(Testo unico imposte sui redditi-art. 75)
                               ART. 75 
                           Imprese minori 
(articolo 66 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917; articolo 1, commi 18 e 19, legge 11 dicembre  2016,  n.
     232; articolo 1, comma 652, legge 28 dicembre 2015, n. 208) 
 
1. Il reddito d'impresa dei soggetti che, secondo le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,
applicano il regime di contabilita' semplificata, e' costituito dalla
differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 94 e  degli
altri proventi di cui all'articolo 98 percepiti nel periodo d'imposta
e quello delle spese  sostenute  nel  periodo  stesso  nell'esercizio
dell'attivita' d'impresa. La differenza e' aumentata  dei  ricavi  di
cui all'articolo 68, dei proventi di cui all'articolo  99,  comma  1,
delle plusvalenze  realizzate  ai  sensi  dell'articolo  95  e  delle
sopravvenienze attive  di  cui  all'articolo  97  e  diminuita  delle
minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 110. 
2. Le quote di ammortamento sono ammesse  in  deduzione,  secondo  le
disposizioni degli articoli 73, comma 2, 111 e 112, a condizione  che
sia tenuto il registro dei beni  ammortizzabili.  L'  indicazione  di
tali  quote  puo'  essere  effettuata  anche  secondo  le   modalita'
dell'articolo 13  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
dicembre 2001, n. 435, e dell'articolo 2, comma 1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695. Le  perdite  di
beni strumentali e le perdite su  crediti  sono  deducibili  a  norma
dell'articolo 110. Non  e'  ammessa  alcuna  deduzione  a  titolo  di
accantonamento; tuttavia, gli accantonamenti di cui all'articolo  114
sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei  registri  di
cui all'articolo 18 del decreto indicato al comma 1. 
3. Si applicano, oltre a quelle  richiamate  nei  commi  1  e  2,  le
disposizioni di cui agli articoli 65, comma 5, 74, 99, comma 2,  100,
104, 108, commi 1 e 5, 109, 117, 118, commi 10, 13 e 15, lettera  b),
e 119, commi 1, 4, 6, 7 e 9. Si applica inoltre, con  riferimento  ai
ricavi e alle plusvalenze che concorrono  a  formare  il  reddito  di
impresa pur non risultando  dalle  registrazioni  e  annotazioni  nei
registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato nel comma 1,  la
disposizione dell'ultimo periodo dell'articolo 118, comma 9. 
4.  Il  reddito  del  periodo  d'imposta  in  cui  si  applicano   le
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, e' ridotto dell'importo  delle
rimanenze  finali  che  hanno   concorso   a   formare   il   reddito
dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza. 
5. Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione,  nel  caso
di passaggio da un periodo d'imposta soggetto alla determinazione del
reddito delle imprese minori ai sensi dei  commi  1,  2  e  3,  a  un
periodo d' imposta  soggetto  a  regime  ordinario,  e  viceversa,  i
ricavi, i compensi e le spese che hanno gia' concorso alla formazione
del reddito, in base alle regole del  regime  di  determinazione  del
reddito   d'impresa   adottato,   non   assumono   rilevanza    nella
determinazione del reddito degli anni successivi. 
6. Per gli intermediari e i rappresentanti di  commercio  e  per  gli
esercenti le attivita' indicate al primo comma  dell'articolo  1  del
decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, il  reddito  d'impresa
determinato a norma dei precedenti commi  e'  ridotto,  a  titolo  di
deduzione forfetaria delle spese non documentate, di un importo  pari
alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento  dei
ricavi fino a euro 6.197,48;  1  per  cento  dei  ricavi  oltre  euro
6.197,48 e fino a euro 77.468,53; 0,50 per  cento  dei  ricavi  oltre
euro 77.468,53 e fino a euro 92.962,24. 
7. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di
terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi e' ridotto,
a titolo di deduzione forfetaria  delle  spese  non  documentate,  in
un'unica   misura   per   i   trasporti   effettuati    personalmente
dall'imprenditore oltre il territorio  del  comune  in  cui  ha  sede
l'impresa e,  nella  misura  del  35  per  cento  dell'importo  cosi'
definito, per i trasporti personalmente effettuati  dall'imprenditore
all'interno del comune in cui ha sede  l'impresa,  nei  limiti  delle
dotazioni di bilancio previste per lo scopo. Per le medesime  imprese
compete, altresi', una deduzione forfetaria annua di euro 154,94  per
ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa  complessiva  a  pieno
carico non superiore a 3.500 chilogrammi.  La  deduzione  spetta  una
sola  volta  per  ogni  giorno  di   effettuazione   del   trasporto,
indipendentemente  dal  numero  dei  viaggi.  Il  contribuente   deve
predisporre e  conservare  un  prospetto  recante  l'indicazione  dei
viaggi effettuati e della loro durata  e  localita'  di  destinazione
nonche' degli estremi dei relativi documenti di trasporto delle merci
o delle fatture o delle lettere di vettura; i documenti di trasporto,
le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla
scadenza del termine per l'accertamento.