(Allegato-art. 26)
                              Art. 26. 
 
       Istituzione e graduazione degli incarichi di posizione 
 
    1. Le aziende ed enti in relazione alle esigenze  di  servizio  e
sulla  base  dei  propri  ordinamenti  e  delle  leggi  regionali  di
organizzazione nonche' delle scelte  di  programmazione  sanitaria  e
sociosanitaria nazionale e/o regionale  istituiscono,  con  gli  atti
previsti dagli stessi, gli incarichi di posizione di cui all'art.  25
(Contenuto degli incarichi di posizione)  nei  limiti  delle  risorse
disponibili  nel  fondo  denominato  «Fondo  incarichi,  progressioni
economiche e indennita' professionali». 
    2. Le aziende ed enti, nel rispetto delle  disposizioni  e  della
legislazione nazionale e regionale vigente, nonche' previo  confronto
ai sensi dell'art. 6 comma 3, lettera e)  (Confronto),  formulano  in
via preventiva i  criteri  per  la  graduazione  degli  incarichi  di
posizione e individuano l'importo della relativa indennita' entro  il
valore minimo e massimo di cui ai commi 5 e 6. 
    3. La graduazione delle funzioni e' effettuata dalle  aziende  od
enti sulla base dei seguenti criteri e parametri, anche integrandoli,
al fine di adattarli alla loro specifica situazione organizzativa: 
      a) dimensione organizzativa di riferimento; 
      b) presenza di eterogeneita'  e  dinamicita'  delle  condizioni
ambientali di riferimento; 
      c) grado di complessita', autonomia  e  responsabilita',  anche
amministrativa e gestionale, e controllo  secondo  gli  obiettivi  di
pertinenza dell'incarico oggetto di assegnazione; 
      d) livello di governo dei processi  nell'attivita'/servizio  di
riferimento; 
      e)  grado  di   competenza   specialistico   -   funzionale   o
professionale; 
      f) valenza strategica  dell'incarico  oggetto  di  assegnazione
rispetto alla mission e agli obiettivi propri dell'azienda o ente; 
      g) affidamento  di  programmi  di  aggiornamento,  tirocinio  e
formazione in rapporto alle esigenze formative dell'azienda o ente. 
    4.   Il   trattamento   economico   derivante   dall'attribuzione
dell'incarico di posizione assume la denominazione di «Indennita'  di
posizione». Resta ferma la corresponsione della premialita' nel  caso
di valutazione positiva. 
    5. L'indennita' di posizione si compone  di  una  parte  fissa  -
coincidente con il valore minimo  di  euro  10.000  annui  lordi  per
tredici mensilita' - e di  una  parte  variabile  lorda  per  tredici
mensilita',  che  insieme   rappresentano   il   valore   complessivo
d'incarico. 
    6. Il valore complessivo dell'indennita' di  posizione  -  inteso
come somma della parte fissa e della parte variabile  -  e'  definito
entro il valore massimo annuo lordo per tredici  mensilita'  di  euro
20.000. 
    7. Il valore dell'indennita' di posizione parte fissa di  cui  al
comma 5 assorbe e ricomprende: 
      l'eventuale valore dell'indennita' di  coordinamento,  gia'  ad
esaurimento, prevista dall'art. 21, commi 1 e  2,  del  CCNL  del  21
maggio 2018 nella misura annua lorda di  euro  1.678,48  per  tredici
mensilita'; 
      l'eventuale valore dell'indennita' di cui all'art. 86, comma 5,
del CCNL del 21 maggio 2018 nella misura annua lorda di  euro  309,84
per dodici mensilita'. 
    8. Il dipendente cui e' conferito un incarico di  posizione  puo'
eccezionalmente effettuare  la  pronta  disponibilita'  in  relazione
all'organico previsto o alla situazione contingente del personale  in
servizio o dimensione organizzativa di riferimento. In tal  caso,  le
ore sono remunerate secondo l'art. 44,  commi  6  e  7  (Servizio  di
pronta disponibilita'). 
    9. L'indennita' relativa agli incarichi di posizione  assorbe  il
compenso per il lavoro straordinario, fatto salvo quanto previsto  al
comma 8. Per le altre indennita' resta fermo quanto previsto al  Capo
III del titolo X (Sistema Indennitario). 
    10. In caso di temporanea assenza o impedimento del  titolare  di
un incarico, le aziende  o  enti  possono  affidare  un  incarico  ad
interim ad altro dipendente inquadrato  nell'Area  del  personale  di
elevata  qualificazione  in  possesso  dei  relativi  requisiti.   Lo
svolgimento dell'incarico ad interim e' retribuito  con  un  importo,
attribuito a titolo retribuzione di  premialita',  pari  al  20%  del
valore  economico  complessivo  dell'incarico  su  cui  e'   attivato
l'interim; esso non  puo'  superare  i  dodici  mesi  dalla  data  di
assegnazione. Al termine del periodo di interim, qualora permanga  la
necessita' di attribuire un nuovo incarico ad  interim  sul  medesimo
incarico,  esso  va  riassegnato,  ove  possibile,  con  criterio  di
rotazione tra i dipendenti della stessa Area.