(Testo unico imposte sui redditi-art. 74)
                               ART. 74 
                      Beni relativi all'impresa 
(articolo 65 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Per le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi,  si
considerano  relativi  all'   impresa,   oltre   ai   beni   indicati
all'articolo 94, comma 1, lettere a) e b), a quelli  strumentali  per
l'esercizio dell'impresa stessa e ai crediti acquisiti nell'esercizio
dell'impresa stessa, i beni appartenenti all'imprenditore  che  siano
indicati tra le attivita'  relative  all'  impresa  nell'  inventario
tenuto a norma dell'articolo 2217 del codice civile. Gli immobili  di
cui all'articolo 45, comma 2, si considerano  relativi  all'  impresa
solo  se  indicati  nell'  inventario;  per   i   soggetti   indicati
nell'articolo  75,  tale  indicazione  puo'  essere  effettuata   nel
registro dei beni ammortizzabili ovvero secondo le modalita'  di  cui
all'articolo  13  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
dicembre 2001, n. 435, e dell'articolo 2, comma 1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695. 
2. Per le societa' in nome collettivo e in  accomandita  semplice  si
considerano relativi all'impresa tutti i beni  a  esse  appartenenti,
salvo quanto stabilito nel comma 3 per le societa' di fatto. 
3. Per le societa' di fatto si  considerano  relativi  all'impresa  i
beni indicati all'articolo 94, comma 1, lettere a) e  b),  i  crediti
acquisiti  nell'esercizio  dell'impresa  e  i  beni  strumentali  per
l'esercizio  dell'impresa,  compresi  quelli  iscritti  in   pubblici
registri a nome dei soci utilizzati esclusivamente  come  strumentali
per l'esercizio dell'impresa. 
4. Per i beni strumentali dell'impresa  individuale  provenienti  dal
patrimonio  personale  dell'imprenditore  e'  riconosciuto,  ai  fini
fiscali, il costo determinato in base alle  disposizioni  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689,  da
iscrivere tra le attivita' relative all' impresa  nell'inventario  di
cui all'articolo 2217 del codice civile, ovvero, per  le  imprese  di
cui all'articolo 75, nel  registro  dei  cespiti  ammortizzabili.  Le
relative  quote  di   ammortamento   sono   calcolate   a   decorrere
dall'esercizio in corso alla data dell'iscrizione.