Art. 31. Conferimento, durata, rinnovo e revoca degli incarichi di funzione organizzativa e professionale 1. Al personale appartenente all'area dei professionisti della salute e dei funzionari: a) per il personale neoassunto e per il personale non destinatario di un incarico di media o elevata complessita', e' attribuito un incarico di funzione professionale di complessita' base; b) alla maturazione dei requisiti di cui all'art. 28, comma 2 (Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione organizzativa) e art. 29, comma 3, lettera a2) (Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione professionale) e' conferibile un incarico di funzione organizzativa o professionale di complessita' media o elevata. 2. Al personale appartenente all'area degli operatori e all'area degli assistenti in possesso dei requisiti di cui al comma 3, lettera b) dell'art. 29 (Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione professionale) e' conferibile un incarico di funzione professionale di complessita' base, media o elevata. 3. Gli incarichi di funzione di cui ai commi 1, lettera b) e 2 sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata di cinque anni o, per i rapporti a tempo determinato e per il personale in comando, una durata corrispondente alla durata dell'incarico o del comando; essi sono rinnovabili previa valutazione positiva. La durata puo' essere inferiore se coincide con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento a riposo dell'interessato. Per gli incarichi di funzione professionale di base di cui al comma 1, lettera a) al termine del primo quinquennio e' fatta salva la possibilita' di conferire, ai sensi del comma 1, lettera b), un incarico di funzione organizzativa o professionale di complessita' media o elevata in presenza dei requisiti di cui agli articoli 28 (Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione organizzativa) e 29 (Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione professionale). Gli incarichi di funzione professionale sono conferibili anche al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora il valore economico di tali incarichi sia definito in misura non superiore a euro 3.000. In tali casi il valore economico dell'incarico e' rideterminato in proporzione alla durata della prestazione lavorativa. 4. Le aziende e gli enti, nel rispetto delle disposizioni e della legislazione nazionale e regionale vigente, nonche' previo confronto ex art. 6, comma 3, lettera d) (Confronto), formulano in via preventiva i criteri per l'affidamento e revoca degli incarichi. Le aziende e gli enti provvedono altresi' alla descrizione di ciascun incarico e, con esclusione degli incarichi di funzione professionale di base di cui al comma 1, lettera a), alla definizione dei criteri selettivi. I criteri selettivi vengono riportati nell'avviso di selezione. 5. Nella selezione di cui al comma 4 deve essere prevista la valutazione ponderata di tutti i titoli presentati dai candidati, in relazione alle peculiarita' professionali che caratterizzano le aree, gli ambiti e i profili e in particolare deve essere attribuito un peso equilibrato all'esperienza professionale, al titolo/i di studio, agli altri titoli culturali e professionali, ai corsi di aggiornamento e qualificazione professionale, escludendo, quindi automatismi generalizzati e basati sull'anzianita' di servizio. Nell'ambito della selezione per gli incarichi di funzione organizzativa o professionale sono da valorizzare la laurea magistrale o specialistica, il master universitario di primo o secondo livello o eventuali percorsi formativi. 6. Gli incarichi di funzione sono attribuiti dall'azienda o ente in base alle risultanze della selezione di cui al comma 4 tra le domande di partecipazione, con esclusione degli incarichi di funzione professionale di base di cui al comma 1, lettera a), con provvedimento scritto e motivato che ne riporta i contenuti ivi inclusi, in particolare, la descrizione delle linee di attivita', i criteri, la procedura di valutazione, il trattamento economico e gli obiettivi generali da conseguire. 7. Il dipendente cui e' conferito un incarico di funzione svolge, laddove previsto, servizio di pronta disponibilita'. In tal caso, le ore effettuate nel caso di chiamata sono remunerate secondo l'art. 44, commi 6 e 7 (Servizio di pronta disponibilita'). 