ART. 66
Altre attivita' agricole
(articolo 56-bis decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Per le attivita' dirette alla produzione di vegetali esercitate
oltre i limiti di cui all'articolo 34, comma 2, lettere b) e c), il
reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito
di impresa nell'ammontare corrispondente al reddito agrario relativo
alla superficie sulla quale la produzione insiste ovvero relativo
alla superficie di riferimento come definita dal decreto di cui
all'articolo 34, comma 4, in proporzione alla superficie eccedente.
2. Per le attivita' dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti
diversi da quelli indicati nell'articolo 34, comma 2, lettera e),
ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall'allevamento di animali, il reddito e' determinato applicando
all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o
soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto, conseguiti con tali attivita', il coefficiente di
redditivita' del 15 per cento.
3. Per le attivita' dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo
comma dell'articolo 2135 del codice civile, il reddito e' determinato
applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni
registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul
valore aggiunto, conseguiti con tali attivita', il coefficiente di
redditivita' del 25 per cento.
4. Per le attivita' dirette alla commercializzazione di piante vive e
prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli
florovivaistici di cui all'articolo 2135 del codice civile, nei
limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori
agricoli florovivaistici, il reddito e' determinato applicando
all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o
soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto il coefficiente di redditivita' del 5 per cento.
5. Il reddito derivante dalla produzione e cessioni di beni di cui
all'articolo 34, comma 2, lettera d), oltre il limite ivi indicato,
e' determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle
operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditivita' del
25 per cento.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 287,
comma 1.
7. Il contribuente ha facolta' di non avvalersi delle disposizioni di
cui al presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la
determinazione del reddito nel modo normale si esercitano con le
modalita' stabilite dal regolamento recante norme per il riordino
della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore
aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.