamento FIBER:              |
|                                                                   |
|    - art. 26 "Aiuti volti a migliorare l'efficienza energetica e  |
|      a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici", purche'   |
|      soddisfino le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 |
|      e 2, e all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 508/2014;     |
|    - art. 28 "Aiuti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le  |
|      sale per la vendita all'asta e i ripari di pesca", purche'   |
|      soddisfino le condizioni di cui di cui all'articolo 25,      |
|      paragrafi 1 e 2, e all'articolo 43 del regolamento (UE)      |
|      n. 508/2014;                                                 |
|    - art. 31 "Aiuti per gli investimenti produttivi nel settore   |
|      dell'acquacoltura", purche' soddisfino le condizioni di cui  |
|      agli articoli 46 e 48 del regolamento (UE) n. 508/2014;      |
|    - art. 41 "Aiuti alle misure di commercializzazione", purche'  |
|      soddisfino le condizioni di cui all'articolo 68 del          |
|      regolamento (UE) n. 508/2014;                                |
|    - art. 42 "Aiuti alla trasformazione dei prodotti della pesca e|
|      dell'acquacoltura", purche' soddisfino le condizioni di cui  |
|      all'articolo 69 del regolamento (UE) n. 508/2014.            |
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