(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N Regolamento-art. 22)
              Art. 22 - Comitati regionali e aziendali 
  
1 Il Comitato aziendale di cui all'art. 11 e il Comitato regionale di
cui all'articolo  12  dell'Accordo  nazionale  svolgono  le  funzioni
demandate loro dal presente Accordo ed esprimono pareri  per  la  sua
applicazione.