(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N Regolamento-art. 23)
        Art. 23 - Responsabilita' convenzionali e violazioni 
  
1. In caso di violazioni  degli  obblighi  convenzionali,  ai  medici
incaricati ai sensi del presente Allegato N si applicano le norme  di
cui all'art. 16 dell'Accordo nazionale.