Art. 27.
Conferimento, durata, rinnovo e revoca degli incarichi di posizione
1. L'incarico di posizione e' conferito a tutto il personale, di
tutti i ruoli di cui all'art. 15, comma 3, lettera e) (Il sistema di
classificazione del personale), inquadrato nell'area del personale ad
elevata qualificazione. Non sono conferibili incarichi di posizione
al personale di cui all'art. 15 (Il sistema di classificazione del
personale), comma 3, lettere a), b), c) e d).
2. Gli incarichi di posizione sono conferiti a tempo determinato
ed hanno una durata di cinque anni o, per i rapporti a tempo
determinato e per il personale in comando, anche di durata inferiore
corrispondente alla durata dell'incarico o del comando. La durata
puo' essere inferiore anche nel caso in cui coincida con il
conseguimento del limite di eta' per il collocamento a riposo
dell'interessato.
3. Le aziende ed enti, nel rispetto delle disposizioni e della
legislazione nazionale e regionale vigente, nonche' previo confronto
ex art. 6, comma 3, lettera d) (Confronto), formulano in via
preventiva i criteri per l'affidamento e la revoca degli incarichi di
posizione. Le aziende e gli enti provvedono altresi' all'istituzione
degli incarichi e alla descrizione di ciascuno di essi.
4. Nel caso di vacanza di incarico, prima dell'avvio della
procedura di cui all'art. 16 comma 1 (Area del personale di elevata
qualificazione), e' facolta' dell'azienda o ente di attivare una
procedura di selezione interna mediante avviso, destinata al solo
personale gia' appartenente all'area di elevata qualificazione
interessato a ricoprire un diverso incarico al fine di acquisire la
disponibilita' di candidati all'incarico corredata dal curriculum. I
criteri selettivi di comparazione sono riportati nell'avviso di
selezione che potra' prevedere anche eventuale colloquio. I criteri
selettivi di comparazione vengono riportati nell'avviso di selezione.
5. Nella selezione di cui al comma 4 deve essere prevista la
valutazione ponderata di tutti i titoli presentati dai candidati, in
relazione alle peculiarita' professionali che caratterizzano i ruoli
e i profili dell'Area e in particolare deve essere attribuito un peso
equilibrato all'esperienza professionale, ad eventuali particolari
master acquisiti, agli altri titoli culturali e professionali, ai
corsi di aggiornamento e qualificazione professionale ai fini del
conferimento dell'incarico, escludendo, quindi automatismi
generalizzati e basati sull'anzianita' di servizio.
6. Gli incarichi di cui al presente articolo sono attribuiti ai
neoassunti dopo il superamento del periodo di prova, dal direttore
generale dell'azienda o ente, con provvedimento scritto e motivato
che ne riporta i contenuti ivi inclusi, in particolare, la
descrizione delle linee di attivita', i criteri, la procedura di
valutazione, il trattamento economico e gli obiettivi generali da
conseguire.
7. Gli incarichi di posizione possono essere rinnovati a seguito
della valutazione positiva al termine dell'incarico unitamente
all'assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni
superiori alla multa. Qualora, al termine dell'incarico, la
valutazione sia negativa o vi sia la presenza di provvedimenti
disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa, al
dipendente viene affidato altro incarico di posizione di valore
economico complessivo inferiore e non si da' luogo alla
corresponsione della parte variabile nel primo anno di affidamento,
ferma restando la garanzia della parte fissa dell'indennita' di
posizione. Non si da' luogo alla corresponsione della retribuzione di
premialita' nell'anno di mancato rinnovo dell'incarico.
8. Allo scopo di assicurare senza soluzione di continuita'
l'eventuale rinnovo o l'affidamento di altro incarico, tre mesi prima
della naturale scadenza dell'incarico stesso viene effettuata dal
dirigente di riferimento la valutazione di fine incarico di cui
all'art. 34, comma 1 (Valutazione degli incarichi di posizione e di
funzione).
9. Puo' essere disposta la revoca prima della scadenza
dell'incarico per effetto:
a) della valutazione negativa annuale ai sensi dell'art. 34
(Valutazione degli incarichi di posizione e di funzione);
b) a seguito di procedimenti disciplinari conclusi con la
comminazione di una sanzione superiore alla multa.
La revoca avviene con atto scritto e motivato.
10. La revoca dell'incarico comporta l'affidamento di altro
incarico di posizione di valore economico complessivo inferiore e non
si da' luogo alla corresponsione della parte variabile nel primo anno
di affidamento, ferma restando la garanzia della parte fissa
dell'indennita' di posizione. Non si da' luogo alla corresponsione
della retribuzione di premialita' nell'anno di revoca dell'incarico.
11. Qualora l'Azienda o Ente, a seguito di processi di
riorganizzazione derivanti dalla modifica dell'atto aziendale, debba
conferire un incarico diverso da quello precedentemente svolto prima
della relativa scadenza o alla scadenza stessa, il dipendente resta
inquadrato nell'area, ruolo e profilo di appartenenza e allo stesso
viene affidato altro incarico di posizione anche di valore economico
complessivo inferiore, ferma restando la garanzia della parte fissa
dell'indennita' di posizione.