(Testo unico imposte sui redditi-art. 70)
                               ART. 70 
                              Dividendi 
(articolo 59 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio
delle societa' e degli enti di cui all'articolo  82,  nonche'  quelli
relativi ai titoli e agli strumenti finanziari  di  cui  all'articolo
46, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti  di
cui  all'articolo  118,  comma  15,  lettera  b),   concorrono   alla
formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14  per  cento
del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti. Si  applica
l'articolo 49, per  quanto  non  diversamente  previsto  dal  periodo
precedente.