(Testo unico imposte sui redditi-art. 73)
                               ART. 73 
        Norme generali sulle componenti del reddito d'impresa 
(articolo 64 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1.  Le  minusvalenze  realizzate  relative  a  partecipazioni  con  i
requisiti di cui all'articolo 96, comma  1,  lettere  b),  c)  e  d),
possedute ininterrottamente dal  primo  giorno  del  dodicesimo  mese
precedente quello dell'avvenuta  cessione,  considerando  cedute  per
prime le azioni o quote acquisite in data piu'  recente,  e  i  costi
specificamente inerenti al  realizzo  di  tali  partecipazioni,  sono
indeducibili  in  misura  corrispondente  alla  percentuale  di   cui
all'articolo 69, comma 2. 
2.  Le  spese  relative   all'acquisto   di   beni   mobili   adibiti
promiscuamente  all'esercizio  dell'impresa  e  all'uso  personale  o
familiare  dell'imprenditore  sono   ammortizzabili,   o   deducibili
nell'ipotesi di cui all'articolo 111, comma 10, nella misura  del  50
per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione,
anche finanziaria e di noleggio e le spese  relativi  all'impiego  di
tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente  e'  deducibile
una somma pari al 50 per cento della rendita catastale o  del  canone
di locazione, anche finanziaria, a condizione che il contribuente non
disponga  di  altro  immobile  adibito  esclusivamente  all'esercizio
dell'impresa.