ART. 74
Beni relativi all'impresa
(articolo 65 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Per le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi, si
considerano relativi all' impresa, oltre ai beni indicati
all'articolo 94, comma 1, lettere a) e b), a quelli strumentali per
l'esercizio dell'impresa stessa e ai crediti acquisiti nell'esercizio
dell'impresa stessa, i beni appartenenti all'imprenditore che siano
indicati tra le attivita' relative all' impresa nell' inventario
tenuto a norma dell'articolo 2217 del codice civile. Gli immobili di
cui all'articolo 45, comma 2, si considerano relativi all' impresa
solo se indicati nell' inventario; per i soggetti indicati
nell'articolo 75, tale indicazione puo' essere effettuata nel
registro dei beni ammortizzabili ovvero secondo le modalita' di cui
all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 2001, n. 435, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695.
2. Per le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice si
considerano relativi all'impresa tutti i beni a esse appartenenti,
salvo quanto stabilito nel comma 3 per le societa' di fatto.
3. Per le societa' di fatto si considerano relativi all'impresa i
beni indicati all'articolo 94, comma 1, lettere a) e b), i crediti
acquisiti nell'esercizio dell'impresa e i beni strumentali per
l'esercizio dell'impresa, compresi quelli iscritti in pubblici
registri a nome dei soci utilizzati esclusivamente come strumentali
per l'esercizio dell'impresa.
4. Per i beni strumentali dell'impresa individuale provenienti dal
patrimonio personale dell'imprenditore e' riconosciuto, ai fini
fiscali, il costo determinato in base alle disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, da
iscrivere tra le attivita' relative all' impresa nell'inventario di
cui all'articolo 2217 del codice civile, ovvero, per le imprese di
cui all'articolo 75, nel registro dei cespiti ammortizzabili. Le
relative quote di ammortamento sono calcolate a decorrere
dall'esercizio in corso alla data dell'iscrizione.