(Testo unico imposte sui redditi-art. 68)
                               ART. 68 
                               Ricavi 
(articolo 57 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Si comprende tra i ricavi di cui all'articolo 94 anche  il  valore
normale dei beni  ivi  indicati  destinati  al  consumo  personale  o
familiare dell'imprenditore.