(Allegato-art. 32)
                              Art. 32. 
 
Trattamento economico  degli  incarichi  di  funzione  del  personale
  dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari 
 
    1. Gli incarichi di funzione del personale  della  presente  area
sono finanziati con le risorse del fondo di cui all'art.  102  (Fondo
incarichi, progressioni economiche e indennita' professionali). 
    2.   Il   trattamento   economico   derivante   dall'attribuzione
dell'incarico di funzione assume la denominazione di  «indennita'  di
funzione». 
    3. L'indennita' di  funzione,  per  gli  incarichi  di  media  ed
elevata complessita', si compone di una parte fissa - coincidente con
il valore minimo di cui alla tabella riportata al comma 7 - e di  una
parte variabile. Tali  valori  sono  lordi  per  tredici  mensilita';
insieme rappresentano il valore complessivo dell'incarico. Il  valore
dell'incarico di complessita'  base  e'  composto  della  sola  parte
fissa, fatto salvo quanto previsto al comma 8, secondo periodo. 
    4.  Il  valore  complessivo  dell'indennita'  di  funzione  degli
incarichi di media ed elevata complessita' - inteso come somma  della
parte fissa e della parte variabile - e'  definito  entro  il  valore
massimo annuo di cui alla tabella riportata al comma 7. 
    5. Il  valore  dell'indennita'  di  funzione  parte  fissa  degli
incarichi di media ed elevata complessita' assorbe e ricomprende: 
      l'eventuale valore dell'indennita' di  coordinamento,  gia'  ad
esaurimento, prevista dall'art. 21, commi 1 e  2,  del  CCNL  del  21
maggio 2018 nella misura annua lorda di  euro  1.678,48  per  tredici
mensilita'; 
      l'eventuale valore dell'indennita' di cui all'art. 86, comma 5,
del CCNL del 21 maggio 2018 nella misura annua lorda di  euro  309,84
per dodici mensilita'. 
    6.  L'indennita'  relativa  agli   incarichi   di   funzione   di
complessita' media ed elevata  assorbe  il  compenso  per  il  lavoro
straordinario, fatto  salvo  quanto  previsto  all'art.  31  comma  7
(Conferimento, durata, rinnovo e revoca degli incarichi  di  funzione
organizzativa e professionale). 
    7. L'indennita' di funzione per gli incarichi di media ed elevata
complessita', in relazione  alla  graduazione  e  in  relazione  alle
risorse disponibili nell'apposito fondo dell'azienda o ente,  su  cui
grava  il  relativo  onere,  e'  attribuita  nei  limiti  di  seguito
indicati: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    8. L'indennita' di funzione per gli  incarichi  professionali  di
base, per tutti i ruoli del personale  dell'area  dei  professionisti
della salute e dei funzionari, e'  stabilita  in  euro  1.000  annui,
compresa  la  tredicesima  mensilita'.  Tale  importo,  puo'   essere
incrementato a livello aziendale di un importo non  superiore  a  300
euro,  ove  in  sede  di  contrattazione  integrativa   siano   state
individuate le relative risorse a  copertura  nell'ambito  del  Fondo
incarichi, progressioni economiche e indennita' professionali.