ART. 69
Plusvalenze
(articolo 58 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917; articolo 1, comma 64, secondo periodo, legge 28
dicembre 2015, n. 208)
1. Per le plusvalenze derivanti da cessione delle aziende, le
disposizioni dell'articolo 95, comma 4, non si applicano quando e'
richiesta la tassazione separata a norma dell'articolo 19, comma 2.
Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito
non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa;
l'azienda e' assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei
confronti del dante causa. I criteri di cui al secondo periodo si
applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento, entro cinque
anni dall'apertura della successione, della societa' esistente tra
gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi.
2. Le plusvalenze di cui all'articolo 96 non concorrono alla
formazione del reddito imponibile in quanto esenti limitatamente al
41,86 per cento del loro ammontare.
3. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa concorrono a formare
il reddito anche se i beni vengono destinati al consumo personale o
familiare dell'imprenditore o a finalita' estranee all'esercizio
dell'impresa.
4. La rideterminazione della percentuale di cui al comma 2 non si
applica ai soggetti di cui all'articolo 5.