(Allegato-art. 31)
                              Art. 31. 
 
Conferimento, durata, rinnovo e revoca degli  incarichi  di  funzione
  organizzativa e professionale 
 
    1. Al personale appartenente all'area  dei  professionisti  della
salute e dei funzionari: 
      a)  per  il  personale  neoassunto  e  per  il  personale   non
destinatario di un incarico  di  media  o  elevata  complessita',  e'
attribuito un incarico  di  funzione  professionale  di  complessita'
base; 
      b) alla maturazione dei requisiti di cui all'art. 28,  comma  2
(Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione  organizzativa)  e
art. 29, comma 3, lettera a2) (Contenuto e requisiti degli  incarichi
di funzione professionale) e' conferibile  un  incarico  di  funzione
organizzativa o professionale di complessita' media o elevata. 
    2. Al personale appartenente all'area degli operatori e  all'area
degli assistenti in possesso dei requisiti di cui al comma 3, lettera
b) dell'art. 29 (Contenuto e requisiti degli  incarichi  di  funzione
professionale) e' conferibile un incarico di  funzione  professionale
di complessita' base, media o elevata. 
    3. Gli incarichi di funzione di cui ai commi 1, lettera  b)  e  2
sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata di cinque anni
o, per i rapporti a tempo determinato e per il personale in  comando,
una durata corrispondente alla durata dell'incarico  o  del  comando;
essi sono rinnovabili previa valutazione  positiva.  La  durata  puo'
essere inferiore se coincide con il conseguimento del limite di  eta'
per il collocamento a riposo dell'interessato. Per gli  incarichi  di
funzione professionale di base di cui  al  comma  1,  lettera  a)  al
termine del primo quinquennio  e'  fatta  salva  la  possibilita'  di
conferire, ai sensi del comma 1, lettera b), un incarico di  funzione
organizzativa o professionale di  complessita'  media  o  elevata  in
presenza dei requisiti di cui agli articoli 28 (Contenuto e requisiti
degli  incarichi  di  funzione  organizzativa)  e  29  (Contenuto   e
requisiti degli incarichi di funzione professionale).  Gli  incarichi
di funzione professionale sono conferibili  anche  al  personale  con
rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora il valore  economico  di
tali incarichi sia definito in misura non superiore a euro 3.000.  In
tali casi il  valore  economico  dell'incarico  e'  rideterminato  in
proporzione alla durata della prestazione lavorativa. 
    4. Le aziende e gli enti, nel rispetto delle disposizioni e della
legislazione nazionale e regionale vigente, nonche' previo  confronto
ex art.  6,  comma  3,  lettera  d)  (Confronto),  formulano  in  via
preventiva i criteri per l'affidamento e revoca degli  incarichi.  Le
aziende e gli enti provvedono altresi' alla  descrizione  di  ciascun
incarico e, con esclusione degli incarichi di funzione  professionale
di base di cui al comma 1, lettera a), alla definizione  dei  criteri
selettivi. I  criteri  selettivi  vengono  riportati  nell'avviso  di
selezione. 
    5. Nella selezione di cui al comma  4  deve  essere  prevista  la
valutazione ponderata di tutti i titoli presentati dai candidati,  in
relazione alle peculiarita' professionali che caratterizzano le aree,
gli ambiti e i profili e in particolare  deve  essere  attribuito  un
peso equilibrato all'esperienza professionale, al titolo/i di studio,
agli  altri  titoli  culturali   e   professionali,   ai   corsi   di
aggiornamento  e  qualificazione  professionale,  escludendo,  quindi
automatismi  generalizzati  e  basati  sull'anzianita'  di  servizio.
Nell'ambito  della  selezione   per   gli   incarichi   di   funzione
organizzativa  o  professionale  sono  da   valorizzare   la   laurea
magistrale o  specialistica,  il  master  universitario  di  primo  o
secondo livello o eventuali percorsi formativi. 
    6. Gli incarichi di funzione sono attribuiti dall'azienda o  ente
in base alle risultanze della selezione di cui  al  comma  4  tra  le
domande di partecipazione, con esclusione degli incarichi di funzione
professionale  di  base  di  cui  al  comma  1,   lettera   a),   con
provvedimento scritto e motivato  che  ne  riporta  i  contenuti  ivi
inclusi, in particolare, la descrizione delle linee di  attivita',  i
criteri, la procedura di valutazione, il trattamento economico e  gli
obiettivi generali da conseguire. 
    7. Il dipendente cui e' conferito un incarico di funzione svolge,
laddove previsto, servizio di pronta disponibilita'. In tal caso,  le
ore effettuate nel caso di chiamata sono  remunerate  secondo  l'art.
44, commi 6 e 7 (Servizio di pronta disponibilita'). 
    8. Gli incarichi di funzione, con esclusione degli  incarichi  di
funzione professionale di base di cui al comma 1, lettera a) ai quali
si applica il comma 3, terzo periodo, possono essere rinnovati previa
valutazione  positiva  al  termine   dell'incarico   e   assenza   di
provvedimenti disciplinari  negli  ultimi  due  anni  superiori  alla
multa. 
