Art. 5 - Aumenti d'orario 1. L'Azienda, qualora si rendano disponibili orari di attivita' per cessione degli incarichi a tempo indeterminato, interpella i medici gia' titolari di incarico a tempo indeterminato presso l'Azienda medesima che abbiano espresso la propria disponibilita' e assegna l'aumento delle ore all'avente diritto tra i medici operanti nell'ambito della stessa Azienda secondo l'ordine di anzianita' di incarico. 2. A parita' di anzianita' di incarico prevalgono, nell'ordine, il voto di laurea, l'anzianita' di laurea e la minore eta'. 3. Qualora, dopo aver espletato la procedura di cui ai commi 1 e 2, siano disponibili turni vacanti, l'Azienda comunica la disponibilita' al Comitato di cui all'art. 22 per l'eventuale trasferimento di medici gia' incaricati a tempo indeterminato in altra Azienda.