ART. 71
Spese per prestazioni di lavoro
(articolo 60 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Non sono ammesse in deduzione a titolo di compenso del lavoro
prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai
figli, affidati o affiliati minori di eta' o permanentemente inabili
al lavoro e dagli ascendenti, nonche' dai familiari partecipanti
all'impresa di cui all'articolo 5, comma 4.