Art. 32. Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari 1. Gli incarichi di funzione del personale della presente area sono finanziati con le risorse del fondo di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennita' professionali). 2. Il trattamento economico derivante dall'attribuzione dell'incarico di funzione assume la denominazione di «indennita' di funzione». 3. L'indennita' di funzione, per gli incarichi di media ed elevata complessita', si compone di una parte fissa - coincidente con il valore minimo di cui alla tabella riportata al comma 7 - e di una parte variabile. Tali valori sono lordi per tredici mensilita'; insieme rappresentano il valore complessivo dell'incarico. Il valore dell'incarico di complessita' base e' composto della sola parte fissa, fatto salvo quanto previsto al comma 8, secondo periodo. 4. Il valore complessivo dell'indennita' di funzione degli incarichi di media ed elevata complessita' - inteso come somma della parte fissa e della parte variabile - e' definito entro il valore massimo annuo di cui alla tabella riportata al comma 7. 5. Il valore dell'indennita' di funzione parte fissa degli incarichi di media ed elevata complessita' assorbe e ricomprende: l'eventuale valore dell'indennita' di coordinamento, gia' ad esaurimento, prevista dall'art. 21, commi 1 e 2, del CCNL del 21 maggio 2018 nella misura annua lorda di euro 1.678,48 per tredici mensilita'; l'eventuale valore dell'indennita' di cui all'art. 86, comma 5, del CCNL del 21 maggio 2018 nella misura annua lorda di euro 309,84 per dodici mensilita'. 6. L'indennita' relativa agli incarichi di funzione di complessita' media ed elevata assorbe il compenso per il lavoro straordinario, fatto salvo quanto previsto all'art. 31 comma 7 (Conferimento, durata, rinnovo e revoca degli incarichi di funzione organizzativa e professionale). 7. L'indennita' di funzione per gli incarichi di media ed elevata complessita', in relazione alla graduazione e in relazione alle risorse disponibili nell'apposito fondo dell'azienda o ente, su cui grava il relativo onere, e' attribuita nei limiti di seguito indicati: Parte di provvedimento in formato grafico 8. L'indennita' di funzione per gli incarichi professionali di base, per tutti i ruoli del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari, e' stabilita in euro 1.000 annui, compresa la tredicesima mensilita'. Tale importo, puo' essere incrementato a livello aziendale di un importo non superiore a 300 euro, ove in sede di contrattazione integrativa siano state individuate le relative risorse a copertura nell'ambito del Fondo incarichi, progressioni economiche e indennita' professionali.