(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N Regolamento-art. 4)
             Art. 4 - Massimale Orario e sue limitazioni 
  
1.  Ai  medici  titolari  di  incarico  a  tempo  indeterminato  sono
conferibili aumenti di orario fino a un massimo di 24 ore settimanali
di incarico, ai sensi dell'articolo precedente. 
  
2. La somma dell'attivita' per l'incarico  disciplinato  dalle  norme
del presente Accordo  e  di  altra  attivita'  compatibile  non  puo'
superare l'impegno orario settimanale di 38 ore. 
  
3. Il numero individuale massimo di scelte ai fini della  limitazione
di orario per il medico che intrattiene  con  il  Servizio  sanitario
Nazionale un rapporto  convenzionale  per  la  medicina  generale  di
libera scelta o per la pediatria di libera scelta  viene  determinato
esclusivamente in base ai criteri stabiliti  nei  rispettivi  accordi
nazionali per la medicina generale e la pediatria di base. Sono fatti
salvi i massimali precedentemente attribuiti fino a  che  le  singole
situazioni soggettive rimangono immodificate. 
  
4. In deroga al disposto del comma 1, sono mantenuti gli  aumenti  di
orario formalmente previsti dalla  Regione  ai  sensi  dell'art.  11,
comma 5, del D.P.R. n. 218/92, entro la  data  di  pubblicazione  del
Decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'Accordo
nazionale di medicina generale.