(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N Regolamento-art. 11)
    Art. 11 - Permesso annuale retribuito - Congedo matrimoniale 
  
1. Per ogni anno di effettivo servizio prestato, al medico incaricato
a tempo  indeterminato  spetta  un  periodo  di  permesso  retribuito
irrinunciabile di trenta giorni non festivi,  purche'  l'assenza  dal
servizio non sia superiore ad un totale  di  ore  lavorative  pari  a
cinque volte l'impegno orario settimanale. 
  
2. Il permesso e' usufruito  in  uno  o  piu'  periodi,  a  richiesta
dell'interessato, con un preavviso di quarantacinque giorni. 
  
3. Se il permesso e' chiesto fuori dei termini del preavviso esso  e'
concesso a condizione che l'Azienda possa provvedere al servizio.  Ai
fini  del  computo  del  permesso  retribuito  non  sono  considerati
attivita' di servizio i periodi di  assenza  non  retribuiti  di  cui
all'art. 13. 
  
4. Il periodo di permesso viene fruito durante l'anno solare al quale
si riferisce  e  comunque  non  oltre  il  primo  semestre  dell'anno
successivo. 
  
5. Per periodi  di  servizio  inferiori  ad  1  anno  spettano  tanti
dodicesimi del permesso retribuito quanti sono  i  mesi  di  servizio
prestati. 
  
6. Al medico confermato spetta un congedo matrimoniale retribuito  di
quindici giorni  non  festivi  continuativi,  purche'  l'assenza  dal
servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a  due
volte e mezzo l'impegno orario settimanale, con inizio non  anteriore
a tre giorni prima della data del matrimonio. 
  
7. Durante il  permesso  retribuito  e  il  congedo  matrimoniale  e'
corrisposto il normale trattamento di servizio.