ART. 73
Norme generali sulle componenti del reddito d'impresa
(articolo 64 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i
requisiti di cui all'articolo 96, comma 1, lettere b), c) e d),
possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese
precedente quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per
prime le azioni o quote acquisite in data piu' recente, e i costi
specificamente inerenti al realizzo di tali partecipazioni, sono
indeducibili in misura corrispondente alla percentuale di cui
all'articolo 69, comma 2.
2. Le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti
promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o
familiare dell'imprenditore sono ammortizzabili, o deducibili
nell'ipotesi di cui all'articolo 111, comma 10, nella misura del 50
per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione,
anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all'impiego di
tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente e' deducibile
una somma pari al 50 per cento della rendita catastale o del canone
di locazione, anche finanziaria, a condizione che il contribuente non
disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio
dell'impresa.