Art. 3 - Elenchi dei medici titolari a tempo indeterminato 1. Sono confermati nell'incarico a tempo indeterminato i medici in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo titolari di incarico ai sensi del Capo II del D.P.R. n. 218/92 e dell'art. 8, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come successivamente modificato, e dell'Allegato N al D.P.R. n. 484/96. 2. Fermo restando da parte dell'Azienda la possibilita' di accertare in qualsiasi momento l'insorgenza di eventuali situazioni di incompatibilita' o comportanti limitazione d'orario, i comitati di cui all'art. 22 aggiornano annualmente, entro il mese di febbraio di ogni anno, sulla base dei fogli informativi di cui all'articolo 7, l'elenco dei medici operanti nel proprio ambito territoriale titolari di incarico a tempo indeterminato, verificando l'insussistenza di sopraggiunte incompatibilita' e le limitazioni dell'attivita' oraria in rapporto allo svolgimento di altre attivita' compatibili. 3. Eventuali rilievi sulla posizione dei medici dovranno essere comunicati entro 30 giorni al comitato di cui all'art. 11 per i provvedimenti di competenza. 4. L'elenco suddetto trasmesso alle Aziende e agli uffici regionali preposti all'attuazione del presente Accordo.