Art. 30. Istituzione e graduazione degli incarichi di funzione organizzativa e professionale 1. Le aziende e gli enti in relazione alle esigenze di servizio, sulla base dei propri ordinamenti e delle leggi regionali di organizzazione nonche' delle scelte di programmazione sanitaria e sociosanitaria nazionale e/o regionale, istituiscono, con gli atti previsti dagli stessi, gli incarichi di funzione organizzativa e professionale di complessita' media ed elevata di cui ai commi 3 e 4, nei limiti delle risorse disponibili nel fondo denominato «Fondo incarichi, progressioni economiche e indennita' professionali». 2. Le aziende e gli enti, nel rispetto delle disposizioni e della legislazione nazionale e regionale vigente, nonche' previo confronto ex art. 6, comma 3, lettera e) (Confronto), formulano in via preventiva i criteri per la graduazione degli incarichi di funzione di complessita' media ed elevata di cui ai commi 3 e 4 e individuano l'importo della relativa indennita' entro il valore minimo e massimo previsti negli art. 32 (Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari) e art. 33 (Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area degli assistenti e dell'area degli operatori), tenendo conto delle eventuali linee di indirizzo regionali. 3. La graduazione degli incarichi di funzione organizzativa viene suddivisa in due fasce economiche in relazione alla dimensione organizzativa di riferimento, al livello di autonomia e responsabilita' della funzione, al tipo di specializzazione richiesta, alla complessita' ed implementazione delle competenze, alla valenza strategica rispetto agli obiettivi dell'azienda o ente: a) incarichi di complessita' media; b) oncarichi di complessita' elevata. 4. Gli incarichi di funzione professionale vengono suddivisi in tre fasce economiche: a) incarico di complessita' base; b) incarichi di complessita' media; c) incarichi di complessita' elevata. La graduazione degli incarichi riguarda le tipologie di cui alle lettere b) e c) in relazione alla dimensione organizzativa di riferimento, al livello di autonomia e responsabilita' della funzione, al tipo di specializzazione richiesta, alla complessita' ed implementazione delle competenze, alla valenza strategica rispetto agli obiettivi dell'azienda o ente. Il personale con incarico di funzione professionale di base esercita attivita' e funzioni connesse all'area e al profilo di appartenenza aderenti all'organizzazione della struttura aziendale di assegnazione. 5. Il numero massimo di incarichi di funzione organizzativa e professionale di complessita' elevata istituibili da ciascuna azienda o ente non puo' superare complessivamente il 20% del numero degli incarichi di funzione organizzativa e professionale di complessita' media. Tale percentuale puo' essere incrementata a livello aziendale compatibilmente con le disponibilita' del fondo di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennita' professionali).