(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N Regolamento-art. 19)
         Art. 19 - Aggiornamento professionale obbligatorio 
  
1. L'aggiornamento professionale si svolge con le stesse modalita' di
cui all'art. 8 dell'Accordo  collettivo  nazionale  per  le  medicina
generale, tenendo conto della specificita' del settore. 
  
2. In caso di svolgimento coincidente con  i  turni  di  servizio,  i
partecipanti hanno diritto ad un corrisponde permesso retribuito  con
onere a carico delle Aziende.