Art. 31.
Conferimento, durata, rinnovo e revoca degli incarichi di funzione
organizzativa e professionale
1. Al personale appartenente all'area dei professionisti della
salute e dei funzionari:
a) per il personale neoassunto e per il personale non
destinatario di un incarico di media o elevata complessita', e'
attribuito un incarico di funzione professionale di complessita'
base;
b) alla maturazione dei requisiti di cui all'art. 28, comma 2
(Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione organizzativa) e
art. 29, comma 3, lettera a2) (Contenuto e requisiti degli incarichi
di funzione professionale) e' conferibile un incarico di funzione
organizzativa o professionale di complessita' media o elevata.
2. Al personale appartenente all'area degli operatori e all'area
degli assistenti in possesso dei requisiti di cui al comma 3, lettera
b) dell'art. 29 (Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione
professionale) e' conferibile un incarico di funzione professionale
di complessita' base, media o elevata.
3. Gli incarichi di funzione di cui ai commi 1, lettera b) e 2
sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata di cinque anni
o, per i rapporti a tempo determinato e per il personale in comando,
una durata corrispondente alla durata dell'incarico o del comando;
essi sono rinnovabili previa valutazione positiva. La durata puo'
essere inferiore se coincide con il conseguimento del limite di eta'
per il collocamento a riposo dell'interessato. Per gli incarichi di
funzione professionale di base di cui al comma 1, lettera a) al
termine del primo quinquennio e' fatta salva la possibilita' di
conferire, ai sensi del comma 1, lettera b), un incarico di funzione
organizzativa o professionale di complessita' media o elevata in
presenza dei requisiti di cui agli articoli 28 (Contenuto e requisiti
degli incarichi di funzione organizzativa) e 29 (Contenuto e
requisiti degli incarichi di funzione professionale). Gli incarichi
di funzione professionale sono conferibili anche al personale con
rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora il valore economico di
tali incarichi sia definito in misura non superiore a euro 3.000. In
tali casi il valore economico dell'incarico e' rideterminato in
proporzione alla durata della prestazione lavorativa.
4. Le aziende e gli enti, nel rispetto delle disposizioni e della
legislazione nazionale e regionale vigente, nonche' previo confronto
ex art. 6, comma 3, lettera d) (Confronto), formulano in via
preventiva i criteri per l'affidamento e revoca degli incarichi. Le
aziende e gli enti provvedono altresi' alla descrizione di ciascun
incarico e, con esclusione degli incarichi di funzione professionale
di base di cui al comma 1, lettera a), alla definizione dei criteri
selettivi. I criteri selettivi vengono riportati nell'avviso di
selezione.
5. Nella selezione di cui al comma 4 deve essere prevista la
valutazione ponderata di tutti i titoli presentati dai candidati, in
relazione alle peculiarita' professionali che caratterizzano le aree,
gli ambiti e i profili e in particolare deve essere attribuito un
peso equilibrato all'esperienza professionale, al titolo/i di studio,
agli altri titoli culturali e professionali, ai corsi di
aggiornamento e qualificazione professionale, escludendo, quindi
automatismi generalizzati e basati sull'anzianita' di servizio.
Nell'ambito della selezione per gli incarichi di funzione
organizzativa o professionale sono da valorizzare la laurea
magistrale o specialistica, il master universitario di primo o
secondo livello o eventuali percorsi formativi.
6. Gli incarichi di funzione sono attribuiti dall'azienda o ente
in base alle risultanze della selezione di cui al comma 4 tra le
domande di partecipazione, con esclusione degli incarichi di funzione
professionale di base di cui al comma 1, lettera a), con
provvedimento scritto e motivato che ne riporta i contenuti ivi
inclusi, in particolare, la descrizione delle linee di attivita', i
criteri, la procedura di valutazione, il trattamento economico e gli
obiettivi generali da conseguire.
7. Il dipendente cui e' conferito un incarico di funzione svolge,
laddove previsto, servizio di pronta disponibilita'. In tal caso, le
ore effettuate nel caso di chiamata sono remunerate secondo l'art.
44, commi 6 e 7 (Servizio di pronta disponibilita').
