(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N Regolamento-art. 18)
Art. 18 - Assicurazione contro gli infortuni derivanti dall'incarico. 
  
1. L'Azienda, previo eventuale coordinamento della materia a  livello
regionale, deve assicurare i  medici  che  svolgono  il  servizio  di
medicina dei servizi contro i danni da responsabilita'  professionale
verso terzi e contro gli infortuni subiti a  causa  od  in  occasione
dell'attivita' professionale espletata ai sensi del presente Allegato
N, ivi compresi ove l'attivita' sia prestata in una sede  diversa  da
quella di residenza, gli infortuni eventualmente subiti in  occasione
dell'accesso alla sede di servizio e del conseguente rientro, nonche'
i danni subiti per raggiungere o rientrare dalle sedi dei comitati  e
         delle commissioni previste dal presente Allegato N. 
  
2.  Il  contratto  e'  stipulato  senza  franchigia  per  i  seguenti
massimali: 
  
- lire 1,5 miliardi per morte o invalidita' permanente; 
- lire 100.000 giornaliere per invalidita'  temporanea  assoluta  con
massimo di 300 giorni l'anno. 
  
3. La relativa polizza  e'  stipulata  e  portata  a  conoscenza  dei
sindacati firmatari entro sei mesi dalla pubblicazione del D.P.R. che
rende esecutivo il presente Accordo.