(Allegato-art. 24)
                               Art.24. 
 
    1. Il Direttorio puo', con delibera, individuare i  provvedimenti
o le categorie di provvedimenti, fra quelli di cui all'art. 22, comma
3, da assumersi mediante approvazione di proposte scritte, secondo le
modalita' previste ai commi successivi. 
    2. Per l'assunzione di tali provvedimenti, le  competenti  unita'
organizzative della Banca consegnano contestualmente a ciascun membro
del Direttorio proposte di decisione definite e motivate. 
    3. Se approvati in forma scritta da tutti i membri  entro  cinque
giorni  da  quello  della  consegna,  i  provvedimenti  si  intendono
adottati dal Direttorio alla data dell'ultima approvazione. 
    4. In mancanza, o a seguito di  espressa  richiesta  di  uno  dei
componenti,  l'assunzione   dei   provvedimenti   e'   rimessa   alla
discussione e alla decisione in sede di riunione collegiale. 
    5. Dei provvedimenti presi con le suddette modalita' deve  essere
fatta menzione nel verbale della prima riunione utile.