Art. 30.
Istituzione e graduazione degli incarichi di funzione organizzativa e
professionale
1. Le aziende e gli enti in relazione alle esigenze di servizio,
sulla base dei propri ordinamenti e delle leggi regionali di
organizzazione nonche' delle scelte di programmazione sanitaria e
sociosanitaria nazionale e/o regionale, istituiscono, con gli atti
previsti dagli stessi, gli incarichi di funzione organizzativa e
professionale di complessita' media ed elevata di cui ai commi 3 e 4,
nei limiti delle risorse disponibili nel fondo denominato «Fondo
incarichi, progressioni economiche e indennita' professionali».
2. Le aziende e gli enti, nel rispetto delle disposizioni e della
legislazione nazionale e regionale vigente, nonche' previo confronto
ex art. 6, comma 3, lettera e) (Confronto), formulano in via
preventiva i criteri per la graduazione degli incarichi di funzione
di complessita' media ed elevata di cui ai commi 3 e 4 e individuano
l'importo della relativa indennita' entro il valore minimo e massimo
previsti negli art. 32 (Trattamento economico degli incarichi di
funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e
dei funzionari) e art. 33 (Trattamento economico degli incarichi di
funzione del personale dell'area degli assistenti e dell'area degli
operatori), tenendo conto delle eventuali linee di indirizzo
regionali.
3. La graduazione degli incarichi di funzione organizzativa viene
suddivisa in due fasce economiche in relazione alla dimensione
organizzativa di riferimento, al livello di autonomia e
responsabilita' della funzione, al tipo di specializzazione
richiesta, alla complessita' ed implementazione delle competenze,
alla valenza strategica rispetto agli obiettivi dell'azienda o ente:
a) incarichi di complessita' media;
b) oncarichi di complessita' elevata.
4. Gli incarichi di funzione professionale vengono suddivisi in
tre fasce economiche:
a) incarico di complessita' base;
b) incarichi di complessita' media;
c) incarichi di complessita' elevata.
La graduazione degli incarichi riguarda le tipologie di cui alle
lettere b) e c) in relazione alla dimensione organizzativa di
riferimento, al livello di autonomia e responsabilita' della
funzione, al tipo di specializzazione richiesta, alla complessita' ed
implementazione delle competenze, alla valenza strategica rispetto
agli obiettivi dell'azienda o ente. Il personale con incarico di
funzione professionale di base esercita attivita' e funzioni connesse
all'area e al profilo di appartenenza aderenti all'organizzazione
della struttura aziendale di assegnazione.
5. Il numero massimo di incarichi di funzione organizzativa e
professionale di complessita' elevata istituibili da ciascuna azienda
o ente non puo' superare complessivamente il 20% del numero degli
incarichi di funzione organizzativa e professionale di complessita'
media. Tale percentuale puo' essere incrementata a livello aziendale
compatibilmente con le disponibilita' del fondo di cui all'art. 102
(Fondo incarichi, progressioni economiche e indennita'
professionali).