(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N Regolamento-art. 15)
                 Art. 15 - Rimborso spese di accesso 
  
1. Per incarichi svolti in comune diverso  da  quello  di  residenza,
purche'  entrambi  siano  compresi  nella  stessa  provincia,   viene
corrisposto, per ogni accesso, un rimborso spese  per  chilometro  in
misura uguale a quella prevista per il personale dipendente. 
  
2. Il rimborso non  compete  nell'ipotesi  che  il  medico  abbia  un
recapito professionale nel comune sede di presidio  presso  il  quale
svolge l'incarico. Nel caso di  soppressione  di  tale  recapito,  il
rimborso  e'  ripristinato  dopo   tre   mesi   dalla   comunicazione
dell'intervenuta soppressione all'Azienda. 
  
3. La misura del rimborso spese sara' proporzionalmente  ridotta  nel
caso in cui l'interessato trasferisca la  residenza  in  comune  piu'
vicino a quello sede del presidio. Rimarra' invece invariata  qualora
il medico trasferisca la propria residenza in comune sito a uguale  o
maggiore distanza da quello sede del posto di lavoro.