(Testo unico imposte sui redditi-art. 71)
                               ART. 71 
                   Spese per prestazioni di lavoro 
(articolo 60 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Non sono ammesse in deduzione a  titolo  di  compenso  del  lavoro
prestato o dell'opera  svolta  dall'imprenditore,  dal  coniuge,  dai
figli, affidati o affiliati minori di eta' o permanentemente  inabili
al lavoro e dagli  ascendenti,  nonche'  dai  familiari  partecipanti
all'impresa di cui all'articolo 5, comma 4.