(Allegato-art. 28)
                              Art. 28. 
 
   Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione organizzativa 
 
    1. Nell'ambito dell'area dei professionisti della  salute  e  dei
funzionari,   l'incarico   di   funzione    organizzativa    comporta
l'assunzione  di  specifiche  responsabilita',  anche  gestionali   e
amministrative, quali: 
      per il personale del ruolo sanitario: la gestione dei  processi
clinico-assistenziali, diagnostici, riabilitativi, di  prevenzione  e
formativi, anche di tutoraggio, connessi all'esercizio della funzione
sanitaria con autonomia, conoscenze e abilita', anche  elevate,  atti
ad organizzare e coordinare fattivamente l'attivita'  propria  e  dei
colleghi; 
      per il personale del  ruolo  sociosanitario:  la  gestione  dei
percorsi socio sanitari integrati, formativi, di tutoraggio, connessi
all'esercizio  della  funzione   socio   sanitaria   con   autonomia,
conoscenze  e  abilita',  anche  elevate,  atti  ad   organizzare   e
coordinare fattivamente l'attivita' propria e dei colleghi; 
      per il personale  dei  ruoli  amministrativo,  professionale  e
tecnico:  processi  connessi  alla  gestione  di  servizi  complessi,
caratterizzati da un grado di autonomia gestionale  e  organizzativa,
conoscenze  e  abilita',  anche  elevate,  atti  ad   organizzare   e
coordinare fattivamente l'attivita' propria e dei colleghi. 
    2.  Ferme  restando  le  valutazioni   annuali   di   performance
individuale positive nell'ultimo biennio o  comunque  le  ultime  due
valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia  stato
possibile effettuare la valutazione a causa di assenza  dal  servizio
in relazione ad una delle annualita'  e  l'assenza  di  provvedimenti
disciplinari negli ultimi due  anni  superiori  alla  multa,  per  il
conferimento degli incarichi di funzione organizzativa, salvo  quanto
previsto nell'art. 35 (Norma transitoria sul sistema degli  incarichi
di funzione organizzativa), e'  richiesto  il  possesso  di  uno  dei
seguenti requisiti: 
      diploma di laurea o titolo equipollente e almeno cinque anni di
esperienza professionale nel profilo di appartenenza; 
      per la sola funzione  di  coordinamento,  che  rappresenta  una
tipologia  di  incarico  nell'ambito  degli  incarichi  di   funzione
organizzativa per il personale del ruolo sanitario, il  possesso  dei
requisiti di cui all'art. 6, commi 4 e 5 della legge n. 43/2006. 
    3. Nel computo dei cinque anni di esperienza professionale di cui
al comma 2 rientrano anche i periodi  di  servizio  maturati,  con  o
senza soluzione di continuita',  a  tempo  determinato  e/o  a  tempo
parziale, presso aziende od enti  del  comparto  di  cui  all'art.  1
(Campo di  applicazione)  nonche'  presso  altre  amministrazioni  di
comparti diversi, ovvero presso ospedali privati accreditati o presso
le Universita' pubbliche e private dei paesi dell'Unione europea  nel
medesimo o corrispondente profilo.