(Allegato-art. 30)
                              Art. 30. 
 
Istituzione e graduazione degli incarichi di funzione organizzativa e
  professionale 
 
    1. Le aziende e gli enti in relazione alle esigenze di  servizio,
sulla  base  dei  propri  ordinamenti  e  delle  leggi  regionali  di
organizzazione nonche' delle scelte  di  programmazione  sanitaria  e
sociosanitaria nazionale e/o regionale, istituiscono,  con  gli  atti
previsti dagli stessi, gli  incarichi  di  funzione  organizzativa  e
professionale di complessita' media ed elevata di cui ai commi 3 e 4,
nei limiti delle risorse  disponibili  nel  fondo  denominato  «Fondo
incarichi, progressioni economiche e indennita' professionali». 
    2. Le aziende e gli enti, nel rispetto delle disposizioni e della
legislazione nazionale e regionale vigente, nonche' previo  confronto
ex art.  6,  comma  3,  lettera  e)  (Confronto),  formulano  in  via
preventiva i criteri per la graduazione degli incarichi  di  funzione
di complessita' media ed elevata di cui ai commi 3 e 4 e  individuano
l'importo della relativa indennita' entro il valore minimo e  massimo
previsti negli art. 32  (Trattamento  economico  degli  incarichi  di
funzione del personale dell'area dei professionisti  della  salute  e
dei funzionari) e art. 33 (Trattamento economico degli  incarichi  di
funzione del personale dell'area degli assistenti e  dell'area  degli
operatori),  tenendo  conto  delle  eventuali  linee   di   indirizzo
regionali. 
    3. La graduazione degli incarichi di funzione organizzativa viene
suddivisa in  due  fasce  economiche  in  relazione  alla  dimensione
organizzativa   di   riferimento,   al   livello   di   autonomia   e
responsabilita'  della  funzione,   al   tipo   di   specializzazione
richiesta, alla complessita'  ed  implementazione  delle  competenze,
alla valenza strategica rispetto agli obiettivi dell'azienda o ente: 
      a) incarichi di complessita' media; 
      b) oncarichi di complessita' elevata. 
    4. Gli incarichi di funzione professionale vengono  suddivisi  in
tre fasce economiche: 
      a) incarico di complessita' base; 
      b) incarichi di complessita' media; 
      c) incarichi di complessita' elevata. 
    La graduazione degli incarichi riguarda le tipologie di cui  alle
lettere b)  e  c)  in  relazione  alla  dimensione  organizzativa  di
riferimento,  al  livello  di  autonomia  e   responsabilita'   della
funzione, al tipo di specializzazione richiesta, alla complessita' ed
implementazione delle competenze, alla  valenza  strategica  rispetto
agli obiettivi dell'azienda o ente.  Il  personale  con  incarico  di
funzione professionale di base esercita attivita' e funzioni connesse
all'area e al profilo  di  appartenenza  aderenti  all'organizzazione
della struttura aziendale di assegnazione. 
    5. Il numero massimo di incarichi  di  funzione  organizzativa  e
professionale di complessita' elevata istituibili da ciascuna azienda
o ente non puo' superare complessivamente il  20%  del  numero  degli
incarichi di funzione organizzativa e professionale  di  complessita'
media. Tale percentuale puo' essere incrementata a livello  aziendale
compatibilmente con le disponibilita' del fondo di cui  all'art.  102
(Fondo    incarichi,    progressioni    economiche    e    indennita'
professionali).