    9. Qualora, al termine dell'incarico, la valutazione sia negativa
o vi sia la presenza di provvedimenti disciplinari negli  ultimi  due
anni superiori alla multa, e' prevista: 
      per  il  personale  appartenente  all'area  degli  operatori  e
all'area degli assistenti: la perdita dell'incarico; 
      per il personale appartenente all'area dei professionisti della
salute e dei funzionari, con l'esclusione degli incarichi di funzione
professionale di base di cui al comma 1, lettera  a):  l'attribuzione
di un incarico professionale di complessita' base. 
    Non si  da'  luogo  alla  corresponsione  della  retribuzione  di
premialita'   nell'anno   di   mancato   rinnovo   dell'incarico   di
complessita' media ed elevata  e  per  quello  di  complessita'  base
nell'anno della valutazione negativa. 
    10.  Puo'  essere  disposta  la  revoca  prima   della   scadenza
dell'incarico,   con   esclusione   degli   incarichi   di   funzione
professionale di base di cui al comma 1, lettera a), per effetto: 
      a) della valutazione negativa annuale  ai  sensi  dell'art.  34
(Valutazione degli incarichi di posizione e di funzione); 
      b) a seguito  di  procedimenti  disciplinari  conclusi  con  la
comminazione di una sanzione superiore alla multa. 
    La revoca avviene con atto scritto e motivato e comporta: 
      per  il  personale  appartenente  all'area  degli  operatori  e
all'area degli assistenti: la perdita dell'incarico; 
      per il personale appartenente all'area dei professionisti della
salute e dei funzionari: la garanzia del solo incarico  professionale
di complessita' base. 
    Non si  da'  luogo  alla  corresponsione  della  retribuzione  di
premialita' nell'anno di revoca dell'incarico. 
    11.  Qualora  l'azienda  o  ente,  a  seguito  di   processi   di
riorganizzazione derivanti dalla modifica dell'atto aziendale,  debba
revocare l'incarico prima della relativa  scadenza  o  alla  scadenza
stessa, il dipendente resta inquadrato nell'area, ruolo e profilo  di
appartenenza riacquisendo le funzioni proprie  del  profilo  medesimo
con corresponsione del relativo trattamento economico. Al personale: 
      appartenente  all'area  degli  operatori   e   all'area   degli
assistenti: puo' essere affidato altro incarico di funzione anche  di
valore economico inferiore; 
      appartenente all'area dei professionisti  della  salute  e  dei
funzionari: puo' essere affidato altro incarico di funzione anche  di
valore  economico  inferiore  ma  non  al   di   sotto   del   valore
dell'indennita'  di  funzione  di  parte  fissa  corrispondente  alla
complessita' dell'incarico revocato; il  personale  con  incarico  di
funzione professionale di  base  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),
esercitera' l'incarico nell'ambito della struttura aziendale di nuova
assegnazione. 
    12.   Qualora   il   dipendente,   appartenente   all'area    dei
professionisti della  salute  e  dei  funzionari,  gia'  titolare  di
incarico di funzione di complessita' media  o  elevata,  per  effetto
della relativa revoca ai sensi del comma 11 ritornasse titolare di un
incarico  di  funzione  professionale  di  complessita'  base,  viene
garantita la parte fissa dell'indennita' di  funzione  corrispondente
alla fascia di complessita' dell'incarico revocato fino alla naturale
scadenza dell'incarico precedentemente assegnato. 
    13. Qualora il dipendente, appartenente all'area degli  operatori
e all'area degli assistenti, gia' titolare di  incarico  di  funzione
professionale, per effetto della revoca ai sensi del comma 11 non sia
destinatario  di  altro  incarico,  purche'  abbia  maturato   almeno
quindici anni continuativi  di  incarichi  con  valutazioni  di  fine
incarico  nonche'  valutazioni  annuali  di  performance  individuale
positive nell'ultimo biennio o comunque  le  ultime  due  valutazioni
disponibili in ordine cronologico, qualora non  sia  stato  possibile
effettuare  la  valutazione  a  causa  di  assenza  dal  servizio  in
relazione ad una delle annualita', ha diritto ad un assegno a  titolo
personale  non  riassorbibile  di  importo  pari  al  valore  di   un
differenziale dell'area nel quale e' inquadrato, a valere  sul  fondo
di cui all'art.  102  (Fondo  incarichi,  progressioni  economiche  e
indennita' professionali). Nel computo dei 15 anni rientra l'incarico
di funzione professionale di complessita' bassa, media o elevata. 
    14. Nel periodo di permanenza nell'incarico, il  dipendente  puo'
partecipare alle selezioni per la progressione economica  all'interno
dell'area di  appartenenza  qualora  sia  in  possesso  dei  relativi
requisiti.