Art 14 - Trattamento economico
1. Ai medici incaricati a tempo indeterminato spetta il seguente
trattamento economico:
a1) - Compenso professionale orario secondo la seguente tabella:
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|Dal 01.01.1999 |Dal 01.01.2000|
================================
|19.980 |20.260 |
+---------------+--------------+
a2) - Gli incrementi di anzianita' di cui all'art. 20, comma 1, lett.
a) e lett. c), D.P.R. n. 218/92, calcolati alla data del 29.2.96,
compreso il maturato economico alla stessa data, vengono mantenuti
dai singoli interessati. Su detto maturato economico si applicano con
decorrenza dalla suddetta data, i successivi incrementi percentuali
del 2,3% per l'anno 1999 e del 1,4% per l'anno 2000. Gli incrementi
sono calcolati sull'importo risultante dalla applicazione dalla
precedente percentuale.
a3) - Per l'attivita' svolta nei giorni festivi e nelle ore notturne
dalle ore 22 alle ore 6, il compenso orario predetto e' maggiorato
nella misura del 30%. Per l'attivita' svolta nelle ore notturne dei
giorni festivi ai sensi di legge la maggiorazione e' del 50%.
b) Compenso aggiuntivo determinato con i criteri di cui all'art. 20,
comma 1, lett. b) (b2 e b3), del D.P.R. n. 218/92 quote mensili di
carovita), nella misura corrisposta al 31 dicembre 1997, incrementata
del 2,3% dall'1.1.99 e del 1,4% dall'1.1.2000. Le percentuali di
incremento vengono applicate sulla base dell'importo rivalutato con
la percentuale pre-
c) Indennita' di piena disponibilita' ai medici incaricati a tempo
indeterminato, i quali svolgono esclusivamente attivita' ai sensi del
presente accordo, salvo la libera professione di cui all'art. 7, ad
esclusione dei rapporti convenzionali di assistenza primaria,
emergenza sanitaria territoriale e continuita' assistenziale (tali
medici devono optare tra l'indennita' di cui alla presente lettera e
quanto eventualmente spettante allo stesso titolo) per ogni ora
risultante dalla lettera di incarico, secondo l'importo
sottoindicato:
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|Dal 01.01.1999 | Dal 01.01.2000|
=================================
|1.175 |1.190 |
+---------------+---------------+
d) - Contributo previdenziale.
A favore dei medici incaricati ai sensi del presente accordo
l'Azienda versa - di norma mensilmente al massimo trimestralmente -
con modalita' che assicurino l'individuazione dell'entita' delle
somme versate e del medico cui si riferiscono, specificandone in
particolare il numero di codice fiscale e di codice individuale
ENPAM, al fondo speciale dei medici ambulatoriali gestito dall'ENPAM
di cui al decreto del Ministro del Lavoro 15.10.1976 e successive
modificazioni, un contributo del 22,5% (ventiduevirgolacinque per
cento), di cui il 13% (tredici per cento) a proprio carico e il 9,5%
(novevirgolacinque per cento) a carico di ogni singolo medico,
calcolato sui compensi orari di cui alla lettera a) e sul compenso
aggiuntivo di cui alla lettera b) e sull'indennita' di piena
disponibilita' di cui alla lettera c).
e) Indennita' chilometrica.
Ai medici incaricati a tempo indeterminato spetta, qualora si
avvalgono del proprio automezzo per spostamenti dovuti alla
svolgimento di attivita' al di fuori dei presidi dalla Azienda, un
rimborso pari ad 1/5 del prezzo della benzina super per ogni
chilometro percorso, nonche' adeguata assicurazione dell'automezzo.
Per viste fiscali a carico del datore di lavoro richiedente al medico
che effettua la visita spettano per gli spostamenti i corrispettivi
indicati dal Ministero del Lavoro da porsi a carico del datore di
lavoro e ricevuti dalla Azienda, sempre che il mezzo di trasporto sia
stato fornito dal medico stesso.
f) per lo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 7, comma 7 e'
corrisposto un compenso per ogni ora di incarico pari a Lire 2.229,
con decorrenza dall'01.01.2000 non valutabile ai fini della
determinazione del premio di operosita'.
2. I compensi di cui al comma 1 sono corrisposti entro le fine del
mese successivo a quello di competenza. Ai soli fini della
correntezza del pagamento si applicano le disposizioni previste per
il personale dipendente dalle Aziende.
3. Al medico della medicina dei servizi che partecipa ai progetti
obiettivo, ai programmi e alle attivita' stabilite dagli Accordi
regionali spettano quote variabili secondo quanto determinato dagli
Accordi stessi.