Art. 38.
Imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi
(articolo 16, comma 10-bis,
del decreto-legge n. 201 del 2011)
1. A decorrere dal 29 aprile 2012 e' istituita l'imposta erariale
sui voli dei passeggeri di aerotaxi. L'imposta e' applicata anche sui
voli taxi effettuati tramite elicottero. L'imposta e' a carico del
passeggero ed e' versata dal vettore. L'imposta, dovuta per ciascun
passeggero e all'effettuazione di ciascuna tratta, e' fissata in
misura pari a:
a) euro 10 in caso di tragitto non superiore a 100 chilometri;
b) euro 100 in caso di tragitto superiore a 100 chilometri e
non superiore a 1.500 chilometri;
c) euro 200 in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri.