(Allegato-art. 17)
 
                              Art. 17. 
 
                    Principi generali e finalita' 
                          della formazione 
 
    1. Nel quadro dei processi di  riforma  e  modernizzazione  della
pubblica amministrazione, la formazione dei dirigenti, dei  dirigenti
amministrativi, tecnici e professionali e dei  segretari,  svolge  un
ruolo primario nelle strategie di cambiamento  dirette  a  conseguire
una   maggiore   qualita'   ed   efficacia    dell'attivita'    delle
amministrazioni. 
    2. Per sostenere una efficace politica di sviluppo delle  risorse
umane,  le  amministrazioni  assumono  la   formazione   quale   leva
strategica per l'evoluzione professionale e per l'acquisizione  e  la
condivisione degli obiettivi prioritari della modernizzazione  e  del
cambiamento organizzativo, da cui  consegue  la  necessita'  di  dare
ulteriore impulso all'investimento in attivita' formative. 
    3. Le attivita' di formazione, considerate ad ogni  effetto  come
attivita' lavorativa sono in particolare rivolte a: 
      valorizzare  il   patrimonio   professionale   presente   nelle
amministrazioni; 
      assicurare  il  supporto  conoscitivo  al  fine  di   garantire
l'operativita' dei servizi migliorandone la sicurezza, la qualita'  e
l'efficienza; 
      garantire   l'aggiornamento    professionale    in    relazione
all'utilizzo  di  nuove  metodologie  lavorative  ovvero   di   nuove
tecnologie, nonche' il costante adeguamento delle  prassi  lavorative
alle eventuali innovazioni intervenute, anche per  effetto  di  nuove
disposizioni legislative; 
      favorire  la  crescita  professionale  e  lo   sviluppo   delle
potenzialita' del personale in funzione dell'affidamento di incarichi
diversi; 
      incentivare    comportamenti    innovativi    che    consentano
l'ottimizzazione dei livelli di sicurezza, qualita' ed efficienza dei
servizi pubblici, nell'ottica di sostenere i processi di  cambiamento
organizzativo orientati al miglioramento della qualita'  dei  servizi
resi. 
    3-bis. Le amministrazioni  assicurano,  per  tutto  il  personale
dirigente, un monte minimo di quaranta ore annue di formazione.  Tale
formazione puo' essere realizzata anche mediante modalita' digitali o
a distanza (FAD), nel rispetto  dei  requisiti  di  tracciabilita'  e
attestazione della partecipazione. In tale ambito, le amministrazioni
assicurano inoltre specifici percorsi di aggiornamento manageriale  e
organizzativo,  finalizzati  allo  sviluppo   delle   competenze   di
leadership, innovazione e gestione del cambiamento. 
    3-ter. La partecipazione alle attivita' formative dei  dirigenti,
anche in considerazione dell'assenza di obblighi orari, e' concordata
con l'amministrazione, nel rispetto delle  esigenze  organizzative  e
della  pianificazione  annuale  o  triennale  della  formazione.   Le
iniziative proposte dal dirigente e ritenute dall'ente coerenti con i
propri fabbisogni sono considerate  attivita'  di  servizio  utile  a
tutti gli effetti. 
    3-quater.  Le  amministrazioni  possono   realizzare   iniziative
formative singolarmente o d'intesa con altre amministrazioni, aziende
o enti del comparto, anche in collaborazione con la Scuola  nazionale
dell'amministrazione (SNA), le universita',  gli  enti  e  le  scuole
regionali di formazione della pubblica amministrazione e del servizio
sanitario,  nonche'  con  ordini  professionali,  enti  di   ricerca,
associazioni tecnico-scientifiche e altri soggetti pubblici o privati
accreditati a livello nazionale o regionale. 
    Le   collaborazioni   possono   essere   formalizzate    mediante
convenzioni o protocolli d'intesa, anche in  raccordo  con  programmi
nazionali o regionali di formazione manageriale e di  sviluppo  delle
competenze. 
    4.  In  relazione  alle  finalita'  di  cui  al   comma   3,   le
amministrazioni prevedono forme di verifica dell'utile  apprendimento
e dell'impatto dell'azione formativa anche in termini di modifica dei
comportamenti e di miglioramento dell'organizzazione. 
    5.  Nell'ambito  dei  piani   di   formazione,   possono   essere
individuate anche  iniziative  formative,  organizzate  dagli  Ordini
professionali, destinate al personale iscritto ad albi professionali,
in relazione agli obblighi formativi previsti per  l'esercizio  della
professione. Il personale che vi partecipa e' considerato in servizio
a tutti gli effetti. 
    6. Al finanziamento delle attivita'  di  formazione  si  provvede
utilizzando una quota annua non inferiore  all'1%  del  monte  salari
relativo al  personale  destinatario  del  presente  CCNL.  Ulteriori
risorse possono essere individuate considerando i risparmi  derivanti
dai piani di razionalizzazione e i canali di  finanziamento  esterni,
comunitari,  nazionali  o  regionali.  E'  comunque  fatto  salvo  il
rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di spesa  per
la formazione. 
    7.  Per  i  segretari   la   formazione,   sia   di   avanzamento
professionale, sia di aggiornamento, oltre a perseguire le  finalita'
di cui ai commi precedenti, e'  finalizzata  all'accrescimento  delle
competenze richieste dal ruolo, anche con riferimento alle previsioni
di cui all'art. 101 del CCNL 17 dicembre 2020. 
    8. Il presente articolo disapplica e sostituisce  l'art.  51  del
CCNL 17 dicembre 2020 e l'art. 30 del CCNL 16 luglio 2024.