(Testo unico imposte sui redditi-art. 66)
                               ART. 66 
                      Altre attivita' agricole 
(articolo 56-bis decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Per le attivita' dirette alla produzione  di  vegetali  esercitate
oltre i limiti di cui all'articolo 34, comma 2, lettere b) e  c),  il
reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare  il  reddito
di impresa nell'ammontare corrispondente al reddito agrario  relativo
alla superficie sulla quale la  produzione  insiste  ovvero  relativo
alla superficie di riferimento  come  definita  dal  decreto  di  cui
all'articolo 34, comma 4, in proporzione alla superficie eccedente. 
2.  Per  le  attivita'  dirette  alla  manipolazione,  conservazione,
trasformazione,  valorizzazione  e  commercializzazione  di  prodotti
diversi da quelli indicati nell'articolo 34,  comma  2,  lettera  e),
ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del  bosco  o
dall'allevamento di animali, il  reddito  e'  determinato  applicando
all'ammontare  dei  corrispettivi  delle  operazioni   registrate   o
soggette  a  registrazione  agli  effetti  dell'imposta  sul   valore
aggiunto,  conseguiti  con  tali  attivita',   il   coefficiente   di
redditivita' del 15 per cento. 
3. Per le attivita' dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo
comma dell'articolo 2135 del codice civile, il reddito e' determinato
applicando   all'ammontare   dei   corrispettivi   delle   operazioni
registrate o soggette a registrazione agli effetti  dell'imposta  sul
valore aggiunto, conseguiti con tali attivita',  il  coefficiente  di
redditivita' del 25 per cento. 
4. Per le attivita' dirette alla commercializzazione di piante vive e
prodotti  della  floricoltura  acquistate  da  imprenditori  agricoli
florovivaistici di cui  all'articolo  2135  del  codice  civile,  nei
limiti del 10 per cento del volume di affari, da  altri  imprenditori
agricoli  florovivaistici,  il  reddito  e'  determinato   applicando
all'ammontare  dei  corrispettivi  delle  operazioni   registrate   o
soggette  a  registrazione  agli  effetti  dell'imposta  sul   valore
aggiunto il coefficiente di redditivita' del 5 per cento. 
5. Il reddito derivante dalla produzione e cessioni di  beni  di  cui
all'articolo 34, comma 2, lettera d), oltre il limite  ivi  indicato,
e'  determinato  applicando  all'ammontare  dei  corrispettivi  delle
operazioni  registrate  o  soggette  a  registrazione  agli   effetti
dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditivita'  del
25 per cento. 
6. Le disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  anche  ai
soggetti che hanno esercitato  l'opzione  di  cui  all'articolo  287,
comma 1. 
7. Il contribuente ha facolta' di non avvalersi delle disposizioni di
cui al presente articolo. In tal caso l'opzione o la  revoca  per  la
determinazione del reddito nel modo  normale  si  esercitano  con  le
modalita' stabilite dal regolamento recante  norme  per  il  riordino
della disciplina delle opzioni  in  materia  di  imposta  sul  valore
aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.