8. Gli incarichi di funzione, con esclusione degli incarichi di
funzione professionale di base di cui al comma 1, lettera a) ai quali
si applica il comma 3, terzo periodo, possono essere rinnovati previa
valutazione positiva al termine dell'incarico e assenza di
provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla
multa.
9. Qualora, al termine dell'incarico, la valutazione sia negativa
o vi sia la presenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due
anni superiori alla multa, e' prevista:
per il personale appartenente all'area degli operatori e
all'area degli assistenti: la perdita dell'incarico;
per il personale appartenente all'area dei professionisti della
salute e dei funzionari, con l'esclusione degli incarichi di funzione
professionale di base di cui al comma 1, lettera a): l'attribuzione
di un incarico professionale di complessita' base.
Non si da' luogo alla corresponsione della retribuzione di
premialita' nell'anno di mancato rinnovo dell'incarico di
complessita' media ed elevata e per quello di complessita' base
nell'anno della valutazione negativa.
10. Puo' essere disposta la revoca prima della scadenza
dell'incarico, con esclusione degli incarichi di funzione
professionale di base di cui al comma 1, lettera a), per effetto:
a) della valutazione negativa annuale ai sensi dell'art. 34
(Valutazione degli incarichi di posizione e di funzione);
b) a seguito di procedimenti disciplinari conclusi con la
comminazione di una sanzione superiore alla multa.
La revoca avviene con atto scritto e motivato e comporta:
per il personale appartenente all'area degli operatori e
all'area degli assistenti: la perdita dell'incarico;
per il personale appartenente all'area dei professionisti della
salute e dei funzionari: la garanzia del solo incarico professionale
di complessita' base.
Non si da' luogo alla corresponsione della retribuzione di
premialita' nell'anno di revoca dell'incarico.
11. Qualora l'azienda o ente, a seguito di processi di
riorganizzazione derivanti dalla modifica dell'atto aziendale, debba
revocare l'incarico prima della relativa scadenza o alla scadenza
stessa, il dipendente resta inquadrato nell'area, ruolo e profilo di
appartenenza riacquisendo le funzioni proprie del profilo medesimo
con corresponsione del relativo trattamento economico. Al personale:
appartenente all'area degli operatori e all'area degli
assistenti: puo' essere affidato altro incarico di funzione anche di
valore economico inferiore;
appartenente all'area dei professionisti della salute e dei
funzionari: puo' essere affidato altro incarico di funzione anche di
valore economico inferiore ma non al di sotto del valore
dell'indennita' di funzione di parte fissa corrispondente alla
complessita' dell'incarico revocato; il personale con incarico di
funzione professionale di base di cui al comma 1, lettera a),
esercitera' l'incarico nell'ambito della struttura aziendale di nuova
assegnazione.
12. Qualora il dipendente, appartenente all'area dei
professionisti della salute e dei funzionari, gia' titolare di
incarico di funzione di complessita' media o elevata, per effetto
della relativa revoca ai sensi del comma 11 ritornasse titolare di un
incarico di funzione professionale di complessita' base, viene
garantita la parte fissa dell'indennita' di funzione corrispondente
alla fascia di complessita' dell'incarico revocato fino alla naturale
scadenza dell'incarico precedentemente assegnato.
13. Qualora il dipendente, appartenente all'area degli operatori
e all'area degli assistenti, gia' titolare di incarico di funzione
professionale, per effetto della revoca ai sensi del comma 11 non sia
destinatario di altro incarico, purche' abbia maturato almeno
quindici anni continuativi di incarichi con valutazioni di fine
incarico nonche' valutazioni annuali di performance individuale
positive nell'ultimo biennio o comunque le ultime due valutazioni
disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile
effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in
relazione ad una delle annualita', ha diritto ad un assegno a titolo
personale non riassorbibile di importo pari al valore di un
differenziale dell'area nel quale e' inquadrato, a valere sul fondo
di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e
indennita' professionali). Nel computo dei 15 anni rientra l'incarico
di funzione professionale di complessita' bassa, media o elevata.
14. Nel periodo di permanenza nell'incarico, il dipendente puo'
partecipare alle selezioni per la progressione economica all'interno
dell'area di appartenenza qualora sia in possesso dei relativi
requisiti.