(Allegato-art. 40)
                              Art. 40. 
 
                  Modalita' e termini di attuazione 
 
(articolo 16, commi 15, 15-bis e 15-bis1, del  decreto-legge  n.  201
                              del 2011) 
 
    1. Con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate
sono previsti modalita' e termini di attuazione delle disposizioni di
cui agli articoli 38 e 39, comma 1. 
    2. In caso di omesso o insufficiente pagamento delle  imposte  di
cui agli articoli 38 e 39, comma 1, si applicano le disposizioni  del
testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali. 
    3. Il Corpo della Guardia di finanza e le autorita'  aeroportuali
vigilano sul corretto assolvimento  degli  obblighi  derivanti  dalle
disposizioni di cui al presente capo.