Art. 36. Trasposizione degli incarichi gia' assegnati nel nuovo sistema degli incarichi 1. Nell'ambito del nuovo assetto degli incarichi contenuto nel presente Capo III, gli incarichi di organizzazione e professionali, di cui agli articoli 14 e seguenti del CCNL del 21 maggio 2018, in essere alla data di sottoscrizione della presente Ipotesi di contratto o quelli che saranno conferiti in virtu' di una procedura gia' avviata alla medesima data e fermo restando il valore economico gia' individuato, sono collocati all'interno delle fasce di cui all'art. 32, comma 7 (Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari) senza necessita' di attivazione di una nuova procedura selettiva secondo i seguenti criteri: a) gli incarichi di organizzazione, ivi inclusi gli incarichi di posizione organizzativa ad esaurimento e non ancora scaduti ai sensi dell'art. 22 del CCNL 21 maggio 2018 e di coordinamento, assumono la denominazione di «incarichi di funzione organizzativa»; b) gli incarichi professionali assumono la denominazione di «incarichi di funzione professionale». Resta ferma in ogni caso la durata precedentemente definita. 2. La collocazione all'interno dei livelli di complessita' degli incarichi di cui all'art. 32, comma 7 (Trattamento economico degli incarichi di funzione del personale dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari) avviene con le modalita' di cui ai commi 6, 7, e 8 dell'art. 99 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale).