(Allegato-art. 33)
                              Art. 33. 
 
Trattamento economico  degli  incarichi  di  funzione  del  personale
  dell'area degli assistenti e dell'area degli operatori 
 
    1. Gli incarichi di  funzione  del  personale  delle  aree  degli
assistenti e degli operatori sono finanziati con le risorse del fondo
di cui all'art.  102  (Fondo  incarichi,  progressioni  economiche  e
indennita' professionali). 
    2.   Il   trattamento   economico   derivante   dall'attribuzione
dell'incarico di funzione assume la denominazione di  «indennita'  di
funzione». 
    3. Il valore complessivo dell'indennita' di funzione e' definito,
in funzione del livello di complessita' dell'incarico attribuito, con
risorse a carico dell'apposito Fondo di cui all'art. 102, nei  valori
annui lordi da corrispondersi per  tredici  mensilita'  di  cui  alla
seguente tabella: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico