Art. 34
Valutazione degli incarichi di posizione e di funzione
1. Il risultato delle attivita' svolte dai dipendenti titolari di
incarico e' soggetto a specifica valutazione annuale nonche', con
esclusione degli incarichi di funzione professionale di base di cui
all'art. 31, comma 1, lettera a) (Conferimento, durata, rinnovo e
revoca degli incarichi di funzione organizzativa e professionale), a
valutazione al termine dell'incarico, secondo i criteri e la
procedura prevista dalla regolamentazione aziendale. Nella
valutazione di termine incarico si tiene conto anche dell'esito delle
valutazioni annuali. Il personale titolare dell'incarico di funzione
professionale di base di cui all'art. 31, comma 1, lettera a)
(Conferimento, durata, rinnovo e revoca degli incarichi di funzione
organizzativa e professionale), e' soggetto alla sola valutazione
annuale sulla performance.
2. I criteri e la procedura di valutazione devono essere
preventivamente posti a conoscenza dell'interessato in sede di
attribuzione dell'incarico, come previsto dall'art. 27 comma 6
(Conferimento, durata, rinnovo e revoca degli incarichi di posizione)
e dall'art. 31 comma 6 (Conferimento, durata, rinnovo e revoca degli
incarichi di funzione organizzativa e professionale).
3. La valutazione annuale e' effettuata nell'ambito del ciclo
della performance ed il suo esito positivo da' titolo alla
corresponsione della retribuzione di premialita'.
4. Allo scopo di assicurare senza soluzione di continuita'
l'eventuale rinnovo o l'affidamento di altro incarico, tre mesi prima
della naturale scadenza dell'incarico stesso viene effettuata la
valutazione di fine incarico.
5. L'azienda o ente, prima di procedere alla definitiva
formalizzazione di una valutazione negativa acquisisce, in
contraddittorio, le considerazioni del dipendente interessato, anche
assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce
mandato o da persona o legale di sua fiducia.