(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N Regolamento-art. 13)
                   Art. 13 - Assenze giustificate 
  
1. Per giustificati e documentati motivi di studio  o  di  comprovata
necessita', l'Azienda conserva l'incarico al  medico  per  la  durata
massima di dodici mesi nell'arco del triennio  sempreche'  esista  la
possibilita' di assicurare idonea sostituzione. 
  
2. In caso di servizio di leva o richiamo alle  armi,  il  medico  e'
ripristinato nell'incarico purche' ne  faccia  domanda  entro  trenta
giorni dalla data di congedo. 
  
3. In caso di mandato  parlamentare,  nazionale  o  regionale,  o  di
elezione a consigliere  comunale  di  comune  capoluogo  di  Regione,
l'Azienda conserva  l'incarico,  a  richiesta  dell'interessato,  per
l'intera durata del mandato. 
  
4. Salvo il caso di inderogabile urgenza,  il  medico  deve  avanzare
richiesta per l'ottenimento dei permessi di cui al presente  articolo
con un preavviso di almeno sette giorni. 
  
5. Ricorrenti assenze non retribuite sono  valutate  per  l'eventuale
procedimento  di  cui  all'art.  16  dell'Accordo  per  la   medicina
generale. 
  
6. Per tutti gli incarichi svolti ai sensi del presente Allegato N in
piu' posti di lavoro e ovvero o piu' Aziende il  periodo  di  assenza
non retribuita deve essere fruito contemporaneamente. 
  
7. Nessun compenso e' dovuto al medico per i periodi  di  assenza  di
cui al presente articolo, i quali non sono conteggiati a nessun  fine
come anzianita' di incarico.