(Testo unico imposte sui redditi-art. 64)
                               ART. 64 
                          Redditi d'impresa 
(articolo 55 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Sono redditi  d'impresa  quelli  che  derivano  dall'esercizio  di
imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si  intende
l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva,  delle
attivita' indicate nell'articolo 2195  del  codice  civile,  e  delle
attivita' indicate all'articolo 34, comma 2, lettere b)  ed  e),  che
eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non  organizzate  in  forma
d'impresa. 
2. Sono inoltre considerati redditi d'impresa: 
a) i redditi derivanti dall'esercizio  di  attivita'  organizzate  in
forma  d'  impresa  dirette  alla  prestazione  di  servizi  che  non
rientrano nell'articolo 2195 del codice civile; 
b) i redditi derivanti dall'attivita'  di  sfruttamento  di  miniere,
cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne; 
c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle
attivita' agricole di cui all'articolo 34,  pur  se  nei  limiti  ivi
stabiliti, ove  spettino  alle  societa'  in  nome  collettivo  e  in
accomandita semplice nonche' alle stabili organizzazioni  di  persone
fisiche non residenti esercenti attivita' di impresa. 
3. Le disposizioni in  materia  di  imposte  sui  redditi  che  fanno
riferimento alle attivita' commerciali si applicano, se  non  risulta
diversamente, a tutte le attivita' indicate nel presente articolo.