Art. 2 - Incompatibilita' 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 7, della legge 30.12.1991, n. 412, gli incarichi di cui al presente accordo cessano nei confronti del medico che si trovi in una delle posizioni di cui al punto 6 dell'articolo 48 della legge 833/78 od in una qualsiasi altra posizione non compatibile per specifiche norme di legge o di contratto di lavoro, ovvero che: a) svolga attivita' come medico specialista ambulatoriale convenzionato, con estensione dei casi disciplinati dall'art. 11, comma 1, lettera e) e lettera h), del D.P.R. 316/90 e delle corrispondenti ipotesi previste nei successivi accordi nazionali; b) intrattenga con le Aziende sanitarie un "apposito rapporto" instaurato ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni; c) svolga attivita' come medico specialista convenzionato esterno; d) sia iscritto al corso di formazione in medicina generale di cui al decreto legislativo n. 256/91 e al decreto legislativo n. 368/99 o a corsi di specializzazione di cui al decreto legislativo n. 257/91 e al decreto legislativo n. 368/99; e) abbia cointeressenze dirette o indirette o rapporti di interesse in case di cura private o in strutture sanitarie di cui all'articolo 43, della legge n. 833/78; f) operi come dipendente od in virtu' di un rapporto di collaborazione professionale, anche precario presso case di cure private o strutture sanitarie di cui all'articolo 43 della legge n. 833/78; tale incompatibilita' non opera nei confronti dei medici che, presso le istituzioni ivi indicate, svolgono attivita' iniettoria o di prelievo o di guardia medica; g) fruisca del trattamento ordinario o per invalidita' permanente da parte del Fondo di previdenza competente di cui al D.M. 15 ottobre 1976 del ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1976, n. 289. 2. L'insorgere di un motivo di incompatibilita' comporta l'immediata decadenza dall'incarico.