(Testo unico imposte sui redditi-art. 65)
                               ART. 65 
                Determinazione del reddito d'impresa 
(articolo 56 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Il reddito d'impresa e' determinato secondo le disposizioni  della
parte I, titolo II, capo II, sezione I, salvo  quanto  stabilito  nel
presente capo. Le disposizioni della predetta sezione I e della parte
II, titolo III, capo II, relative alle societa' e agli  enti  di  cui
all'articolo 82, comma 1, lettere a)  e  b),  valgono  anche  per  le
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice. 
2. Se dall'applicazione del comma 1 risulta una perdita,  questa,  al
netto dei proventi  esenti  dall'  imposta  per  la  parte  del  loro
ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli
articoli 72 e 118, comma 10, e' computata in diminuzione del  reddito
a  norma  dell'articolo   8.   Per   le   perdite   derivanti   dalla
partecipazione in  societa'  in  nome  collettivo  e  in  accomandita
semplice si applicano le disposizioni dell'articolo 8, comma 2. 
3. Oltre ai proventi di cui all'articolo 100, comma 1, lettere  a)  e
b), non concorrono alla formazione del reddito: 
a) le indennita' per la  cessazione  di  rapporti  di  agenzia  delle
persone fisiche e delle societa' di persone; 
b) le  plusvalenze,  le  indennita'  e  gli  altri  redditi  indicati
all'articolo 19, comma 1, lettere da h) a p), quando ne e'  richiesta
la tassazione separata a norma del comma 2 dello stesso articolo. 
4. Ai fini dell'applicazione del comma 2 non rileva la  quota  esente
dei proventi di  cui  all'articolo  96,  determinata  secondo  quanto
previsto nel presente capo. 
5. Nei confronti dei soggetti che esercitano attivita' di allevamento
di animali oltre il limite di cui all'articolo 34, comma  2,  lettera
b), il reddito relativo alla parte eccedente concorre  a  formare  il
reddito d'impresa nell'ammontare determinato  attribuendo  a  ciascun
capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a
ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato  per  un
coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei  costi.
Le relative spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in
deduzione. Il valore medio e il coefficiente di cui al primo  periodo
sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il  Ministro  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste. Le disposizioni  del  presente
comma non si applicano nei confronti dei redditi di cui  all'articolo
64, comma 2,  lettera  c).  Il  coefficiente  moltiplicatore  non  si
applica agli allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera di
propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si configuri
l'impresa  familiare.  Il  contribuente  ha  facolta',  in  sede   di
dichiarazione dei redditi, di non avvalersi  delle  disposizioni  del
presente comma. Ai fini del  rapporto  di  cui  all'articolo  105,  i
proventi dell'allevamento di animali di cui  al  presente  comma,  si
computano nell'ammontare ivi stabilito. Se il  periodo  d'imposta  e'
superiore o inferiore a dodici mesi, i redditi  di  cui  al  presente
comma sono ragguagliati alla durata di esso.