(Allegato-art. 35)
                              Art. 35. 
 
    Norma transitoria per gli incarichi di funzione organizzativa 
 
    1. Al fine di  tener  conto  dell'esperienza  e  professionalita'
maturate ed effettivamente utilizzate, in fase di prima  applicazione
del nuovo sistema  degli  incarichi,  e  comunque  non  oltre  il  31
dicembre 2023, in deroga al requisito del titolo di studio  richiesto
ai sensi dell'art. 28  (Contenuto  e  requisiti  degli  incarichi  di
funzione organizzativa) comma 2, le aziende ed enti possono conferire
l'incarico di funzione  organizzativa  al  personale  con  esperienza
maturata di almeno quindici anni  nel  profilo  di  appartenenza  che
abbia gia' ricoperto in tale periodo almeno un incarico di  posizione
organizzativa,  coordinamento  o  un  incarico  di  organizzazione  o
professionale di cui al CCNL 21 maggio 2018 con valutazione  positiva
dell'incarico unitamente all'assenza  di  provvedimenti  disciplinari
superiori alla multa negli ultimi due anni. Nel computo dei  quindici
anni di esperienza rientrano anche i periodi  di  servizio  maturati,
con o senza soluzione di continuita', a tempo determinato e/o a tempo
parziale, presso aziende od enti  del  comparto  di  cui  all'art.  1
(Campo di  applicazione)  nonche'  presso  altre  amministrazioni  di
comparti diversi, ovvero presso ospedali privati accreditati o presso
le Universita' pubbliche e private dei paesi dell'Unione europea  nel
medesimo o corrispondente profilo. 
    2. Con riferimento a quanto previsto al comma 1, per la  funzione
di coordinamento resta fermo quanto  disposto  all'art.  28  comma  2
(Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione organizzativa).