ART. 70
Dividendi
(articolo 59 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio
delle societa' e degli enti di cui all'articolo 82, nonche' quelli
relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo
46, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di
cui all'articolo 118, comma 15, lettera b), concorrono alla
formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14 per cento
del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti. Si applica
l'articolo 49, per quanto non diversamente previsto dal periodo
precedente.