(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N Regolamento-art. 3)
     Art. 3 - Elenchi dei medici titolari a tempo indeterminato 
  
1. Sono confermati nell'incarico a tempo indeterminato  i  medici  in
servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo titolari
di incarico ai sensi del Capo II del D.P.R. n. 218/92 e dell'art.  8,
comma 1 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  come
successivamente modificato, e dell'Allegato N al D.P.R. n. 484/96. 
  
2. Fermo restando da parte dell'Azienda la possibilita' di  accertare
in  qualsiasi  momento  l'insorgenza  di  eventuali   situazioni   di
incompatibilita' o comportanti limitazione d'orario,  i  comitati  di
cui all'art. 22 aggiornano annualmente, entro il mese di febbraio  di
ogni anno, sulla base dei fogli informativi di  cui  all'articolo  7,
l'elenco dei medici operanti nel proprio ambito territoriale titolari
di incarico a tempo  indeterminato,  verificando  l'insussistenza  di
sopraggiunte incompatibilita' e le limitazioni dell'attivita'  oraria
in rapporto allo svolgimento di altre attivita' compatibili. 
  
3. Eventuali rilievi  sulla  posizione  dei  medici  dovranno  essere
comunicati entro 30 giorni al comitato  di  cui  all'art.  11  per  i
provvedimenti di competenza. 
  
4. L'elenco suddetto trasmesso alle Aziende e agli  uffici  regionali
preposti all'attuazione del presente Accordo.