(Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N Regolamento-art. 5)
                      Art. 5 - Aumenti d'orario 
  
1. L'Azienda, qualora si rendano disponibili orari di  attivita'  per
cessione degli incarichi a tempo indeterminato, interpella  i  medici
gia' titolari di incarico  a  tempo  indeterminato  presso  l'Azienda
medesima che abbiano espresso la  propria  disponibilita'  e  assegna
l'aumento  delle  ore  all'avente  diritto  tra  i  medici   operanti
nell'ambito della stessa Azienda secondo l'ordine  di  anzianita'  di
incarico. 
  
2. A parita' di anzianita' di incarico  prevalgono,  nell'ordine,  il
voto di laurea, l'anzianita' di laurea e la minore eta'. 
  
3. Qualora, dopo aver espletato la procedura di cui ai commi 1  e  2,
siano disponibili turni vacanti, l'Azienda comunica la disponibilita'
al Comitato di cui  all'art.  22  per  l'eventuale  trasferimento  di
medici gia' incaricati a tempo indeterminato in altra Azienda.