Art. 19 - Aggiornamento professionale obbligatorio 1. L'aggiornamento professionale si svolge con le stesse modalita' di cui all'art. 8 dell'Accordo collettivo nazionale per le medicina generale, tenendo conto della specificita' del settore. 2. In caso di svolgimento coincidente con i turni di servizio, i partecipanti hanno diritto ad un corrisponde permesso retribuito con onere a carico delle Aziende.