(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N Regolamento-art. 17)
                   Art. 17 - Premio di operosita' 
  
1. Ai medici incaricati a tempo indeterminato spetta alla  cessazione
dell'incarico un premio di operosita' nelle misura di una  mensilita'
per ogni anno di servizio prestato; a tal  fine  non  sono  computati
tutti i periodi di assenza dal servizio non retribuiti ai  sensi  del
presente Allegato N. 
  
2.  Per  le  frazioni  di  anno,  la  mensilita'  di   premio   sara'
ragguagliata al numero dei mesi di servizio svolto, computando a  tal
fine per mese intero la fazione di mese superiore a 15 giorni, e  non
calcolando quella pari o inferiore a 15 giorni. 
  
3. Ciascuna mensilita', calcolata  in  base  al  compenso  orario  in
vigore al momento della cessazione del rapporto, e' ragguagliata alle
ore effettive  di  attivita'  svolta  dal  medico  in  ogni  anno  di
servizio. 
  
4. Conseguentemente  ciascuna  mensilita'  di  premio  potra'  essere
frazionata in dodicesimi; la frazione di mese superiore a  15  giorni
e' computata per mese intero, quella pari o inferiore a 15 giorni non
e' computata. 
  
5. Pertanto, nel caso in cui nel corso del rapporto di lavoro fossero
intervenute delle variazioni nell'orario settimanale di attivita', il
premio per ogni anno di servizio dovra' essere calcolato in base agli
orari di  attivita'  effettivamente  osservati  nei  diversi  periodi
dell'anno solare. 
  
6. Il premio di operosita' e'  calcolato  sul  compenso  orario,  sul
premio di collaborazione, sull'indennita' di piena  disponibilita'  e
sull'assegno alla persona di cui all'art. 14, comma 1, lett. a2). 
  
7. Il premio e' corrisposto  antro  sei  mesi  dalla  cessazione  del
rapporto. 
  
8. La corresponsione del premio di operosita' e' dovuta dalle Aziende
sanitarie in base ai criteri  previsti  dall'allegato  E  annesso  al
D.P.R. n. 884/84, che qui si intendono integralmente richiamati.