Art. 34 Valutazione degli incarichi di posizione e di funzione 1. Il risultato delle attivita' svolte dai dipendenti titolari di incarico e' soggetto a specifica valutazione annuale nonche', con esclusione degli incarichi di funzione professionale di base di cui all'art. 31, comma 1, lettera a) (Conferimento, durata, rinnovo e revoca degli incarichi di funzione organizzativa e professionale), a valutazione al termine dell'incarico, secondo i criteri e la procedura prevista dalla regolamentazione aziendale. Nella valutazione di termine incarico si tiene conto anche dell'esito delle valutazioni annuali. Il personale titolare dell'incarico di funzione professionale di base di cui all'art. 31, comma 1, lettera a) (Conferimento, durata, rinnovo e revoca degli incarichi di funzione organizzativa e professionale), e' soggetto alla sola valutazione annuale sulla performance. 2. I criteri e la procedura di valutazione devono essere preventivamente posti a conoscenza dell'interessato in sede di attribuzione dell'incarico, come previsto dall'art. 27 comma 6 (Conferimento, durata, rinnovo e revoca degli incarichi di posizione) e dall'art. 31 comma 6 (Conferimento, durata, rinnovo e revoca degli incarichi di funzione organizzativa e professionale). 3. La valutazione annuale e' effettuata nell'ambito del ciclo della performance ed il suo esito positivo da' titolo alla corresponsione della retribuzione di premialita'. 4. Allo scopo di assicurare senza soluzione di continuita' l'eventuale rinnovo o l'affidamento di altro incarico, tre mesi prima della naturale scadenza dell'incarico stesso viene effettuata la valutazione di fine incarico. 5. L'azienda o ente, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione negativa acquisisce, in contraddittorio, le considerazioni del dipendente interessato, anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona o legale di sua fiducia.