Art. 32.
Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale
dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari
1. Gli incarichi di funzione del personale della presente area
sono finanziati con le risorse del fondo di cui all'art. 102 (Fondo
incarichi, progressioni economiche e indennita' professionali).
2. Il trattamento economico derivante dall'attribuzione
dell'incarico di funzione assume la denominazione di «indennita' di
funzione».
3. L'indennita' di funzione, per gli incarichi di media ed
elevata complessita', si compone di una parte fissa - coincidente con
il valore minimo di cui alla tabella riportata al comma 7 - e di una
parte variabile. Tali valori sono lordi per tredici mensilita';
insieme rappresentano il valore complessivo dell'incarico. Il valore
dell'incarico di complessita' base e' composto della sola parte
fissa, fatto salvo quanto previsto al comma 8, secondo periodo.
4. Il valore complessivo dell'indennita' di funzione degli
incarichi di media ed elevata complessita' - inteso come somma della
parte fissa e della parte variabile - e' definito entro il valore
massimo annuo di cui alla tabella riportata al comma 7.
5. Il valore dell'indennita' di funzione parte fissa degli
incarichi di media ed elevata complessita' assorbe e ricomprende:
l'eventuale valore dell'indennita' di coordinamento, gia' ad
esaurimento, prevista dall'art. 21, commi 1 e 2, del CCNL del 21
maggio 2018 nella misura annua lorda di euro 1.678,48 per tredici
mensilita';
l'eventuale valore dell'indennita' di cui all'art. 86, comma 5,
del CCNL del 21 maggio 2018 nella misura annua lorda di euro 309,84
per dodici mensilita'.
6. L'indennita' relativa agli incarichi di funzione di
complessita' media ed elevata assorbe il compenso per il lavoro
straordinario, fatto salvo quanto previsto all'art. 31 comma 7
(Conferimento, durata, rinnovo e revoca degli incarichi di funzione
organizzativa e professionale).
7. L'indennita' di funzione per gli incarichi di media ed elevata
complessita', in relazione alla graduazione e in relazione alle
risorse disponibili nell'apposito fondo dell'azienda o ente, su cui
grava il relativo onere, e' attribuita nei limiti di seguito
indicati:
Parte di provvedimento in formato grafico
8. L'indennita' di funzione per gli incarichi professionali di
base, per tutti i ruoli del personale dell'area dei professionisti
della salute e dei funzionari, e' stabilita in euro 1.000 annui,
compresa la tredicesima mensilita'. Tale importo, puo' essere
incrementato a livello aziendale di un importo non superiore a 300
euro, ove in sede di contrattazione integrativa siano state
individuate le relative risorse a copertura nell'ambito del Fondo
incarichi, progressioni economiche e indennita' professionali.