(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N Regolamento-art. 14)
                   Art 14 - Trattamento economico 
 
1. Ai medici incaricati a  tempo  indeterminato  spetta  il  seguente
trattamento economico: 
 
a1) - Compenso professionale orario secondo la seguente tabella: 
 
 
    

================================
|Dal 01.01.1999 |Dal 01.01.2000|
================================
|19.980         |20.260        |
+---------------+--------------+

a2) - Gli incrementi di anzianita' di cui all'art. 20, comma 1, lett.
a)  e  lett.  c),  D.P.R. n. 218/92, calcolati alla data del 29.2.96,
compreso  il  maturato  economico alla stessa data, vengono mantenuti
dai singoli interessati. Su detto maturato economico si applicano con
decorrenza  dalla  suddetta data, i successivi incrementi percentuali
del  2,3%  per l'anno 1999 e del 1,4% per l'anno 2000. Gli incrementi
sono  calcolati  sull'importo  risultante  dalla  applicazione  dalla
precedente percentuale.

a3)  - Per l'attivita' svolta nei giorni festivi e nelle ore notturne
dalle  ore  22  alle ore 6, il compenso orario predetto e' maggiorato
nella  misura  del 30%. Per l'attivita' svolta nelle ore notturne dei
giorni festivi ai sensi di legge la maggiorazione e' del 50%.

b)  Compenso aggiuntivo determinato con i criteri di cui all'art. 20,
comma  1,  lett.  b) (b2 e b3), del D.P.R. n. 218/92 quote mensili di
carovita), nella misura corrisposta al 31 dicembre 1997, incrementata
del  2,3%  dall'1.1.99  e  del  1,4% dall'1.1.2000. Le percentuali di
incremento  vengono  applicate sulla base dell'importo rivalutato con
la percentuale pre-

c)  Indennita'  di  piena disponibilita' ai medici incaricati a tempo
indeterminato, i quali svolgono esclusivamente attivita' ai sensi del
presente  accordo,  salvo la libera professione di cui all'art. 7, ad
esclusione   dei   rapporti  convenzionali  di  assistenza  primaria,
emergenza  sanitaria  territoriale  e continuita' assistenziale (tali
medici  devono optare tra l'indennita' di cui alla presente lettera e
quanto  eventualmente  spettante  allo  stesso  titolo)  per ogni ora
risultante    dalla    lettera   di   incarico,   secondo   l'importo
sottoindicato:


=================================
|Dal 01.01.1999 | Dal 01.01.2000|
=================================
|1.175          |1.190          |
+---------------+---------------+




    
 
d) - Contributo previdenziale. 
A  favore  dei  medici  incaricati  ai  sensi  del  presente  accordo
l'Azienda versa - di norma mensilmente al massimo  trimestralmente  -
con modalita'  che  assicurino  l'individuazione  dell'entita'  delle
somme versate e del medico  cui  si  riferiscono,  specificandone  in
particolare il numero di  codice  fiscale  e  di  codice  individuale
ENPAM, al fondo speciale dei medici ambulatoriali gestito  dall'ENPAM
di cui al decreto del Ministro del  Lavoro  15.10.1976  e  successive
modificazioni, un contributo  del  22,5%  (ventiduevirgolacinque  per
cento), di cui il 13% (tredici per cento) a proprio carico e il  9,5%
(novevirgolacinque per  cento)  a  carico  di  ogni  singolo  medico,
calcolato sui compensi orari di cui alla lettera a)  e  sul  compenso
aggiuntivo  di  cui  alla  lettera  b)  e  sull'indennita'  di  piena
disponibilita' di cui alla lettera c). 
 
e) Indennita' chilometrica. 
Ai  medici  incaricati  a  tempo  indeterminato  spetta,  qualora  si
avvalgono  del  proprio  automezzo  per   spostamenti   dovuti   alla
svolgimento di attivita' al di fuori dei presidi  dalla  Azienda,  un
rimborso pari  ad  1/5  del  prezzo  della  benzina  super  per  ogni
chilometro percorso, nonche' adeguata assicurazione dell'automezzo. 
Per viste fiscali a carico del datore di lavoro richiedente al medico
che effettua la visita spettano per gli spostamenti  i  corrispettivi
indicati dal Ministero del Lavoro da porsi a  carico  del  datore  di
lavoro e ricevuti dalla Azienda, sempre che il mezzo di trasporto sia
stato fornito dal medico stesso. 
 
f) per lo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 7,  comma  7  e'
corrisposto un compenso per ogni ora di incarico pari a  Lire  2.229,
con  decorrenza  dall'01.01.2000  non  valutabile   ai   fini   della
determinazione del premio di operosita'. 
 
2. I compensi di cui al comma 1 sono corrisposti entro  le  fine  del
mese  successivo  a  quello  di  competenza.  Ai  soli   fini   della
correntezza del pagamento si applicano le disposizioni  previste  per
il personale dipendente dalle Aziende. 
 
3. Al medico della medicina dei servizi  che  partecipa  ai  progetti
obiettivo, ai programmi e  alle  attivita'  stabilite  dagli  Accordi
regionali spettano quote variabili secondo quanto  determinato  dagli
Accordi stessi.