Art. 24.
Definizione, principi e tipologie
1. Il sistema degli incarichi e' costituito dalle tipologie di
incarico, dalla loro graduazione e dalle procedure di assegnazione,
caratterizzate da trasparenza, oggettivita' e imparzialita' delle
scelte nonche' dalla verifica delle competenze. Esso rappresenta una
fondamentale componente del sistema classificatorio del personale.
2. Fermo restando la sovraordinazione nell'ambito
dell'organizzazione aziendale e le peculiari competenze e
responsabilita' del dirigente, il sistema degli incarichi si basa sui
principi di maggiore responsabilita' e di impegno realmente profuso,
valorizzazione del merito e della prestazione professionale ed e'
funzionale ad una efficace organizzazione aziendale e al
raggiungimento degli obiettivi di salute previsti dalla
programmazione sanitaria e sociosanitaria nazionale e regionale,
finalizzati a promuovere lo sviluppo professionale, mediante il
riconoscimento dell'autonomia operativa.
3. Gli incarichi richiedono lo svolgimento di funzioni aggiuntive
e/o maggiormente complesse nell'ambito e del profilo di appartenenza,
con assunzione diretta di responsabilita'. Il personale inquadrato
nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari con
incarico di funzione professionale di base di cui all'art. 31, comma
1, lettera a) (Conferimento, durata, rinnovo e revoca degli incarichi
di funzione organizzativa e professionale) esercita attivita' e
funzioni connesse all'area e al profilo di appartenenza aderenti
all'organizzazione della struttura aziendale di assegnazione.
4. Sono istituti in tutti i ruoli i seguenti incarichi:
a) incarico di posizione, per il solo personale inquadrato
nell'area di elevata qualificazione;
b) incarico di funzione organizzativa, per il solo personale
inquadrato nell'area dei professionisti della salute e dei
funzionari;
c) incarico di funzione professionale, per il personale
inquadrato nell'area dei professionisti della salute e dei
funzionari, nell'area degli assistenti e nell'area degli operatori.
5. I contenuti specifici, i requisiti e le modalita' di
conferimento, durata, rinnovo e revoca degli incarichi di cui al
comma 4 sono disciplinati dagli articoli successivi. Non e'
consentita l'attribuzione di piu' incarichi contemporaneamente, fatto
salvo l'incarico ad interim di cui al comma 10 dell'art. 26
(Istituzione e graduazione degli incarichi di posizione).
6. Gli incarichi, in relazione all'articolazione organizzativa di
appartenenza, sono sovraordinati come segue:
gli incarichi di posizione sono sovraordinati agli incarichi di
funzione organizzativa;
gli incarichi di funzione organizzativa sono sovraordinati agli
incarichi di funzione professionale.
7. La sovraordinazione interna alla singola tipologia incarichi
di funzione organizzativa e di funzione professionale e' determinata
dal livello di complessita' connesso a ciascun incarico secondo il
modello organizzativo presente nell'azienda o ente di cui ai commi 3
e 4 dell'art. 30 (Istituzione e graduazione degli incarichi di
funzione organizzativa e professionale) con conseguente proporzionale
differenziazione del trattamento economico accessorio. Le diverse
tipologie di incarico, in quanto manifestazione di attribuzioni
diverse, possono comunque raggiungere una corrispondente
valorizzazione economica nel quadro della graduazione degli incarichi
prevista a livello aziendale. Le principali tipologie di incarico
sono delineate nei successivi articoli e riassunte nelle seguenti
tabelle:
Parte di provvedimento in formato grafico
8. Le aziende ed enti provvederanno a definire il sistema degli
incarichi in conformita' a quanto previsto nel presente CCNL.