(Testo unico imposte sui redditi-art. 69)
                               ART. 69 
                             Plusvalenze 
(articolo 58 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917;  articolo  1,  comma  64,  secondo  periodo,  legge  28
                       dicembre 2015, n. 208) 
 
1. Per  le  plusvalenze  derivanti  da  cessione  delle  aziende,  le
disposizioni dell'articolo 95, comma 4, non si  applicano  quando  e'
richiesta la tassazione separata a norma dell'articolo 19,  comma  2.
Il trasferimento di azienda per causa di morte o  per  atto  gratuito
non  costituisce  realizzo  di   plusvalenze   dell'azienda   stessa;
l'azienda e' assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti  nei
confronti del dante causa. I criteri di cui  al  secondo  periodo  si
applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento,  entro  cinque
anni dall'apertura della successione, della  societa'  esistente  tra
gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi. 
2.  Le  plusvalenze  di  cui  all'articolo  96  non  concorrono  alla
formazione del reddito imponibile in quanto esenti  limitatamente  al
41,86 per cento del loro ammontare. 
3. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa concorrono a  formare
il reddito anche se i beni vengono destinati al consumo  personale  o
familiare dell'imprenditore  o  a  finalita'  estranee  all'esercizio
dell'impresa. 
4. La rideterminazione della percentuale di cui al  comma  2  non  si
applica ai soggetti di cui all'articolo 5.