(Allegato-art. 39)
                              Art. 39. 
 
              Imposta erariale sugli aeromobili privati 
 
(articolo 16, commi 11, 12, 14 e 14-bis, del decreto-legge n. 201 del
                                2011) 
 
    1. A  decorrere  dal  6  dicembre  2011  e'  istituita  l'imposta
erariale sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 744 del codice
della navigazione, di cui al regio decreto 30  marzo  1942,  n.  327,
immatricolati nel Registro  aeronautico  nazionale  tenuto  dall'Ente
nazionale per l'aviazione civile (ENAC). L'imposta si  applica  nelle
seguenti misure annuali: 
      a) aeroplani con peso massimo al decollo: 
        1) fino a 1.000 kg: euro 0,75 al kg; 
        2) fino a 2.000 kg: euro 1,25 al kg; 
        3) fino a 4.000 kg: euro 4,00 al kg; 
        4) fino a 6.000 kg: euro 5,00 al kg; 
        5) fino a 8.000 kg: euro 6,65 al kg; 
        6) fino a 10.000 kg: euro 7,10 al kg; 
        7) oltre 10.000 kg: euro 7,60 al kg; 
      b) elicotteri: l'imposta dovuta e' pari a quella stabilita  per
gli aeroplani di corrispondente peso maggiorata del 50 per cento; 
      c) alianti, motoalianti e aerostati: euro 450. 
    2. L'imposta e' dovuta  da  chi  risulta  dai  pubblici  registri
essere proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato
dominio,  ovvero  utilizzatore  a  titolo  di  locazione  finanziaria
dell'aeromobile,  ed  e'  corrisposta  all'atto  della  richiesta  di
rilascio  o  di  rinnovo   del   certificato   di   revisione   della
aeronavigabilita' in relazione all'intero periodo  di  validita'  del
certificato stesso. Nel caso in cui il  certificato  abbia  validita'
inferiore a un anno l'imposta e' dovuta nella misura di un dodicesimo
degli importi di cui al comma 1 per ciascun mese di validita'. 
    3. Sono esenti dall'imposta sugli aeromobili di cui  al  presente
articolo: 
      a) gli aeromobili di Stato e quelli a essi equiparati; 
      b) gli aeromobili di proprieta' o in esercenza dei licenziatari
dei servizi di linea e non di linea, nonche' del lavoro aereo, di cui
alla parte seconda, libro primo, titolo VI, capi I,  II  e  III,  del
codice della navigazione; 
      c)  gli  aeromobili  di  proprieta'  o   in   esercenza   delle
organizzazioni registrate (OR) o delle scuole di addestramento  (FTO)
e dei centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO); 
      d) gli aeromobili di proprieta' o in  esercenza  all'Aero  club
d'Italia,  agli  Aero  club  locali  e   all'Associazione   nazionale
paracadutisti d'Italia; 
      e) gli aeromobili immatricolati a nome  dei  costruttori  e  in
attesa di vendita; 
      f) gli aeromobili esclusivamente  destinati  all'elisoccorso  o
all'aviosoccorso; 
      g) gli aeromobili storici, tali intendendosi  quelli  che  sono
stati immatricolati per  la  prima  volta  in  registri  nazionali  o
esteri, civili o militari, da oltre quarant'anni; 
      h) gli aeromobili di costruzione amatoriale; 
      i) gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo di cui alla
legge 25 marzo 1985, n. 106. 
    4. L'imposta di cui al presente articolo si  applica  anche  agli
aeromobili  non  immatricolati  nel  Registro  aeronautico  nazionale
tenuto dall'ENAC,  la  cui  permanenza  nel  territorio  italiano  si
protragga per una durata anche non continuativa superiore a sei  mesi
nell'arco di dodici mesi. L'imposta e' dovuta a partire dal  mese  in
cui il limite di sei mesi e' superato. Superato tale  limite,  se  la
sosta nel territorio italiano si protrae  per  un  periodo  inferiore
all'anno, l'imposta e' pari a un dodicesimo degli  importi  stabiliti
nel comma 1 per ciascun mese fino a quello di partenza dal territorio
dello Stato. L'imposta deve essere corrisposta prima che il  velivolo
rientri  nel  territorio  estero.  Sono   esenti   dall'imposta   gli
aeromobili di Stati esteri, ivi compresi  quelli  militari,  oltre  a
quelli indicati nel comma 3.