(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N Regolamento-art. 25)
             Art. 25 - Riscossione delle quote sindacali 
  
1. Le quote sindacali a carico degli iscritti ai sindacati  firmatari
del presente accordo sono  trattenute,  su  richiesta  dei  sindacati
stessi corredata di delega degli iscritti, dalle  Aziende  presso  le
quali i  medici  prestano  la  propria  opera  professionale  e  sono
versate,  mensilmente,  su  conti  correnti  bancari   intestati   ai
sindacati  richiedenti.  Contestualmente  ai  sindacati  e'   inviato
l'elenco dei medici a  carico  dei  quali  sono  state  applicate  le
ritenute  sindacali,  con  indicazione  dell'importo  delle  relative
quote. Le  deleghe  precedentemente  rilasciate  restano  valide  nel
rispetto delle normative vigenti. 
  
2. Eventuali variazioni delle quote e delle modalita' di  riscossione
vengono comunicate alle Aziende da parte degli organi competenti  dei
sindacati firmatari.