(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N Regolamento-art. 10)
                       Art. 10 - Sostituzioni 
  
1. Alle sostituzioni dei medici incaricati a tempo indeterminato  che
per giustificato motivo si assentino dal servizio l'Azienda  provvede
assegnando incarichi di supplenza secondo l'ordine della  graduatoria
annuale di medicina generale con priorita'  per  i  medici  residenti
nell'ambito dell'Azienda che non siano titolari di alcun rapporto  di
lavoro dipendente o convenzionato. 
  
2. L'incarico di sostituzione non puo'  superare  la  durata  di  tre
mesi; il medico che ha effettuato una sostituzione non puo'  ricevere
altro incarico di sostituzione se non dopo un periodo di interruzione
di almeno 30 giorni.  L'incarico  cessa  di  diritto  e  con  effetto
immediato con il rientro, anche anticipato, del medico titolare. 
  
3. Al  medico  sostituto  spetta  il  trattamento  economico  di  cui
all'articolo 14, comma 1, lett. a1).