Art.24. 1. Il Direttorio puo', con delibera, individuare i provvedimenti o le categorie di provvedimenti, fra quelli di cui all'art. 22, comma 3, da assumersi mediante approvazione di proposte scritte, secondo le modalita' previste ai commi successivi. 2. Per l'assunzione di tali provvedimenti, le competenti unita' organizzative della Banca consegnano contestualmente a ciascun membro del Direttorio proposte di decisione definite e motivate. 3. Se approvati in forma scritta da tutti i membri entro cinque giorni da quello della consegna, i provvedimenti si intendono adottati dal Direttorio alla data dell'ultima approvazione. 4. In mancanza, o a seguito di espressa richiesta di uno dei componenti, l'assunzione dei provvedimenti e' rimessa alla discussione e alla decisione in sede di riunione collegiale. 5. Dei provvedimenti presi con le suddette modalita' deve essere fatta menzione nel verbale della prima riunione utile.