(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N Regolamento-art. 16)
                 Art. 16 - Premio di collaborazione 
  
1. Ai medici incaricati  a  tempo  indeterminato  e'  corrisposto  un
premio annuo di collaborazione pari  a  un  dodicesimo  del  compenso
orario, del compenso aggiuntivo complessivamente percepiti nel  corso
dell'anno, dell'indennita' di  piena  disponibilita'  e  dell'assegno
alla persona di cui all'art. 14 comma 1, lett. a2). 
  
2. Detto premio e'  liquidato  entro  il  31  dicembre  dell'anno  di
competenza. 
  
3. Al medico che cessa dal servizio prima del 31 dicembre  il  premio
viene liquidato all'atto della cessazione del servizio. 
  
4. Il  premio  di  collaborazione  non  compete  al  medico  nei  cui
confronti sia stato adottato il provvedimento  di  sospensione  o  di
risoluzione del rapporto professionale per motivi disciplinari.