Art. 35.
Norma transitoria per gli incarichi di funzione organizzativa
1. Al fine di tener conto dell'esperienza e professionalita'
maturate ed effettivamente utilizzate, in fase di prima applicazione
del nuovo sistema degli incarichi, e comunque non oltre il 31
dicembre 2023, in deroga al requisito del titolo di studio richiesto
ai sensi dell'art. 28 (Contenuto e requisiti degli incarichi di
funzione organizzativa) comma 2, le aziende ed enti possono conferire
l'incarico di funzione organizzativa al personale con esperienza
maturata di almeno quindici anni nel profilo di appartenenza che
abbia gia' ricoperto in tale periodo almeno un incarico di posizione
organizzativa, coordinamento o un incarico di organizzazione o
professionale di cui al CCNL 21 maggio 2018 con valutazione positiva
dell'incarico unitamente all'assenza di provvedimenti disciplinari
superiori alla multa negli ultimi due anni. Nel computo dei quindici
anni di esperienza rientrano anche i periodi di servizio maturati,
con o senza soluzione di continuita', a tempo determinato e/o a tempo
parziale, presso aziende od enti del comparto di cui all'art. 1
(Campo di applicazione) nonche' presso altre amministrazioni di
comparti diversi, ovvero presso ospedali privati accreditati o presso
le Universita' pubbliche e private dei paesi dell'Unione europea nel
medesimo o corrispondente profilo.
2. Con riferimento a quanto previsto al comma 1, per la funzione
di coordinamento resta fermo quanto disposto all'art. 28 comma 2
(Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione organizzativa).