Art. 35. Norma transitoria per gli incarichi di funzione organizzativa 1. Al fine di tener conto dell'esperienza e professionalita' maturate ed effettivamente utilizzate, in fase di prima applicazione del nuovo sistema degli incarichi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, in deroga al requisito del titolo di studio richiesto ai sensi dell'art. 28 (Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione organizzativa) comma 2, le aziende ed enti possono conferire l'incarico di funzione organizzativa al personale con esperienza maturata di almeno quindici anni nel profilo di appartenenza che abbia gia' ricoperto in tale periodo almeno un incarico di posizione organizzativa, coordinamento o un incarico di organizzazione o professionale di cui al CCNL 21 maggio 2018 con valutazione positiva dell'incarico unitamente all'assenza di provvedimenti disciplinari superiori alla multa negli ultimi due anni. Nel computo dei quindici anni di esperienza rientrano anche i periodi di servizio maturati, con o senza soluzione di continuita', a tempo determinato e/o a tempo parziale, presso aziende od enti del comparto di cui all'art. 1 (Campo di applicazione) nonche' presso altre amministrazioni di comparti diversi, ovvero presso ospedali privati accreditati o presso le Universita' pubbliche e private dei paesi dell'Unione europea nel medesimo o corrispondente profilo. 2. Con riferimento a quanto previsto al comma 1, per la funzione di coordinamento resta fermo quanto disposto all'art. 28 comma 2 (Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione organizzativa).