Art. 28. Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione organizzativa 1. Nell'ambito dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari, l'incarico di funzione organizzativa comporta l'assunzione di specifiche responsabilita', anche gestionali e amministrative, quali: per il personale del ruolo sanitario: la gestione dei processi clinico-assistenziali, diagnostici, riabilitativi, di prevenzione e formativi, anche di tutoraggio, connessi all'esercizio della funzione sanitaria con autonomia, conoscenze e abilita', anche elevate, atti ad organizzare e coordinare fattivamente l'attivita' propria e dei colleghi; per il personale del ruolo sociosanitario: la gestione dei percorsi socio sanitari integrati, formativi, di tutoraggio, connessi all'esercizio della funzione socio sanitaria con autonomia, conoscenze e abilita', anche elevate, atti ad organizzare e coordinare fattivamente l'attivita' propria e dei colleghi; per il personale dei ruoli amministrativo, professionale e tecnico: processi connessi alla gestione di servizi complessi, caratterizzati da un grado di autonomia gestionale e organizzativa, conoscenze e abilita', anche elevate, atti ad organizzare e coordinare fattivamente l'attivita' propria e dei colleghi. 2. Ferme restando le valutazioni annuali di performance individuale positive nell'ultimo biennio o comunque le ultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualita' e l'assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa, per il conferimento degli incarichi di funzione organizzativa, salvo quanto previsto nell'art. 35 (Norma transitoria sul sistema degli incarichi di funzione organizzativa), e' richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti: diploma di laurea o titolo equipollente e almeno cinque anni di esperienza professionale nel profilo di appartenenza; per la sola funzione di coordinamento, che rappresenta una tipologia di incarico nell'ambito degli incarichi di funzione organizzativa per il personale del ruolo sanitario, il possesso dei requisiti di cui all'art. 6, commi 4 e 5 della legge n. 43/2006. 3. Nel computo dei cinque anni di esperienza professionale di cui al comma 2 rientrano anche i periodi di servizio maturati, con o senza soluzione di continuita', a tempo determinato e/o a tempo parziale, presso aziende od enti del comparto di cui all'art. 1 (Campo di applicazione) nonche' presso altre amministrazioni di comparti diversi, ovvero presso ospedali privati accreditati o presso le Universita' pubbliche e private dei paesi dell'Unione europea nel medesimo o corrispondente profilo.