ART. 65
Determinazione del reddito d'impresa
(articolo 56 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Il reddito d'impresa e' determinato secondo le disposizioni della
parte I, titolo II, capo II, sezione I, salvo quanto stabilito nel
presente capo. Le disposizioni della predetta sezione I e della parte
II, titolo III, capo II, relative alle societa' e agli enti di cui
all'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), valgono anche per le
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice.
2. Se dall'applicazione del comma 1 risulta una perdita, questa, al
netto dei proventi esenti dall' imposta per la parte del loro
ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli
articoli 72 e 118, comma 10, e' computata in diminuzione del reddito
a norma dell'articolo 8. Per le perdite derivanti dalla
partecipazione in societa' in nome collettivo e in accomandita
semplice si applicano le disposizioni dell'articolo 8, comma 2.
3. Oltre ai proventi di cui all'articolo 100, comma 1, lettere a) e
b), non concorrono alla formazione del reddito:
a) le indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia delle
persone fisiche e delle societa' di persone;
b) le plusvalenze, le indennita' e gli altri redditi indicati
all'articolo 19, comma 1, lettere da h) a p), quando ne e' richiesta
la tassazione separata a norma del comma 2 dello stesso articolo.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 2 non rileva la quota esente
dei proventi di cui all'articolo 96, determinata secondo quanto
previsto nel presente capo.
5. Nei confronti dei soggetti che esercitano attivita' di allevamento
di animali oltre il limite di cui all'articolo 34, comma 2, lettera
b), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il
reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun
capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a
ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un
coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi.
Le relative spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in
deduzione. Il valore medio e il coefficiente di cui al primo periodo
sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste. Le disposizioni del presente
comma non si applicano nei confronti dei redditi di cui all'articolo
64, comma 2, lettera c). Il coefficiente moltiplicatore non si
applica agli allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera di
propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si configuri
l'impresa familiare. Il contribuente ha facolta', in sede di
dichiarazione dei redditi, di non avvalersi delle disposizioni del
presente comma. Ai fini del rapporto di cui all'articolo 105, i
proventi dell'allevamento di animali di cui al presente comma, si
computano nell'ammontare ivi stabilito. Se il periodo d'imposta e'
superiore o inferiore a dodici mesi, i redditi di cui al presente
comma sono ragguagliati alla durata di esso.