Art. 33.
Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale
dell'area degli assistenti e dell'area degli operatori
1. Gli incarichi di funzione del personale delle aree degli
assistenti e degli operatori sono finanziati con le risorse del fondo
di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e
indennita' professionali).
2. Il trattamento economico derivante dall'attribuzione
dell'incarico di funzione assume la denominazione di «indennita' di
funzione».
3. Il valore complessivo dell'indennita' di funzione e' definito,
in funzione del livello di complessita' dell'incarico attribuito, con
risorse a carico dell'apposito Fondo di cui all'art. 102, nei valori
annui lordi da corrispondersi per tredici mensilita' di cui alla
seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico