ART. 72
Interessi passivi
(articolo 61 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono
deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare
dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare
complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del comma 1
del presente articolo non da' diritto alla detrazione dall'imposta
prevista all'articolo 14, comma 1, lettere a) e b).