Articolo 15
l. La presente Convenzione dovra' essere ratificata dagli Stati
firmatari. I documenti di ratifica dovranno essere depositati presso
il depositario che dovra' informare tutti gli alti Stati firmatari.
2. La presente Convenzione entrera' in vigore quattro mesi dopo
il deposito del quarto documento di ratifica. Per quanto riguarda
eventuali altri Stati firmatari che depositeranno il loro documento
di ratifica successivamente, la presente Convenzione entrera' in
vigore due mesi dopo la data di deposito, ma, comunque, non prima
dello scadere del periodo di quattro mesi sopra indicato.
A testimonianza di cio', i sottoscritti, debitamente autorizzati,
hanno firmato la presente Convenzione.
Stipulata a Vienna il giorno 15 novembre 1972, in un'unica copia
in inglese e francese, in cui entrambi i testi fanno ugualmente fede,
che sara' depositata presso il Governo della Svezia il quale
trasmettera' le copie certificate a tutti gli altri Stati firmatari e
aderenti.
Seguono le firme dei rappresentanti di Austria, Finlandia,
Norvegia, Portogallo, Svezia, Svizzera e Regno Unito.