Art. 40.
Modalita' e termini di attuazione
(articolo 16, commi 15, 15-bis e 15-bis1, del decreto-legge n. 201
del 2011)
1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
sono previsti modalita' e termini di attuazione delle disposizioni di
cui agli articoli 38 e 39, comma 1.
2. In caso di omesso o insufficiente pagamento delle imposte di
cui agli articoli 38 e 39, comma 1, si applicano le disposizioni del
testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali.
3. Il Corpo della Guardia di finanza e le autorita' aeroportuali
vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle
disposizioni di cui al presente capo.