Art. 27. Conferimento, durata, rinnovo e revoca degli incarichi di posizione 1. L'incarico di posizione e' conferito a tutto il personale, di tutti i ruoli di cui all'art. 15, comma 3, lettera e) (Il sistema di classificazione del personale), inquadrato nell'area del personale ad elevata qualificazione. Non sono conferibili incarichi di posizione al personale di cui all'art. 15 (Il sistema di classificazione del personale), comma 3, lettere a), b), c) e d). 2. Gli incarichi di posizione sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata di cinque anni o, per i rapporti a tempo determinato e per il personale in comando, anche di durata inferiore corrispondente alla durata dell'incarico o del comando. La durata puo' essere inferiore anche nel caso in cui coincida con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento a riposo dell'interessato. 3. Le aziende ed enti, nel rispetto delle disposizioni e della legislazione nazionale e regionale vigente, nonche' previo confronto ex art. 6, comma 3, lettera d) (Confronto), formulano in via preventiva i criteri per l'affidamento e la revoca degli incarichi di posizione. Le aziende e gli enti provvedono altresi' all'istituzione degli incarichi e alla descrizione di ciascuno di essi. 4. Nel caso di vacanza di incarico, prima dell'avvio della procedura di cui all'art. 16 comma 1 (Area del personale di elevata qualificazione), e' facolta' dell'azienda o ente di attivare una procedura di selezione interna mediante avviso, destinata al solo personale gia' appartenente all'area di elevata qualificazione interessato a ricoprire un diverso incarico al fine di acquisire la disponibilita' di candidati all'incarico corredata dal curriculum. I criteri selettivi di comparazione sono riportati nell'avviso di selezione che potra' prevedere anche eventuale colloquio. I criteri selettivi di comparazione vengono riportati nell'avviso di selezione. 5. Nella selezione di cui al comma 4 deve essere prevista la valutazione ponderata di tutti i titoli presentati dai candidati, in relazione alle peculiarita' professionali che caratterizzano i ruoli e i profili dell'Area e in particolare deve essere attribuito un peso equilibrato all'esperienza professionale, ad eventuali particolari master acquisiti, agli altri titoli culturali e professionali, ai corsi di aggiornamento e qualificazione professionale ai fini del conferimento dell'incarico, escludendo, quindi automatismi generalizzati e basati sull'anzianita' di servizio. 6. Gli incarichi di cui al presente articolo sono attribuiti ai neoassunti dopo il superamento del periodo di prova, dal direttore generale dell'azienda o ente, con provvedimento scritto e motivato che ne riporta i contenuti ivi inclusi, in particolare, la descrizione delle linee di attivita', i criteri, la procedura di valutazione, il trattamento economico e gli obiettivi generali da conseguire. 7. Gli incarichi di posizione possono essere rinnovati a seguito della valutazione positiva al termine dell'incarico unitamente all'assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa. Qualora, al termine dell'incarico, la valutazione sia negativa o vi sia la presenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa, al dipendente viene affidato altro incarico di posizione di valore economico complessivo inferiore e non si da' luogo alla corresponsione della parte variabile nel primo anno di affidamento, ferma restando la garanzia della parte fissa dell'indennita' di posizione. Non si da' luogo alla corresponsione della retribuzione di premialita' nell'anno di mancato rinnovo dell'incarico. 8. Allo scopo di assicurare senza soluzione di continuita' l'eventuale rinnovo o l'affidamento di altro incarico, tre mesi prima della naturale scadenza dell'incarico stesso viene effettuata dal dirigente di riferimento la valutazione di fine incarico di cui all'art. 34, comma 1 (Valutazione degli incarichi di posizione e di funzione). 9. Puo' essere disposta la revoca prima della scadenza dell'incarico per effetto: a) della valutazione negativa annuale ai sensi dell'art. 34 (Valutazione degli incarichi di posizione e di funzione); b) a seguito di procedimenti disciplinari conclusi con la comminazione di una sanzione superiore alla multa. La revoca avviene con atto scritto e motivato. 10. La revoca dell'incarico comporta l'affidamento di altro incarico di posizione di valore economico complessivo inferiore e non si da' luogo alla corresponsione della parte variabile nel primo anno di affidamento, ferma restando la garanzia della parte fissa dell'indennita' di posizione. Non si da' luogo alla corresponsione della retribuzione di premialita' nell'anno di revoca dell'incarico. 11. Qualora l'Azienda o Ente, a seguito di processi di riorganizzazione derivanti dalla modifica dell'atto aziendale, debba conferire un incarico diverso da quello precedentemente svolto prima della relativa scadenza o alla scadenza stessa, il dipendente resta inquadrato nell'area, ruolo e profilo di appartenenza e allo stesso viene affidato altro incarico di posizione anche di valore economico complessivo inferiore, ferma restando la garanzia della parte fissa dell'indennita' di posizione.