(Allegato-art. 38)
                              Art. 38. 
 
        Imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi 
 
                     (articolo 16, comma 10-bis, 
                 del decreto-legge n. 201 del 2011) 
 
    1. A decorrere dal 29 aprile 2012 e' istituita l'imposta erariale
sui voli dei passeggeri di aerotaxi. L'imposta e' applicata anche sui
voli taxi effettuati tramite elicottero. L'imposta e'  a  carico  del
passeggero ed e' versata dal vettore. L'imposta, dovuta  per  ciascun
passeggero e all'effettuazione di  ciascuna  tratta,  e'  fissata  in
misura pari a: 
      a) euro 10 in caso di tragitto non superiore a 100 chilometri; 
      b) euro 100 in caso di tragitto superiore a  100  chilometri  e
non superiore a 1.500 chilometri; 
      c) euro 200 in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri.