ART. 64
Redditi d'impresa
(articolo 55 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di
imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende
l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, delle
attivita' indicate nell'articolo 2195 del codice civile, e delle
attivita' indicate all'articolo 34, comma 2, lettere b) ed e), che
eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma
d'impresa.
2. Sono inoltre considerati redditi d'impresa:
a) i redditi derivanti dall'esercizio di attivita' organizzate in
forma d' impresa dirette alla prestazione di servizi che non
rientrano nell'articolo 2195 del codice civile;
b) i redditi derivanti dall'attivita' di sfruttamento di miniere,
cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;
c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle
attivita' agricole di cui all'articolo 34, pur se nei limiti ivi
stabiliti, ove spettino alle societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice nonche' alle stabili organizzazioni di persone
fisiche non residenti esercenti attivita' di impresa.
3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno
riferimento alle attivita' commerciali si applicano, se non risulta
diversamente, a tutte le attivita' indicate nel presente articolo.