(Testo unico imposte sui redditi-art. 67)
                               ART. 67 
                        Imprenditori agricoli 
      (articolo 1, comma 1094, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
 
1. Si considerano imprenditori agricoli le societa' di persone  e  le
societa'  a  responsabilita'  limitata,  costituite  da  imprenditori
agricoli, che esercitano esclusivamente  le  attivita'  dirette  alla
manipolazione, conservazione, trasformazione,  commercializzazione  e
valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. In tale ipotesi,
le  societa'  possono  optare  per  la  determinazione  del   reddito
applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente  di  redditivita'
del 25 per cento.