Art. 33. Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area degli assistenti e dell'area degli operatori 1. Gli incarichi di funzione del personale delle aree degli assistenti e degli operatori sono finanziati con le risorse del fondo di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennita' professionali). 2. Il trattamento economico derivante dall'attribuzione dell'incarico di funzione assume la denominazione di «indennita' di funzione». 3. Il valore complessivo dell'indennita' di funzione e' definito, in funzione del livello di complessita' dell'incarico attribuito, con risorse a carico dell'apposito Fondo di cui all'art. 102, nei valori annui lordi da corrispondersi per tredici mensilita' di cui alla seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico