(Allegato-art. 24)
                              Art. 24. 
 
                  Definizione, principi e tipologie 
 
    1. Il sistema degli incarichi e' costituito  dalle  tipologie  di
incarico, dalla loro graduazione e dalle procedure  di  assegnazione,
caratterizzate da trasparenza,  oggettivita'  e  imparzialita'  delle
scelte nonche' dalla verifica delle competenze. Esso rappresenta  una
fondamentale componente del sistema classificatorio del personale. 
    2.    Fermo    restando    la    sovraordinazione     nell'ambito
dell'organizzazione   aziendale   e   le   peculiari   competenze   e
responsabilita' del dirigente, il sistema degli incarichi si basa sui
principi di maggiore responsabilita' e di impegno realmente  profuso,
valorizzazione del merito e della  prestazione  professionale  ed  e'
funzionale  ad   una   efficace   organizzazione   aziendale   e   al
raggiungimento   degli   obiettivi   di   salute    previsti    dalla
programmazione sanitaria  e  sociosanitaria  nazionale  e  regionale,
finalizzati a  promuovere  lo  sviluppo  professionale,  mediante  il
riconoscimento dell'autonomia operativa. 
    3. Gli incarichi richiedono lo svolgimento di funzioni aggiuntive
e/o maggiormente complesse nell'ambito e del profilo di appartenenza,
con assunzione diretta di responsabilita'.  Il  personale  inquadrato
nell'area dei  professionisti  della  salute  e  dei  funzionari  con
incarico di funzione professionale di base di cui all'art. 31,  comma
1, lettera a) (Conferimento, durata, rinnovo e revoca degli incarichi
di funzione  organizzativa  e  professionale)  esercita  attivita'  e
funzioni connesse all'area e  al  profilo  di  appartenenza  aderenti
all'organizzazione della struttura aziendale di assegnazione. 
    4. Sono istituti in tutti i ruoli i seguenti incarichi: 
      a) incarico di posizione,  per  il  solo  personale  inquadrato
nell'area di elevata qualificazione; 
      b) incarico di funzione organizzativa, per  il  solo  personale
inquadrato  nell'area  dei  professionisti   della   salute   e   dei
funzionari; 
      c)  incarico  di  funzione  professionale,  per  il   personale
inquadrato  nell'area  dei  professionisti   della   salute   e   dei
funzionari, nell'area degli assistenti e nell'area degli operatori. 
    5.  I  contenuti  specifici,  i  requisiti  e  le  modalita'   di
conferimento, durata, rinnovo e revoca  degli  incarichi  di  cui  al
comma  4  sono  disciplinati  dagli  articoli  successivi.   Non   e'
consentita l'attribuzione di piu' incarichi contemporaneamente, fatto
salvo  l'incarico  ad  interim  di  cui  al  comma  10  dell'art.  26
(Istituzione e graduazione degli incarichi di posizione). 
    6. Gli incarichi, in relazione all'articolazione organizzativa di
appartenenza, sono sovraordinati come segue: 
      gli incarichi di posizione sono sovraordinati agli incarichi di
funzione organizzativa; 
      gli incarichi di funzione organizzativa sono sovraordinati agli
incarichi di funzione professionale. 
    7. La sovraordinazione interna alla singola  tipologia  incarichi
di funzione organizzativa e di funzione professionale e'  determinata
dal livello di complessita' connesso a ciascun  incarico  secondo  il
modello organizzativo presente nell'azienda o ente di cui ai commi  3
e 4 dell'art.  30  (Istituzione  e  graduazione  degli  incarichi  di
funzione organizzativa e professionale) con conseguente proporzionale
differenziazione del trattamento  economico  accessorio.  Le  diverse
tipologie di  incarico,  in  quanto  manifestazione  di  attribuzioni
diverse,   possono   comunque    raggiungere    una    corrispondente
valorizzazione economica nel quadro della graduazione degli incarichi
prevista a livello aziendale. Le  principali  tipologie  di  incarico
sono delineate nei successivi articoli  e  riassunte  nelle  seguenti
tabelle: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    8. Le aziende ed enti provvederanno a definire il  sistema  degli
incarichi in conformita' a quanto previsto nel presente CCNL.