Art. 24. Definizione, principi e tipologie 1. Il sistema degli incarichi e' costituito dalle tipologie di incarico, dalla loro graduazione e dalle procedure di assegnazione, caratterizzate da trasparenza, oggettivita' e imparzialita' delle scelte nonche' dalla verifica delle competenze. Esso rappresenta una fondamentale componente del sistema classificatorio del personale. 2. Fermo restando la sovraordinazione nell'ambito dell'organizzazione aziendale e le peculiari competenze e responsabilita' del dirigente, il sistema degli incarichi si basa sui principi di maggiore responsabilita' e di impegno realmente profuso, valorizzazione del merito e della prestazione professionale ed e' funzionale ad una efficace organizzazione aziendale e al raggiungimento degli obiettivi di salute previsti dalla programmazione sanitaria e sociosanitaria nazionale e regionale, finalizzati a promuovere lo sviluppo professionale, mediante il riconoscimento dell'autonomia operativa. 3. Gli incarichi richiedono lo svolgimento di funzioni aggiuntive e/o maggiormente complesse nell'ambito e del profilo di appartenenza, con assunzione diretta di responsabilita'. Il personale inquadrato nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari con incarico di funzione professionale di base di cui all'art. 31, comma 1, lettera a) (Conferimento, durata, rinnovo e revoca degli incarichi di funzione organizzativa e professionale) esercita attivita' e funzioni connesse all'area e al profilo di appartenenza aderenti all'organizzazione della struttura aziendale di assegnazione. 4. Sono istituti in tutti i ruoli i seguenti incarichi: a) incarico di posizione, per il solo personale inquadrato nell'area di elevata qualificazione; b) incarico di funzione organizzativa, per il solo personale inquadrato nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari; c) incarico di funzione professionale, per il personale inquadrato nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari, nell'area degli assistenti e nell'area degli operatori. 5. I contenuti specifici, i requisiti e le modalita' di conferimento, durata, rinnovo e revoca degli incarichi di cui al comma 4 sono disciplinati dagli articoli successivi. Non e' consentita l'attribuzione di piu' incarichi contemporaneamente, fatto salvo l'incarico ad interim di cui al comma 10 dell'art. 26 (Istituzione e graduazione degli incarichi di posizione). 6. Gli incarichi, in relazione all'articolazione organizzativa di appartenenza, sono sovraordinati come segue: gli incarichi di posizione sono sovraordinati agli incarichi di funzione organizzativa; gli incarichi di funzione organizzativa sono sovraordinati agli incarichi di funzione professionale. 7. La sovraordinazione interna alla singola tipologia incarichi di funzione organizzativa e di funzione professionale e' determinata dal livello di complessita' connesso a ciascun incarico secondo il modello organizzativo presente nell'azienda o ente di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 30 (Istituzione e graduazione degli incarichi di funzione organizzativa e professionale) con conseguente proporzionale differenziazione del trattamento economico accessorio. Le diverse tipologie di incarico, in quanto manifestazione di attribuzioni diverse, possono comunque raggiungere una corrispondente valorizzazione economica nel quadro della graduazione degli incarichi prevista a livello aziendale. Le principali tipologie di incarico sono delineate nei successivi articoli e riassunte nelle seguenti tabelle: Parte di provvedimento in formato grafico 8. Le aziende ed enti provvederanno a definire il sistema degli incarichi in conformita' a quanto previsto nel presente CCNL.