ART. 67
Imprenditori agricoli
(articolo 1, comma 1094, legge 27 dicembre 2006, n. 296)
1. Si considerano imprenditori agricoli le societa' di persone e le
societa' a responsabilita' limitata, costituite da imprenditori
agricoli, che esercitano esclusivamente le attivita' dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. In tale ipotesi,
le societa' possono optare per la determinazione del reddito
applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditivita'
del 25 per cento.