Art. 22. Funzioni 1. Il senato accademico e' organo collegiale rappresentativo di tutte le componenti della comunita' accademica e svolge funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, raccordo e controllo. 2. In particolare il senato: a) formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti, anche in relazione al piano strategico di ateneo; b) formula proposte e pareri obbligatori in merito alla istituzione, attivazione, modifica, soppressione di corsi e sedi; c) formula pareri in relazione alle convenzioni dell'universita' e dei dipartimenti e alla partecipazione a consorzi e societa' dell'universita' e dei dipartimenti; approva gli atti negoziali dell'universita' inerenti alla straordinaria amministrazione per le questioni riguardanti la didattica e la ricerca ed esprime parere obbligatorio su tutti gli altri; d) formula pareri obbligatori sul bilancio unico di ateneo di previsione annuale autorizzatorio, sul bilancio unico di ateneo di previsione triennale, sul bilancio unico d'ateneo di esercizio e sul bilancio consolidato; e) propone al corpo elettorale una mozione motivata di sfiducia al rettore; f) formula parere sulla proposta del rettore in merito al conferimento dell'incarico di direttore generale; g) delibera, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, lo statuto, il regolamento generale d'ateneo, il regolamento didattico di ateneo, e le successive e rispettive modifiche; h) propone l'istituzione, l'attivazione, la modifica, la disattivazione e la soppressione delle strutture didattiche e di ricerca; h-bis) delibera in materia di afferenza dei professori e dei ricercatori sia nei casi in cui le richieste presentate siano state respinte dai consigli dei dipartimenti, sia nei casi in cui non sia stata presentata alcuna richiesta, assegnando i professori ed i ricercatori a dipartimenti attivi nell'ateneo, sulla base del criterio di omogeneita' e coerenza scientifico-didattica; i) approva, previo parere del consiglio di amministrazione, i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli di funzionamento dei dipartimenti e di eventuali strutture di raccordo; l) delibera tutti i regolamenti diversi da quelli enunciati alle precedenti lettere g) ed i), previo parere favorevole del consiglio d'amministrazione; m) approva, previo parere vincolante del consiglio di amministrazione per gli aspetti economici finanziari, la stipula di convenzioni con altre universita' e soggetti pubblici o privati per la costituzione di centri di ricerca; n) approva il codice etico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, e svolge le funzioni stabilite dallo stesso in relazione alle violazioni che questo prevede; o) designa i membri del consiglio di amministrazione secondo la procedura prevista all'art. 25; p) svolge funzioni di coordinamento e raccordo tra i dipartimenti e le attivita' da questi intraprese; q) nomina i componenti del collegio di disciplina; r) esercita tutte le altre attribuzioni conferite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.