Art. 18 - Assicurazione contro gli infortuni derivanti dall'incarico. 1. L'Azienda, previo eventuale coordinamento della materia a livello regionale, deve assicurare i medici che svolgono il servizio di medicina dei servizi contro i danni da responsabilita' professionale verso terzi e contro gli infortuni subiti a causa od in occasione dell'attivita' professionale espletata ai sensi del presente Allegato N, ivi compresi ove l'attivita' sia prestata in una sede diversa da quella di residenza, gli infortuni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alla sede di servizio e del conseguente rientro, nonche' i danni subiti per raggiungere o rientrare dalle sedi dei comitati e delle commissioni previste dal presente Allegato N. 2. Il contratto e' stipulato senza franchigia per i seguenti massimali: - lire 1,5 miliardi per morte o invalidita' permanente; - lire 100.000 giornaliere per invalidita' temporanea assoluta con massimo di 300 giorni l'anno. 3. La relativa polizza e' stipulata e portata a conoscenza dei sindacati firmatari entro sei mesi dalla pubblicazione del D.P.R. che rende esecutivo il presente Accordo.