ART. 75
Imprese minori
(articolo 66 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917; articolo 1, commi 18 e 19, legge 11 dicembre 2016, n.
232; articolo 1, comma 652, legge 28 dicembre 2015, n. 208)
1. Il reddito d'impresa dei soggetti che, secondo le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
applicano il regime di contabilita' semplificata, e' costituito dalla
differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 94 e degli
altri proventi di cui all'articolo 98 percepiti nel periodo d'imposta
e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio
dell'attivita' d'impresa. La differenza e' aumentata dei ricavi di
cui all'articolo 68, dei proventi di cui all'articolo 99, comma 1,
delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 95 e delle
sopravvenienze attive di cui all'articolo 97 e diminuita delle
minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 110.
2. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le
disposizioni degli articoli 73, comma 2, 111 e 112, a condizione che
sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. L' indicazione di
tali quote puo' essere effettuata anche secondo le modalita'
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 2001, n. 435, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695. Le perdite di
beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a norma
dell'articolo 110. Non e' ammessa alcuna deduzione a titolo di
accantonamento; tuttavia, gli accantonamenti di cui all'articolo 114
sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri di
cui all'articolo 18 del decreto indicato al comma 1.
3. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei commi 1 e 2, le
disposizioni di cui agli articoli 65, comma 5, 74, 99, comma 2, 100,
104, 108, commi 1 e 5, 109, 117, 118, commi 10, 13 e 15, lettera b),
e 119, commi 1, 4, 6, 7 e 9. Si applica inoltre, con riferimento ai
ricavi e alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di
impresa pur non risultando dalle registrazioni e annotazioni nei
registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato nel comma 1, la
disposizione dell'ultimo periodo dell'articolo 118, comma 9.
4. Il reddito del periodo d'imposta in cui si applicano le
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, e' ridotto dell'importo delle
rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito
dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza.
5. Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso
di passaggio da un periodo d'imposta soggetto alla determinazione del
reddito delle imprese minori ai sensi dei commi 1, 2 e 3, a un
periodo d' imposta soggetto a regime ordinario, e viceversa, i
ricavi, i compensi e le spese che hanno gia' concorso alla formazione
del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del
reddito d'impresa adottato, non assumono rilevanza nella
determinazione del reddito degli anni successivi.
6. Per gli intermediari e i rappresentanti di commercio e per gli
esercenti le attivita' indicate al primo comma dell'articolo 1 del
decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito d'impresa
determinato a norma dei precedenti commi e' ridotto, a titolo di
deduzione forfetaria delle spese non documentate, di un importo pari
alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei
ricavi fino a euro 6.197,48; 1 per cento dei ricavi oltre euro
6.197,48 e fino a euro 77.468,53; 0,50 per cento dei ricavi oltre
euro 77.468,53 e fino a euro 92.962,24.
7. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di
terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi e' ridotto,
a titolo di deduzione forfetaria delle spese non documentate, in
un'unica misura per i trasporti effettuati personalmente
dall'imprenditore oltre il territorio del comune in cui ha sede
l'impresa e, nella misura del 35 per cento dell'importo cosi'
definito, per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore
all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, nei limiti delle
dotazioni di bilancio previste per lo scopo. Per le medesime imprese
compete, altresi', una deduzione forfetaria annua di euro 154,94 per
ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno
carico non superiore a 3.500 chilogrammi. La deduzione spetta una
sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto,
indipendentemente dal numero dei viaggi. Il contribuente deve
predisporre e conservare un prospetto recante l'indicazione dei
viaggi effettuati e della loro durata e localita' di destinazione
nonche' degli estremi dei relativi documenti di trasporto delle merci
o delle fatture o delle lettere di vettura; i documenti di trasporto,
le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla
scadenza del termine per l'accertamento.