(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N Regolamento-art. 2)
                      Art. 2 - Incompatibilita' 
  
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 7,  della  legge
30.12.1991, n. 412, gli incarichi di cui al presente accordo  cessano
nei confronti del medico che si trovi in una delle posizioni  di  cui
al punto 6 dell'articolo 48 della legge 833/78 od  in  una  qualsiasi
altra posizione non compatibile per specifiche norme di  legge  o  di
contratto di lavoro, ovvero che: 
  
a) svolga   attivita'   come   medico    specialista    ambulatoriale
   convenzionato, con estensione dei casi disciplinati dall'art.  11,
   comma 1, lettera e) e  lettera  h),  del  D.P.R.  316/90  e  delle
   corrispondenti ipotesi previste nei successivi accordi nazionali; 
  
b) intrattenga  con  le  Aziende  sanitarie  un  "apposito  rapporto"
   instaurato  ai  sensi  dell'articolo  8,  comma  5,  del   decreto
   legislativo n. 502/92 e successive modificazioni; 
  
c) svolga attivita' come medico specialista convenzionato esterno; 
  
d) sia iscritto al corso di formazione in medicina generale di cui al
   decreto legislativo n. 256/91 e al decreto legislativo n. 368/99 o
   a corsi di specializzazione  di  cui  al  decreto  legislativo  n.
   257/91 e al decreto legislativo n. 368/99; 
  
e) abbia cointeressenze dirette o indirette o rapporti  di  interesse
   in  case  di  cura  private  o  in  strutture  sanitarie  di   cui
   all'articolo 43, della legge n. 833/78; 
  
f) operi  come  dipendente  od  in   virtu'   di   un   rapporto   di
   collaborazione professionale, anche precario presso case  di  cure
   private o strutture sanitarie di cui all'articolo 43  della  legge
   n. 833/78; tale  incompatibilita'  non  opera  nei  confronti  dei
   medici che, presso le istituzioni ivi indicate, svolgono attivita'
   iniettoria o di prelievo o di guardia medica; 
  
g) fruisca del trattamento ordinario o per invalidita' permanente  da
   parte del Fondo di previdenza competente di cui al D.M. 15 ottobre
   1976  del  ministro  del  Lavoro  e  della   Previdenza   Sociale,
   pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale  del
   28 ottobre 1976, n. 289. 
  
2. L'insorgere di un motivo di incompatibilita' comporta  l'immediata
decadenza dall'incarico.