Art. 25.
Contenuto degli incarichi di posizione
1. L'incarico di posizione e' finalizzato ad assicurare lo
svolgimento di funzioni organizzative e professionali caratterizzate
da livelli di competenza e responsabilita' professionale,
amministrativa e gestionale nonche' autonomia, conoscenze e abilita'
particolarmente elevate, atte ad organizzare e coordinare
fattivamente l'attivita' propria e dei colleghi in proficua
collaborazione con i medesimi, anche in presenza di eventi
straordinari, costituendo il collegamento con i dirigenti di
riferimento. In particolare:
per il personale del ruolo sanitario: rappresenta punto di
riferimento di alta qualificazione, finalizzato al consolidamento,
sviluppo e diffusione di competenze sanitarie avanzate relative ai
processi di cura, riabilitativi, diagnostici e di prevenzione,
decisionali e valutativi;
per il personale del ruolo sociosanitario: rappresenta punto di
riferimento della competenza e consulenza socio-sanitaria nelle
situazioni di bisogno e di disagio o nello sviluppo e diffusione di
competenze nei processi gestionali all'interno di un gruppo o di
un'organizzazione con assunzione di diretta responsabilita', anche
con funzioni di controllo;
per il personale dei ruoli amministrativo, professionale e
tecnico: rappresenta punto di riferimento della competenza nello
sviluppo e diffusione di processi gestionali e amministrativi
all'interno di un gruppo o di un'organizzazione con assunzione di
diretta responsabilita', anche con funzioni di controllo, di
programmazione, di ricerca e analisi indispensabili per le attivita'
svolte nell'articolazione organizzativa.
2. Qualora l'incarico di posizione conferito al personale del
ruolo sanitario sia caratterizzato al suo interno anche dallo
svolgimento di «funzioni di coordinamento» o di «professionista
specialista», oltre ai requisiti previsti per l'accesso all'area di
elevata qualificazione e' richiesto il possesso dei requisiti
previsti dalle relative disposizioni legislative di cui all'art. 6
della legge n. 43/2006.