Art. 17.
Principi generali e finalita'
della formazione
1. Nel quadro dei processi di riforma e modernizzazione della
pubblica amministrazione, la formazione dei dirigenti, dei dirigenti
amministrativi, tecnici e professionali e dei segretari, svolge un
ruolo primario nelle strategie di cambiamento dirette a conseguire
una maggiore qualita' ed efficacia dell'attivita' delle
amministrazioni.
2. Per sostenere una efficace politica di sviluppo delle risorse
umane, le amministrazioni assumono la formazione quale leva
strategica per l'evoluzione professionale e per l'acquisizione e la
condivisione degli obiettivi prioritari della modernizzazione e del
cambiamento organizzativo, da cui consegue la necessita' di dare
ulteriore impulso all'investimento in attivita' formative.
3. Le attivita' di formazione, considerate ad ogni effetto come
attivita' lavorativa sono in particolare rivolte a:
valorizzare il patrimonio professionale presente nelle
amministrazioni;
assicurare il supporto conoscitivo al fine di garantire
l'operativita' dei servizi migliorandone la sicurezza, la qualita' e
l'efficienza;
garantire l'aggiornamento professionale in relazione
all'utilizzo di nuove metodologie lavorative ovvero di nuove
tecnologie, nonche' il costante adeguamento delle prassi lavorative
alle eventuali innovazioni intervenute, anche per effetto di nuove
disposizioni legislative;
favorire la crescita professionale e lo sviluppo delle
potenzialita' del personale in funzione dell'affidamento di incarichi
diversi;
incentivare comportamenti innovativi che consentano
l'ottimizzazione dei livelli di sicurezza, qualita' ed efficienza dei
servizi pubblici, nell'ottica di sostenere i processi di cambiamento
organizzativo orientati al miglioramento della qualita' dei servizi
resi.
3-bis. Le amministrazioni assicurano, per tutto il personale
dirigente, un monte minimo di quaranta ore annue di formazione. Tale
formazione puo' essere realizzata anche mediante modalita' digitali o
a distanza (FAD), nel rispetto dei requisiti di tracciabilita' e
attestazione della partecipazione. In tale ambito, le amministrazioni
assicurano inoltre specifici percorsi di aggiornamento manageriale e
organizzativo, finalizzati allo sviluppo delle competenze di
leadership, innovazione e gestione del cambiamento.
3-ter. La partecipazione alle attivita' formative dei dirigenti,
anche in considerazione dell'assenza di obblighi orari, e' concordata
con l'amministrazione, nel rispetto delle esigenze organizzative e
della pianificazione annuale o triennale della formazione. Le
iniziative proposte dal dirigente e ritenute dall'ente coerenti con i
propri fabbisogni sono considerate attivita' di servizio utile a
tutti gli effetti.
3-quater. Le amministrazioni possono realizzare iniziative
formative singolarmente o d'intesa con altre amministrazioni, aziende
o enti del comparto, anche in collaborazione con la Scuola nazionale
dell'amministrazione (SNA), le universita', gli enti e le scuole
regionali di formazione della pubblica amministrazione e del servizio
sanitario, nonche' con ordini professionali, enti di ricerca,
associazioni tecnico-scientifiche e altri soggetti pubblici o privati
accreditati a livello nazionale o regionale.
Le collaborazioni possono essere formalizzate mediante
convenzioni o protocolli d'intesa, anche in raccordo con programmi
nazionali o regionali di formazione manageriale e di sviluppo delle
competenze.
4. In relazione alle finalita' di cui al comma 3, le
amministrazioni prevedono forme di verifica dell'utile apprendimento
e dell'impatto dell'azione formativa anche in termini di modifica dei
comportamenti e di miglioramento dell'organizzazione.
5. Nell'ambito dei piani di formazione, possono essere
individuate anche iniziative formative, organizzate dagli Ordini
professionali, destinate al personale iscritto ad albi professionali,
in relazione agli obblighi formativi previsti per l'esercizio della
professione. Il personale che vi partecipa e' considerato in servizio
a tutti gli effetti.
6. Al finanziamento delle attivita' di formazione si provvede
utilizzando una quota annua non inferiore all'1% del monte salari
relativo al personale destinatario del presente CCNL. Ulteriori
risorse possono essere individuate considerando i risparmi derivanti
dai piani di razionalizzazione e i canali di finanziamento esterni,
comunitari, nazionali o regionali. E' comunque fatto salvo il
rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di spesa per
la formazione.
7. Per i segretari la formazione, sia di avanzamento
professionale, sia di aggiornamento, oltre a perseguire le finalita'
di cui ai commi precedenti, e' finalizzata all'accrescimento delle
competenze richieste dal ruolo, anche con riferimento alle previsioni
di cui all'art. 101 del CCNL 17 dicembre 2020.
8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 51 del
CCNL 17 dicembre 2020 e l'art. 30 del CCNL 16 luglio 2024.