8. Gli incarichi di funzione, con esclusione degli incarichi di funzione professionale di base di cui al comma 1, lettera a) ai quali si applica il comma 3, terzo periodo, possono essere rinnovati previa valutazione positiva al termine dell'incarico e assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa. 9. Qualora, al termine dell'incarico, la valutazione sia negativa o vi sia la presenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni superiori alla multa, e' prevista: per il personale appartenente all'area degli operatori e all'area degli assistenti: la perdita dell'incarico; per il personale appartenente all'area dei professionisti della salute e dei funzionari, con l'esclusione degli incarichi di funzione professionale di base di cui al comma 1, lettera a): l'attribuzione di un incarico professionale di complessita' base. Non si da' luogo alla corresponsione della retribuzione di premialita' nell'anno di mancato rinnovo dell'incarico di complessita' media ed elevata e per quello di complessita' base nell'anno della valutazione negativa. 10. Puo' essere disposta la revoca prima della scadenza dell'incarico, con esclusione degli incarichi di funzione professionale di base di cui al comma 1, lettera a), per effetto: a) della valutazione negativa annuale ai sensi dell'art. 34 (Valutazione degli incarichi di posizione e di funzione); b) a seguito di procedimenti disciplinari conclusi con la comminazione di una sanzione superiore alla multa. La revoca avviene con atto scritto e motivato e comporta: per il personale appartenente all'area degli operatori e all'area degli assistenti: la perdita dell'incarico; per il personale appartenente all'area dei professionisti della salute e dei funzionari: la garanzia del solo incarico professionale di complessita' base. Non si da' luogo alla corresponsione della retribuzione di premialita' nell'anno di revoca dell'incarico. 11. Qualora l'azienda o ente, a seguito di processi di riorganizzazione derivanti dalla modifica dell'atto aziendale, debba revocare l'incarico prima della relativa scadenza o alla scadenza stessa, il dipendente resta inquadrato nell'area, ruolo e profilo di appartenenza riacquisendo le funzioni proprie del profilo medesimo con corresponsione del relativo trattamento economico. Al personale: appartenente all'area degli operatori e all'area degli assistenti: puo' essere affidato altro incarico di funzione anche di valore economico inferiore; appartenente all'area dei professionisti della salute e dei funzionari: puo' essere affidato altro incarico di funzione anche di valore economico inferiore ma non al di sotto del valore dell'indennita' di funzione di parte fissa corrispondente alla complessita' dell'incarico revocato; il personale con incarico di funzione professionale di base di cui al comma 1, lettera a), esercitera' l'incarico nell'ambito della struttura aziendale di nuova assegnazione. 12. Qualora il dipendente, appartenente all'area dei professionisti della salute e dei funzionari, gia' titolare di incarico di funzione di complessita' media o elevata, per effetto della relativa revoca ai sensi del comma 11 ritornasse titolare di un incarico di funzione professionale di complessita' base, viene garantita la parte fissa dell'indennita' di funzione corrispondente alla fascia di complessita' dell'incarico revocato fino alla naturale scadenza dell'incarico precedentemente assegnato. 13. Qualora il dipendente, appartenente all'area degli operatori e all'area degli assistenti, gia' titolare di incarico di funzione professionale, per effetto della revoca ai sensi del comma 11 non sia destinatario di altro incarico, purche' abbia maturato almeno quindici anni continuativi di incarichi con valutazioni di fine incarico nonche' valutazioni annuali di performance individuale positive nell'ultimo biennio o comunque le ultime due valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualita', ha diritto ad un assegno a titolo personale non riassorbibile di importo pari al valore di un differenziale dell'area nel quale e' inquadrato, a valere sul fondo di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennita' professionali). Nel computo dei 15 anni rientra l'incarico di funzione professionale di complessita' bassa, media o elevata. 14. Nel periodo di permanenza nell'incarico, il dipendente puo' partecipare alle selezioni per la progressione economica all'interno dell'area di appartenenza qualora sia in possesso dei relativi requisiti.