(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N Regolamento-art. 1)
                                                          Allegato N. 
                                                     (norma finale 2) 
 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI ADDETTI ALLE 
ATTIVITA' DELLA MEDICINA DEI SERVIZI 
 
                   Art. 1 - Campo di applicazione 
 
1. Il presente regolamento disciplina i rapporti di  lavoro  autonomo
coordinato  e  continuativo  instaurati  tra  il  Servizio  sanitario
nazionale ed i medici  per  l'espletamento,  in  conformita'  con  le
indicazioni della programmazione regionale, aziendale e distrettuale,
di attivita' sanitarie a  rapporto  orario,  per  le  quali  non  sia
richiesto il titolo di specializzazione e che non risultino  regolate
da altri accordi collettivi stipulati ai sensi dell'articolo 48 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833. 
 
2. Ai sensi dell'art. 8, comma 1  bis,  del  decreto  legislativo  n.
502/92,  come  modificato  dal  decreto  legislativo  n.   517/93   e
successive normative, nelle more dell'attuazione  delle  disposizioni
di  cui  all'art.  citato,  le  Aziende   sanitarie   utilizzano   ad
esaurimento,  i  medici  incaricati  a  tempo   indeterminato   nella
attivita' di medicina dei servizi gia' disciplinate dal capo  II  del
D.P.R. n. 218/92, e i medici  incaricati  a  tempo  indeterminato  ai
sensi dell'art. 5, comma 4 dell'Allegato "N" al D.P.R. n 484/96.  Per
questi vale il presente Regolamento.