Art. 39.
Imposta erariale sugli aeromobili privati
(articolo 16, commi 11, 12, 14 e 14-bis, del decreto-legge n. 201 del
2011)
1. A decorrere dal 6 dicembre 2011 e' istituita l'imposta
erariale sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 744 del codice
della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327,
immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall'Ente
nazionale per l'aviazione civile (ENAC). L'imposta si applica nelle
seguenti misure annuali:
a) aeroplani con peso massimo al decollo:
1) fino a 1.000 kg: euro 0,75 al kg;
2) fino a 2.000 kg: euro 1,25 al kg;
3) fino a 4.000 kg: euro 4,00 al kg;
4) fino a 6.000 kg: euro 5,00 al kg;
5) fino a 8.000 kg: euro 6,65 al kg;
6) fino a 10.000 kg: euro 7,10 al kg;
7) oltre 10.000 kg: euro 7,60 al kg;
b) elicotteri: l'imposta dovuta e' pari a quella stabilita per
gli aeroplani di corrispondente peso maggiorata del 50 per cento;
c) alianti, motoalianti e aerostati: euro 450.
2. L'imposta e' dovuta da chi risulta dai pubblici registri
essere proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato
dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria
dell'aeromobile, ed e' corrisposta all'atto della richiesta di
rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della
aeronavigabilita' in relazione all'intero periodo di validita' del
certificato stesso. Nel caso in cui il certificato abbia validita'
inferiore a un anno l'imposta e' dovuta nella misura di un dodicesimo
degli importi di cui al comma 1 per ciascun mese di validita'.
3. Sono esenti dall'imposta sugli aeromobili di cui al presente
articolo:
a) gli aeromobili di Stato e quelli a essi equiparati;
b) gli aeromobili di proprieta' o in esercenza dei licenziatari
dei servizi di linea e non di linea, nonche' del lavoro aereo, di cui
alla parte seconda, libro primo, titolo VI, capi I, II e III, del
codice della navigazione;
c) gli aeromobili di proprieta' o in esercenza delle
organizzazioni registrate (OR) o delle scuole di addestramento (FTO)
e dei centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);
d) gli aeromobili di proprieta' o in esercenza all'Aero club
d'Italia, agli Aero club locali e all'Associazione nazionale
paracadutisti d'Italia;
e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in
attesa di vendita;
f) gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o
all'aviosoccorso;
g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono
stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o
esteri, civili o militari, da oltre quarant'anni;
h) gli aeromobili di costruzione amatoriale;
i) gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo di cui alla
legge 25 marzo 1985, n. 106.
4. L'imposta di cui al presente articolo si applica anche agli
aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale
tenuto dall'ENAC, la cui permanenza nel territorio italiano si
protragga per una durata anche non continuativa superiore a sei mesi
nell'arco di dodici mesi. L'imposta e' dovuta a partire dal mese in
cui il limite di sei mesi e' superato. Superato tale limite, se la
sosta nel territorio italiano si protrae per un periodo inferiore
all'anno, l'imposta e' pari a un dodicesimo degli importi stabiliti
nel comma 1 per ciascun mese fino a quello di partenza dal territorio
dello Stato. L'imposta deve essere corrisposta prima che il velivolo
rientri nel territorio estero. Sono esenti dall'imposta gli
aeromobili di Stati esteri, ivi compresi quelli militari, oltre a
quelli indicati nel comma 3.