(Allegato-art. 22)
                              Art. 22. 
 
                              Funzioni 
 
    1. Il senato accademico e' organo collegiale  rappresentativo  di
tutte le componenti della comunita' accademica e svolge  funzioni  di
indirizzo, programmazione, coordinamento, raccordo e controllo. 
    2. In particolare il senato: 
      a)  formula  proposte  e  pareri  obbligatori  in  materia   di
didattica, ricerca e servizi agli studenti,  anche  in  relazione  al
piano strategico di ateneo; 
      b)  formula  proposte  e  pareri  obbligatori  in  merito  alla
istituzione, attivazione, modifica, soppressione di corsi e sedi; 
      c)   formula   pareri    in    relazione    alle    convenzioni
dell'universita' e dei dipartimenti e alla partecipazione a  consorzi
e societa' dell'universita' e  dei  dipartimenti;  approva  gli  atti
negoziali    dell'universita'     inerenti     alla     straordinaria
amministrazione per  le  questioni  riguardanti  la  didattica  e  la
ricerca ed esprime parere obbligatorio su tutti gli altri; 
      d) formula pareri obbligatori sul bilancio unico di  ateneo  di
previsione annuale autorizzatorio, sul bilancio unico  di  ateneo  di
previsione triennale, sul bilancio unico d'ateneo di esercizio e  sul
bilancio consolidato; 
      e) propone al corpo elettorale una mozione motivata di sfiducia
al rettore; 
      f) formula parere sulla  proposta  del  rettore  in  merito  al
conferimento dell'incarico di direttore generale; 
      g)  delibera,  previo  parere  favorevole  del   consiglio   di
amministrazione, lo statuto, il  regolamento  generale  d'ateneo,  il
regolamento  didattico  di  ateneo,  e  le  successive  e  rispettive
modifiche; 
      h)  propone  l'istituzione,  l'attivazione,  la  modifica,   la
disattivazione e la soppressione  delle  strutture  didattiche  e  di
ricerca; 
      h-bis) delibera in materia di afferenza dei  professori  e  dei
ricercatori sia nei casi in cui le richieste presentate  siano  state
respinte dai consigli dei dipartimenti, sia nei casi in cui  non  sia
stata presentata alcuna  richiesta,  assegnando  i  professori  ed  i
ricercatori  a  dipartimenti  attivi  nell'ateneo,  sulla  base   del
criterio di omogeneita' e coerenza scientifico-didattica; 
      i) approva, previo parere del consiglio di  amministrazione,  i
regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli  di
funzionamento dei dipartimenti e di eventuali strutture di raccordo; 
      l) delibera tutti i regolamenti  diversi  da  quelli  enunciati
alle precedenti lettere  g)  ed  i),  previo  parere  favorevole  del
consiglio d'amministrazione; 
      m)  approva,  previo  parere  vincolante   del   consiglio   di
amministrazione per gli aspetti economici finanziari, la  stipula  di
convenzioni con altre universita' e soggetti pubblici o  privati  per
la costituzione di centri di ricerca; 
      n) approva  il  codice  etico,  previo  parere  favorevole  del
consiglio di amministrazione, e svolge le  funzioni  stabilite  dallo
stesso in relazione alle violazioni che questo prevede; 
      o) designa i membri del consiglio di amministrazione secondo la
procedura prevista all'art. 25; 
      p)  svolge  funzioni  di  coordinamento  e   raccordo   tra   i
dipartimenti e le attivita' da questi intraprese; 
      q) nomina i componenti del collegio di disciplina; 
      r) esercita tutte le altre attribuzioni conferite dalla  legge,
dallo statuto e dai regolamenti.