Art. 25. Contenuto degli incarichi di posizione 1. L'incarico di posizione e' finalizzato ad assicurare lo svolgimento di funzioni organizzative e professionali caratterizzate da livelli di competenza e responsabilita' professionale, amministrativa e gestionale nonche' autonomia, conoscenze e abilita' particolarmente elevate, atte ad organizzare e coordinare fattivamente l'attivita' propria e dei colleghi in proficua collaborazione con i medesimi, anche in presenza di eventi straordinari, costituendo il collegamento con i dirigenti di riferimento. In particolare: per il personale del ruolo sanitario: rappresenta punto di riferimento di alta qualificazione, finalizzato al consolidamento, sviluppo e diffusione di competenze sanitarie avanzate relative ai processi di cura, riabilitativi, diagnostici e di prevenzione, decisionali e valutativi; per il personale del ruolo sociosanitario: rappresenta punto di riferimento della competenza e consulenza socio-sanitaria nelle situazioni di bisogno e di disagio o nello sviluppo e diffusione di competenze nei processi gestionali all'interno di un gruppo o di un'organizzazione con assunzione di diretta responsabilita', anche con funzioni di controllo; per il personale dei ruoli amministrativo, professionale e tecnico: rappresenta punto di riferimento della competenza nello sviluppo e diffusione di processi gestionali e amministrativi all'interno di un gruppo o di un'organizzazione con assunzione di diretta responsabilita', anche con funzioni di controllo, di programmazione, di ricerca e analisi indispensabili per le attivita' svolte nell'articolazione organizzativa. 2. Qualora l'incarico di posizione conferito al personale del ruolo sanitario sia caratterizzato al suo interno anche dallo svolgimento di «funzioni di coordinamento» o di «professionista specialista», oltre ai requisiti previsti per l'accesso all'area di elevata qualificazione e' richiesto il possesso dei requisiti previsti dalle relative disposizioni legislative di cui all'art. 6 della legge n. 43/2006.