Art. 36.
Trasposizione degli incarichi gia' assegnati nel nuovo sistema degli
incarichi
1. Nell'ambito del nuovo assetto degli incarichi contenuto nel
presente Capo III, gli incarichi di organizzazione e professionali,
di cui agli articoli 14 e seguenti del CCNL del 21 maggio 2018, in
essere alla data di sottoscrizione della presente Ipotesi di
contratto o quelli che saranno conferiti in virtu' di una procedura
gia' avviata alla medesima data e fermo restando il valore economico
gia' individuato, sono collocati all'interno delle fasce di cui
all'art. 32, comma 7 (Trattamento economico degli incarichi di
funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e
dei funzionari) senza necessita' di attivazione di una nuova
procedura selettiva secondo i seguenti criteri:
a) gli incarichi di organizzazione, ivi inclusi gli incarichi
di posizione organizzativa ad esaurimento e non ancora scaduti ai
sensi dell'art. 22 del CCNL 21 maggio 2018 e di coordinamento,
assumono la denominazione di «incarichi di funzione organizzativa»;
b) gli incarichi professionali assumono la denominazione di
«incarichi di funzione professionale».
Resta ferma in ogni caso la durata precedentemente definita.
2. La collocazione all'interno dei livelli di complessita' degli
incarichi di cui all'art. 32, comma 7 (Trattamento economico degli
incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti
della salute e dei funzionari) avviene con le modalita' di cui ai
commi 6, 7, e 8 dell'art. 99 (Trattamento economico nell'ambito del
nuovo sistema di classificazione professionale).