Art. 26.
Istituzione e graduazione degli incarichi di posizione
1. Le aziende ed enti in relazione alle esigenze di servizio e
sulla base dei propri ordinamenti e delle leggi regionali di
organizzazione nonche' delle scelte di programmazione sanitaria e
sociosanitaria nazionale e/o regionale istituiscono, con gli atti
previsti dagli stessi, gli incarichi di posizione di cui all'art. 25
(Contenuto degli incarichi di posizione) nei limiti delle risorse
disponibili nel fondo denominato «Fondo incarichi, progressioni
economiche e indennita' professionali».
2. Le aziende ed enti, nel rispetto delle disposizioni e della
legislazione nazionale e regionale vigente, nonche' previo confronto
ai sensi dell'art. 6 comma 3, lettera e) (Confronto), formulano in
via preventiva i criteri per la graduazione degli incarichi di
posizione e individuano l'importo della relativa indennita' entro il
valore minimo e massimo di cui ai commi 5 e 6.
3. La graduazione delle funzioni e' effettuata dalle aziende od
enti sulla base dei seguenti criteri e parametri, anche integrandoli,
al fine di adattarli alla loro specifica situazione organizzativa:
a) dimensione organizzativa di riferimento;
b) presenza di eterogeneita' e dinamicita' delle condizioni
ambientali di riferimento;
c) grado di complessita', autonomia e responsabilita', anche
amministrativa e gestionale, e controllo secondo gli obiettivi di
pertinenza dell'incarico oggetto di assegnazione;
d) livello di governo dei processi nell'attivita'/servizio di
riferimento;
e) grado di competenza specialistico - funzionale o
professionale;
f) valenza strategica dell'incarico oggetto di assegnazione
rispetto alla mission e agli obiettivi propri dell'azienda o ente;
g) affidamento di programmi di aggiornamento, tirocinio e
formazione in rapporto alle esigenze formative dell'azienda o ente.
4. Il trattamento economico derivante dall'attribuzione
dell'incarico di posizione assume la denominazione di «Indennita' di
posizione». Resta ferma la corresponsione della premialita' nel caso
di valutazione positiva.
5. L'indennita' di posizione si compone di una parte fissa -
coincidente con il valore minimo di euro 10.000 annui lordi per
tredici mensilita' - e di una parte variabile lorda per tredici
mensilita', che insieme rappresentano il valore complessivo
d'incarico.
6. Il valore complessivo dell'indennita' di posizione - inteso
come somma della parte fissa e della parte variabile - e' definito
entro il valore massimo annuo lordo per tredici mensilita' di euro
20.000.
7. Il valore dell'indennita' di posizione parte fissa di cui al
comma 5 assorbe e ricomprende:
l'eventuale valore dell'indennita' di coordinamento, gia' ad
esaurimento, prevista dall'art. 21, commi 1 e 2, del CCNL del 21
maggio 2018 nella misura annua lorda di euro 1.678,48 per tredici
mensilita';
l'eventuale valore dell'indennita' di cui all'art. 86, comma 5,
del CCNL del 21 maggio 2018 nella misura annua lorda di euro 309,84
per dodici mensilita'.
8. Il dipendente cui e' conferito un incarico di posizione puo'
eccezionalmente effettuare la pronta disponibilita' in relazione
all'organico previsto o alla situazione contingente del personale in
servizio o dimensione organizzativa di riferimento. In tal caso, le
ore sono remunerate secondo l'art. 44, commi 6 e 7 (Servizio di
pronta disponibilita').
9. L'indennita' relativa agli incarichi di posizione assorbe il
compenso per il lavoro straordinario, fatto salvo quanto previsto al
comma 8. Per le altre indennita' resta fermo quanto previsto al Capo
III del titolo X (Sistema Indennitario).
10. In caso di temporanea assenza o impedimento del titolare di
un incarico, le aziende o enti possono affidare un incarico ad
interim ad altro dipendente inquadrato nell'Area del personale di
elevata qualificazione in possesso dei relativi requisiti. Lo
svolgimento dell'incarico ad interim e' retribuito con un importo,
attribuito a titolo retribuzione di premialita', pari al 20% del
valore economico complessivo dell'incarico su cui e' attivato
l'interim; esso non puo' superare i dodici mesi dalla data di
assegnazione. Al termine del periodo di interim, qualora permanga la
necessita' di attribuire un nuovo incarico ad interim sul medesimo
incarico, esso va riassegnato, ove possibile, con criterio di
rotazione tra i dipendenti della stessa Area.