(Allegato-art. 25)
                              Art. 25. 
 
               Contenuto degli incarichi di posizione 
 
    1. L'incarico  di  posizione  e'  finalizzato  ad  assicurare  lo
svolgimento di funzioni organizzative e professionali  caratterizzate
da   livelli   di   competenza   e   responsabilita'   professionale,
amministrativa e gestionale nonche' autonomia, conoscenze e  abilita'
particolarmente   elevate,   atte   ad   organizzare   e   coordinare
fattivamente  l'attivita'  propria  e  dei   colleghi   in   proficua
collaborazione  con  i  medesimi,  anche  in   presenza   di   eventi
straordinari,  costituendo  il  collegamento  con  i   dirigenti   di
riferimento. In particolare: 
      per il personale del  ruolo  sanitario:  rappresenta  punto  di
riferimento di alta qualificazione,  finalizzato  al  consolidamento,
sviluppo e diffusione di competenze sanitarie  avanzate  relative  ai
processi  di  cura,  riabilitativi,  diagnostici  e  di  prevenzione,
decisionali e valutativi; 
      per il personale del ruolo sociosanitario: rappresenta punto di
riferimento  della  competenza  e  consulenza  socio-sanitaria  nelle
situazioni di bisogno e di disagio o nello sviluppo e  diffusione  di
competenze nei processi gestionali all'interno  di  un  gruppo  o  di
un'organizzazione con assunzione di  diretta  responsabilita',  anche
con funzioni di controllo; 
      per il personale  dei  ruoli  amministrativo,  professionale  e
tecnico: rappresenta punto  di  riferimento  della  competenza  nello
sviluppo  e  diffusione  di  processi  gestionali  e   amministrativi
all'interno di un gruppo o di  un'organizzazione  con  assunzione  di
diretta  responsabilita',  anche  con  funzioni  di   controllo,   di
programmazione, di ricerca e analisi indispensabili per le  attivita'
svolte nell'articolazione organizzativa. 
    2. Qualora l'incarico di posizione  conferito  al  personale  del
ruolo  sanitario  sia  caratterizzato  al  suo  interno  anche  dallo
svolgimento di  «funzioni  di  coordinamento»  o  di  «professionista
specialista», oltre ai requisiti previsti per l'accesso  all'area  di
elevata  qualificazione  e'  richiesto  il  possesso  dei   requisiti
previsti dalle relative disposizioni legislative di  cui  all'art.  6
della legge n. 43/2006.