Art. 26. Istituzione e graduazione degli incarichi di posizione 1. Le aziende ed enti in relazione alle esigenze di servizio e sulla base dei propri ordinamenti e delle leggi regionali di organizzazione nonche' delle scelte di programmazione sanitaria e sociosanitaria nazionale e/o regionale istituiscono, con gli atti previsti dagli stessi, gli incarichi di posizione di cui all'art. 25 (Contenuto degli incarichi di posizione) nei limiti delle risorse disponibili nel fondo denominato «Fondo incarichi, progressioni economiche e indennita' professionali». 2. Le aziende ed enti, nel rispetto delle disposizioni e della legislazione nazionale e regionale vigente, nonche' previo confronto ai sensi dell'art. 6 comma 3, lettera e) (Confronto), formulano in via preventiva i criteri per la graduazione degli incarichi di posizione e individuano l'importo della relativa indennita' entro il valore minimo e massimo di cui ai commi 5 e 6. 3. La graduazione delle funzioni e' effettuata dalle aziende od enti sulla base dei seguenti criteri e parametri, anche integrandoli, al fine di adattarli alla loro specifica situazione organizzativa: a) dimensione organizzativa di riferimento; b) presenza di eterogeneita' e dinamicita' delle condizioni ambientali di riferimento; c) grado di complessita', autonomia e responsabilita', anche amministrativa e gestionale, e controllo secondo gli obiettivi di pertinenza dell'incarico oggetto di assegnazione; d) livello di governo dei processi nell'attivita'/servizio di riferimento; e) grado di competenza specialistico - funzionale o professionale; f) valenza strategica dell'incarico oggetto di assegnazione rispetto alla mission e agli obiettivi propri dell'azienda o ente; g) affidamento di programmi di aggiornamento, tirocinio e formazione in rapporto alle esigenze formative dell'azienda o ente. 4. Il trattamento economico derivante dall'attribuzione dell'incarico di posizione assume la denominazione di «Indennita' di posizione». Resta ferma la corresponsione della premialita' nel caso di valutazione positiva. 5. L'indennita' di posizione si compone di una parte fissa - coincidente con il valore minimo di euro 10.000 annui lordi per tredici mensilita' - e di una parte variabile lorda per tredici mensilita', che insieme rappresentano il valore complessivo d'incarico. 6. Il valore complessivo dell'indennita' di posizione - inteso come somma della parte fissa e della parte variabile - e' definito entro il valore massimo annuo lordo per tredici mensilita' di euro 20.000. 7. Il valore dell'indennita' di posizione parte fissa di cui al comma 5 assorbe e ricomprende: l'eventuale valore dell'indennita' di coordinamento, gia' ad esaurimento, prevista dall'art. 21, commi 1 e 2, del CCNL del 21 maggio 2018 nella misura annua lorda di euro 1.678,48 per tredici mensilita'; l'eventuale valore dell'indennita' di cui all'art. 86, comma 5, del CCNL del 21 maggio 2018 nella misura annua lorda di euro 309,84 per dodici mensilita'. 8. Il dipendente cui e' conferito un incarico di posizione puo' eccezionalmente effettuare la pronta disponibilita' in relazione all'organico previsto o alla situazione contingente del personale in servizio o dimensione organizzativa di riferimento. In tal caso, le ore sono remunerate secondo l'art. 44, commi 6 e 7 (Servizio di pronta disponibilita'). 9. L'indennita' relativa agli incarichi di posizione assorbe il compenso per il lavoro straordinario, fatto salvo quanto previsto al comma 8. Per le altre indennita' resta fermo quanto previsto al Capo III del titolo X (Sistema Indennitario). 10. In caso di temporanea assenza o impedimento del titolare di un incarico, le aziende o enti possono affidare un incarico ad interim ad altro dipendente inquadrato nell'Area del personale di elevata qualificazione in possesso dei relativi requisiti. Lo svolgimento dell'incarico ad interim e' retribuito con un importo, attribuito a titolo retribuzione di premialita', pari al 20% del valore economico complessivo dell'incarico su cui e' attivato l'interim; esso non puo' superare i dodici mesi dalla data di assegnazione. Al termine del periodo di interim, qualora permanga la necessita' di attribuire un nuovo incarico ad interim sul medesimo incarico, esso va riassegnato, ove possibile, con criterio di rotazione tra i dipendenti della stessa Area.