(Allegato-art. 27)
                              Art. 27. 
 
 Conferimento, durata, rinnovo e revoca degli incarichi di posizione 
 
    1. L'incarico di posizione e' conferito a tutto il personale,  di
tutti i ruoli di cui all'art. 15, comma 3, lettera e) (Il sistema  di
classificazione del personale), inquadrato nell'area del personale ad
elevata qualificazione. Non sono conferibili incarichi  di  posizione
al personale di cui all'art. 15 (Il sistema  di  classificazione  del
personale), comma 3, lettere a), b), c) e d). 
    2. Gli incarichi di posizione sono conferiti a tempo  determinato
ed hanno una durata  di  cinque  anni  o,  per  i  rapporti  a  tempo
determinato e per il personale in comando, anche di durata  inferiore
corrispondente alla durata dell'incarico o  del  comando.  La  durata
puo'  essere  inferiore  anche  nel  caso  in  cui  coincida  con  il
conseguimento del  limite  di  eta'  per  il  collocamento  a  riposo
dell'interessato. 
    3. Le aziende ed enti, nel rispetto delle  disposizioni  e  della
legislazione nazionale e regionale vigente, nonche' previo  confronto
ex art.  6,  comma  3,  lettera  d)  (Confronto),  formulano  in  via
preventiva i criteri per l'affidamento e la revoca degli incarichi di
posizione. Le aziende e gli enti provvedono altresi'  all'istituzione
degli incarichi e alla descrizione di ciascuno di essi. 
    4. Nel caso  di  vacanza  di  incarico,  prima  dell'avvio  della
procedura di cui all'art. 16 comma 1 (Area del personale  di  elevata
qualificazione), e' facolta' dell'azienda  o  ente  di  attivare  una
procedura di selezione interna mediante  avviso,  destinata  al  solo
personale  gia'  appartenente  all'area  di  elevata   qualificazione
interessato a ricoprire un diverso incarico al fine di  acquisire  la
disponibilita' di candidati all'incarico corredata dal curriculum.  I
criteri selettivi  di  comparazione  sono  riportati  nell'avviso  di
selezione che potra' prevedere anche eventuale colloquio.  I  criteri
selettivi di comparazione vengono riportati nell'avviso di selezione. 
    5. Nella selezione di cui al comma  4  deve  essere  prevista  la
valutazione ponderata di tutti i titoli presentati dai candidati,  in
relazione alle peculiarita' professionali che caratterizzano i  ruoli
e i profili dell'Area e in particolare deve essere attribuito un peso
equilibrato all'esperienza professionale,  ad  eventuali  particolari
master acquisiti, agli altri titoli  culturali  e  professionali,  ai
corsi di aggiornamento e qualificazione  professionale  ai  fini  del
conferimento   dell'incarico,    escludendo,    quindi    automatismi
generalizzati e basati sull'anzianita' di servizio. 
    6. Gli incarichi di cui al presente articolo sono  attribuiti  ai
neoassunti dopo il superamento del periodo di  prova,  dal  direttore
generale dell'azienda o ente, con provvedimento  scritto  e  motivato
che  ne  riporta  i  contenuti  ivi  inclusi,  in   particolare,   la
descrizione delle linee di attivita',  i  criteri,  la  procedura  di
valutazione, il trattamento economico e  gli  obiettivi  generali  da
conseguire. 
    7. Gli incarichi di posizione possono essere rinnovati a  seguito
della  valutazione  positiva  al  termine  dell'incarico   unitamente
all'assenza di  provvedimenti  disciplinari  negli  ultimi  due  anni
superiori  alla  multa.  Qualora,  al   termine   dell'incarico,   la
valutazione sia negativa  o  vi  sia  la  presenza  di  provvedimenti
disciplinari  negli  ultimi  due  anni  superiori  alla   multa,   al
dipendente viene affidato  altro  incarico  di  posizione  di  valore
economico  complessivo  inferiore   e   non   si   da'   luogo   alla
corresponsione della parte variabile nel primo anno  di  affidamento,
ferma restando la  garanzia  della  parte  fissa  dell'indennita'  di
posizione. Non si da' luogo alla corresponsione della retribuzione di
premialita' nell'anno di mancato rinnovo dell'incarico. 
    8. Allo  scopo  di  assicurare  senza  soluzione  di  continuita'
l'eventuale rinnovo o l'affidamento di altro incarico, tre mesi prima
della naturale scadenza dell'incarico  stesso  viene  effettuata  dal
dirigente di riferimento la  valutazione  di  fine  incarico  di  cui
all'art. 34, comma 1 (Valutazione degli incarichi di posizione  e  di
funzione). 
    9.  Puo'  essere  disposta  la  revoca   prima   della   scadenza
dell'incarico per effetto: 
      a) della valutazione negativa annuale  ai  sensi  dell'art.  34
(Valutazione degli incarichi di posizione e di funzione); 
      b) a seguito  di  procedimenti  disciplinari  conclusi  con  la
comminazione di una sanzione superiore alla multa. 
    La revoca avviene con atto scritto e motivato. 
    10. La  revoca  dell'incarico  comporta  l'affidamento  di  altro
incarico di posizione di valore economico complessivo inferiore e non
si da' luogo alla corresponsione della parte variabile nel primo anno
di  affidamento,  ferma  restando  la  garanzia  della  parte   fissa
dell'indennita' di posizione. Non si da'  luogo  alla  corresponsione
della retribuzione di premialita' nell'anno di revoca dell'incarico. 
    11.  Qualora  l'Azienda  o  Ente,  a  seguito  di   processi   di
riorganizzazione derivanti dalla modifica dell'atto aziendale,  debba
conferire un incarico diverso da quello precedentemente svolto  prima
della relativa scadenza o alla scadenza stessa, il  dipendente  resta
inquadrato nell'area, ruolo e profilo di appartenenza e  allo  stesso
viene affidato altro incarico di posizione anche di valore  economico
complessivo inferiore, ferma restando la garanzia della  parte  fissa
dell'indennita' di posizione.